Sentenza n. 55/1969
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/03/1969 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 141legge 1424/1940
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 141
della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), promossi con
due ordinanze emesse il 27 giugno 1967 dal tribunale di Varese nei
procedimenti penali rispettivamente a carico di Mariani Francesco e di
Marelli Giovanni, iscritte ai nn. 245 e 246 del Registro ordinanze 1967
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 9
dicembre 1967.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1969 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di procedimenti penali a carico, rispettivamente, di
Francesco Mariani e di Giovanni Marelli, il tribunale di Varese, con
due analoghe ordinanze emesse il 27 giugno 1967, denunciava a questa
Corte l'art. 141 della legge 25 settembre 1940, n. 1424.
La norma attribuisce all'amministrazione doganale il potere di
consentire la conciliazione amministrativa in tutti i casi di delitto
punibile con la sola multa. Essa, secondo l'ordinanza, compromette il
principio dell'eguale assoggettamento di tutti i cittadini alla
repressione penale: infatti la conciliazione nei vari casi (e perciò,
in sua mancanza, la repressione) dipende dall'assoluto potere
discrezionale dell'autorità amministrativa, che, inoltre, può
provvedere d'ufficio. Ne sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione.
2. - Nella prima causa (parte privata il Mariani) è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri con deduzioni depositate il 5
ottobre 1967. Vi si nega che l'amministrazione doganale abbia un potere
illimitato: infatti la legge stabilisce i limiti minimo e massimo
della somma da pagare in sede di conciliazione amministrativa e indica
i funzionari che sono competenti in materia a seconda dei casi; ciò
proverebbe che il legislatore si è attenuto ai principi e che quindi,
anche in ordine alla deliberazione sull'an, ad essi ha fatto implicito
rinvio: trattandosi di "settore amministrativo sanzionatorio",
l'autorità deve fare legittimo uso del suo potere discrezionale e
tener conto della gravità dell'infrazione così come dei precedenti
dell'individuo.
Ne deriverebbe che la norma impugnata non viola l'art. 3 della
Costituzione, anzi attribuisce all'autorità amministrativa un potere
che, esercitato correttamente, non solo non produce ma addirittura
evita ogni disparità poiché permette di trattare diversamente
situazioni diverse. Lo avrebbero già riconosciuto, in casi analoghi,
le sentenze 1967 nn. 25 e 95 della Corte costituzionale. Considerato in diritto :
1. - È stato denunciato l'art. 141 della legge 25 settembre 1940,
n. 1424, perché, ammettendo la definizione amministrativa nei delitti
di contrabbando (punibili con la sola multa), la fa dipendere, insieme
con l'estinzione del reato, dalla "illimitata discrezionalità" degli
uffici doganali. Ciò contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione:
infatti le dogane, consentendo o negando ad arbitrio la "definizione
amministrativa del contesto", sarebbero libere di regolare diversamente
situazioni analoghe.
La questione è solo parzialmente fondata.
Se la conciliazione amministrativa e quindi la perseguibilità del
reato dipendessero dall'arbitrio degli uffici doganali, la
costituzionalità dell'intero art. 141 apparirebbe molto dubbia: e il
dubbio verrebbe rafforzato dal confronto con la legge 1951, n. 27
(artt. 10, 11) per la quale in casi analoghi (contrabbando di generi di
monopolio) la richiesta di conciliazione non può essere respinta.
Ma la norma denunciata, quale che ne fosse il contenuto originario,
attualmente va intesa secondo la posizione che ha assunto nel contesto
dell'ordinamento costituzionale; da cui la Corte ha ricavato
l'insegnamento che i provvedimenti della pubblica amministrazione
devono essere sempre motivati perché ne sia possibile il controllo
giurisdizionale di legittimità (art. 113 Cost. e v. sentenza 1956 n.
2). Poiché l'accoglimento o il rifiuto della conciliazione è
attività amministrativa, non c'è dubbio che l'atto col quale essa sia
per avventura respinta, comunque si manifesti, debba essere motivato e
notificato al richiedente: onere, questo, che, non essendo
espressamente escluso dalla norma denunciata, vi si può leggere con
l'ausilio dell'art. 113 della Costituzione. L'eventuale ricorso
dell'interessato consentirà all'organo di giustizia amministrativa una
valutazione sui motivi dell'atto di rifiuto che potrà anche condurre
alla caducazione per disparità di trattamento. Non v'è dunque, nella
legge, un contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Solo perché la
questione le è stata prospettata sotto altri profili la giurisprudenza
ordinaria ha riconosciuto alla amministrazione doganale una facoltà
illimitata.
2. - Tuttavia, dato che, pendente il ricorso dell'interessato,
l'autorità amministrativa può trasmettere al giudice penale il
processo verbale di accertamento, la tutela offerta dalla norma risulta
insufficiente: l'accoglimento del ricorso e la successiva "definizione
del contesto" non estinguerebbero il reato, essendo posteriori alla
trasmissione del verbale (art. 141, comma secondo); così la disparità
di trattamento, pure essendo stata eventualmente colta ed eliminata in
via amministrativa, permarrebbe in sede penalistica, conseguenza
dell'originario arbitrio dell'ufficio.
Poiché proprio il secondo comma dell'art. 141, escludendo
l'estinzione del reato dopo la consegna del verbale al giudice
ordinario, consente questa eventuale disparità di trattamento, esso
viola l'art. 3 della Costituzione. Perciò non può che dichiararsene
l'illegittimità costituzionale là dove stabilisce che il reato non si
estingue dopo la trasmissione del verbale all'autorità giudiziaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 141, secondo
comma, seconda parte ("purché venga effettuato prima della
trasmissione del processo verbale di accertamento all'autorità
giudiziaria"), della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte