Sentenza n. 55/1971
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/03/1971 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile
1969 dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra
Rebeggiani Gianni e Sagrini Ercole, iscritta al n. 190 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 163 del 1 luglio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1971 il Giudice
relatore Costantino Mortati.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del giudizio civile promosso davanti al tribunale di
Bologna da Rebeggiani Gianni contro Sagrini Ercole per ottenere il
risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale
che la sentenza dibattimentale di proscioglimento pronunciata dal
pretore di Codigoro nei confronti del conducente dell'autovettura
Calciolari Claudio aveva dichiarato dovuto allo stato di usura della
camera d'aria di una delle ruote, il convenuto sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 28 del codice di procedura
penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
In base alla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza del
pretore egli infatti, in quanto proprietario dell'autovettura stessa,
risultava responsabile dell'incidente e non poteva neppure provare che
le cose erano andate in altro modo giacché secondo l'interpretazione
comunemente data all'art. 28 del codice di procedura penale,
l'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza penale, pur
pronunciata a conclusione di un giudizio cui egli non aveva in alcun
modo partecipato, ha autorità di cosa giudicata nella causa civile di
risarcimento.
Il tribunale, ravvisata la rilevanza e la non manifesta
infondatezza della questione, la rimetteva a questa Corte - indicando
come norme di raffronto tanto il primo quanto il secondo comma
dell'art. 24 della Costituzione - con l'ordinanza in data 9 aprile
1969, nella quale faceva presente come la questione meritasse di essere
riesaminata nonostante che fosse stata già dichiarata infondata da
questa Corte con la sentenza 19 febbraio 1965, n. 5; ciò alla luce
delle critiche ad essa mosse dalla dottrina ed in base alla successiva
evoluzione della stessa giurisprudenza costituzionale.
Nel corso della sua ampia argomentazione l'ordinanza si sofferma
particolarmente a segnalare l'abnormità dell'estensione dell'efficacia
del giudicato a soggetti che non hanno partecipato al giudizio,
osservando come tale estensione non possa giustificarsi né in base al
principio che rende preminente la giurisdizione penale su quella civile
e amministrativa, né in base alle esigenze di giustizia inerenti alla
certezza ed alla stabilità delle situazioni e dei rapporti giuridici.
Richiamata la necessità, altre volte affermata dalla Corte stessa,
di tenere conto dell'applicazione concreta che la norma della cui
costituzionalità si dubita riceve da parte della giurisprudenza,
l'ordinanza passa in rassegna numerose pronunce della Corte di
cassazione da cui si rileva la tendenza a dilatare il campo di
operatività dell'art. 28 del codice di procedura penale oltre i
confini che deriverebbero da una interpretazione strettamente
naturalistica della nozione di fatti materiali e comunque a
riconoscere, secondo un indirizzo ormai pacifico, efficacia erga omnes
alle pronunce di questo genere.
Nella giurisprudenza costituzionale invece, rileva il tribunale di
Bologna, esistono affermazioni del diritto di difesa che appaiono
incompatibili con tali indicazioni e con la stessa sentenza n. 5 del
1965: ciò risulta in particolare dalle sentenze n. 70 del 1965, n. 48
e 132 del 1968 e n. 83 del 1969, nelle quali si è desunta dall'art. 24
della Costituzione, la costituzionalizzazione del principio del
contraddittorio, gravemente violato dall'art. 28 del codice di
procedura penale.
Nessuno si è costituito nel processo avanti la Corte
costituzionale. Considerato in diritto :
1. - La questione proposta con l'ordinanza in epigrafe, riguardante
la illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 24 della
Costituzione, dell'art. 28 del codice di procedura penale, nella parte
in cui dispone che la sentenza penale irrevocabile, di condanna o di
proscioglimento, ha autorità di cosa giudicata nel giudizio civile o
amministrativo, quando in questo si controverta intorno ad un diritto
il cui riconoscimento dipende dall'accertamento dei fatti materiali che
furono oggetto del giudizio penale, è stata già esaminata dalla
Corte e ritenuta infondata con la sentenza n. 5 del 1965.
La Corte ritiene che l'importanza della questione stessa e gli
aspetti di dubbio che la soluzione presenta rendano necessario un suo
riesame.
2. - Per potere esattamente valutare la fondatezza della questione
sollevata si rende necessario richiamare i principi affermati dalla
giurisprudenza della Corte relativamente ai requisiti necessari
affinché possa ritenersi soddisfatto il diritto di difesa sancito dal
secondo comma dell'art. 24 Cost., quando lo si consideri nel suo nucleo
sostanziale ed irriducibile, e perciò tale da richiedersi in ogni
specie di giudizio, quale che sia la struttura dei relativi
procedimenti.
È costante in questa giurisprudenza l'affermazione dell'esigenza
del riconoscimento "pieno ed effettivo " del diritto in parola,
affinché sia garantita la sua " inviolabilità", secondo sancito
dall'art. 24. Anche quando è stato ammesso che le modalità di
esercizio del diritto possono variare secondo le speciali
caratteristiche strutturali dei singoli processi, si è avuto cura di
precisare che le peculiarità stesse non devono essere tali da menomare
l'esistenza del diritto, affinché ne riescano assicurati lo scopo e la
funzione, e perché non se ne renda estremamente difficile l'esercizio
(sent. n. 93 del 1962, n. 2 del 1964, n. 5 del 1965). Per il
conseguimento di tali finalità si è affermata la necessità
dell'instaurazione di un contraddittorio fra le parti, che consenta di
opporre controdeduzioni alle deduzioni avversarie (sent. n. 59 del 1959
e n. 83 del 1969), nonché dell'ausilio tecnico-professionale di un
difensore (sent. n. 11, 52 e 70 del 1965, n. 53 e 86 del 1968, n. 148 e
149 del 1969, n. 69, 76 e 190 del 1970). Contraddittorio ed ausilio
sarebbero però nome vano, se non fosse reso possibile l'accertamento
dei fatti su cui si fondano le ragioni sottoposte al giudice e fornire
la prova dei fatti stessi (oltre alla citata sent. n. 70 del 1965, cfr.
le n. 133 del 1963, n. 39 e n. 70 del 1961, n. 25 del 1964, n. 94 del
1962, n. 41 del 1965; n. 48 del 1968 - circa il divieto dell'estensione
del giudicato in confronto ad un coobbligato -, nonché la n. 132 del
1968).
3. - Con il principio così costantemente affermato sembra che
contrasti la norma dell'art. 28, nella parte in cui rende vincolante
l'accertamento dei fatti materiali emergenti dalla pronuncia penale in
confronto di terzi che si siano trovati nella impossibilità giuridica
o di fatto, per non averne avuto conoscenza giuridicamente rilevante,
di partecipare ad un giudizio penale svoltosi di fronte ad altri
soggetti. Infatti l'imposizione di tale vincolo non solo indebolisce,
ma rende assolutamente impossibile ai terzi l'esercizio del diritto di
difesa, di cui è componente essenziale la disponibilità della prova
dei fatti ritenuti idonei a far risultare la fondatezza delle ragioni
dedotte a propria difesa. Può anzi ritenersi che l'inibizione di tale
prova si risolva in una violazione anche del primo comma dell'art. 24,
perché si concreta in un pratico disconoscimento del diritto di
azione.
I tentativi effettuati per rintracciare un fondamento sufficiente a
conferire una valida giustificazione alla disposizione in questione si
sono rivelati inidonei allo scopo; e tanto più fallaci si presentano
quando si valutino in confronto alla Costituzione sopravvenuta, poiché
nessuna delle ragioni addotte trova appoggio in norme o principi
costituzionali invocabili ad attenuare il rigore del precetto di cui al
secondo comma dell'art. 24. Già la Corte, nella precedente sentenza n.
5 del 1965, ha ritenuto infondato uno degli argomenti, considerato da
una rilevante parte della dottrina idoneo a fornire la ratio della
norma in contestazione: quello cioè che si fa discendere da un
presunto principio di unità della giurisdizione. Infatti la stessa
Costituzione prevede una molteplicità di specie di pretese, affidate
alla cognizione di giurisdizioni diverse (artt. 102, 103, 113), mentre
nell'ambito della stessa giurisdizione ordinaria si realizza una
varietà di organi diversamente competenti; sicché al fine del
rispetto di tale ripartizione, è predisposta una disciplina relativa
ai rapporti fra le pronuncie dei vari organi, ove per l'esercizio di
un'azione spettante alla cognizione di uno di essi si renda necessaria
la soluzione, in via pregiudiziale, di una questione rientrante nella
competenza di un altro (art. 19 c.p.c. o art. 24 c.p.p.);
nonché una serie di rimedi, preventivi o successivi, di fronte ai
conflitti possibili a insorgere fra i medesimi.
Né maggior pregio si può attribuire agli argomenti che si
deducono, a giustificazione della norma, dall'esigenza dell'economia
dei giudizi o da quella della certezza del diritto. Infatti, se è
chiaro che la prima non può farsi valere a scapito dei diritti
fondamentali, la seconda, ove se ne voglia ammettere la rilevanza
costituzionale, trova la sua guarantigia, ma anche i suoi limiti,
nell'istituto della cosa giudicata, la cui funzione si esplica nel
senso non già di richiedere la coerenza logico-formale fra i vari
giudicati, ma nell'altro diverso di fissare in modo stabile le
risultanze di un giudizio reso in via definitiva riguardo alle
situazioni ed ai rapporti che furono oggetto della controversia, ma
limitatamente alle parti originarie del giudizio ed a quanti vi
intervennero o dovevano intervenirvi, secondo può desumersi dalle
precise statuizioni degli artt. 2909 del codice civile e 90 del codice
di procedura penale. L'intento pratico del giudicato è di evitare che
due comandi diversi e praticamente incompatibili abbiano la stessa
sfera di validità e si verifichi una molteplicità di decisioni nei
riguardi della stessa persona e per lo stesso oggetto, o si dia luogo
ad un bis in idem.
Ciò posto sembra irrilevante, al fine della decisione della
questione in oggetto, indagare sull'esattezza dell'opinione che
riconduce l'efficacia nel processo civile dell'accertamento dei fatti
materiali per opera della sentenza penale alla cosa giudicata,
considerandola come un caso di giudicato sulla fattispecie, poiché
anche se così fosse, persisterebbe la difficoltà di consentire valore
vincolante a tale accertamento in un giudizio svolgentesi fra parti ed
a fini diversi. Analoga irrilevanza presenta la questione circa la
misura del limite imposto al giudice civile, ossia all'estensione da
dare alla categoria dei "fatti materiali" cui fa riferimento l'art. 28,
poiché anche se in essi si facessero rientrare solo i fatti
costitutivi del reato (e non già anche, come pure una parte della
giurisprudenza ritiene, qualunque accertamento che abbia concorso a
determinare la pronuncia penale, o ne costituisca uno dei presupposti),
rimarrebbe sempre fermo l'impedimento di farli valere oltre la sfera
dei soggetti che furono messi nelle condizioni di concorrere alla prova
della loro esistenza o inesistenza.
Un'efficacia riflessa di un giudicato sui terzi potrebbe ammettersi
solo quando, come avviene nel processo civile, sia previsto, oltre al
potere di un intervento da parte loro, il rimedio dell'opposizione di
terzo, a tacere dell'eventualità della loro chiamata ope iudicis (art.
107 c.p.c.).
Si può aggiungere che nel caso di sentenza assolutoria, come
quella avutasi nel giudizio in cui è sorta la questione, manca
altresì il rimedio della revisione, esperibile in caso di condanna, e
conseguentemente la possibilità di far cadere gli effetti civili
derivanti dalla sentenza penale, ex art. 395 del codice di procedura
civile.
Non vale a far giungere a diversa conclusione mettere in rilievo
che al giudice civile è rilasciata libertà di procedere a valutazione
diversa dei fatti accertati in sede penale, poiché la difesa
dell'interesse fatto valere di fronte al medesimo può dipendere dal
contestare l'esattezza della materialità dei fatti, resa invece
impossibile persino nel caso che si volesse basare la prova su
circostanze sopravvenute alla sentenza penale assolutoria.
Dalle peculiarità del caso in esame, qual'è data dal fatto che al
chiamato a rispondere civilmente non si addebita una responsabilità
indiretta, quale preponente dell'incaricato a condurre la vettura
ribaltata, bensì una responsabilità diretta, che avrebbe reso
possibile anche l'esperimento nei suoi confronti di un'azione penale,
si può trarre un'ulteriore argomentazione sulla irrazionalità
dell'art. 28. Infatti il proprietario della vettura, se fosse stato
chiamato a rispondere penalmente della sua colpevole negligenza
accertata nel giudizio contro il conducente, non sarebbe rimasto
vincolato ai fatti accertati in quest'ultimo, in virtù del principio
del libero convincimento del giudice penale.
È anche da escludere che il vincolo discendente dall'articolo 28
si possa configurare come un'ipotesi di prova legale, poiché (a parte
ogni considerazione sull'influenza da attribuire all'accoglimento della
medesima sulla questione di costituzionalità) si è fuori dai casi che
rendono valido tale tipo di prova, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del
codice civile, dato che la sentenza contiene non una documentazione di
fatti che il giudice attesti veritieri, bensì una valutazione di
circostanze al fine della formazione della sua convinzione.
4 - In realtà la presunzione di assoluta verità dei meri fatti
accertati dal giudice penale trova a proprio favore una spiegazione
d'indole esclusivamente storica, discendendo, per una parte, dalla
speciale fiducia attribuita dal legislatore dell'epoca ai mezzi
istruttori esperibili dal giudice penale, in ragione della pienezza del
potere ad esso accordato nella raccolta e nella valutazione del
materiale probatorio, in virtù del principio inquisitorio, dal che si
fa derivare la prevalenza di fronte agli altri giudici delle sue
decisioni; e correlativamente, per un'altra parte, dalla preoccupazione
della sfiducia nel magistero penale che verrebbe altrimenti ad
insorgere, ove gli accertamenti compiuti nel suo spiegarsi risultassero
smentiti o contraddetti da altre pronuncie. Motivo sulla cui
infondatezza si è già pronunciata la Corte con la precedente sentenza
n. 5 del 1965.
5. - Non si contesta l'opportunità, al fine di ridurre al minimo i
contrasti fra giudicati e di effettuare un'economia dei giudizi, di dar
luogo ad un migliore coordinamento fra le pronuncie promananti da
giurisdizioni diverse, quando siano in contestazione gli stessi
rapporti, o rapporti fra loro interferenti; valutabili sotto la specie
di disposizioni differenti.
Su questa via, che può essere percorsa solo dal legislatore,
questi si è messo con la recente legge 5 dicembre 1969, n. 932, il cui
art. 8, inserito a seguito della sentenza di questa Corte n. 132 del
1968, sostituendo un nuovo testo a quello dell'art. 304 del codice di
procedura penale, ha, differentemente da quanto disposto dall'art. 408
stesso codice, fatto preciso obbligo al giudice istruttore di
comunicare a coloro che vi possono avere interesse, come parti private,
avviso di procedimento, con invito ad esercitare la facoltà di
nominare un difensore, e di comunicarlo altresì a tutti coloro che
possono assumere la qualità di parti private, se per gli atti da
compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto.
In presenza di tale disposizione appare chiaro che la pronuncia di
incostituzionalità dell'art. 28, nei limiti in cui essa dev'essere
contenuta, viene a perdere, per una parte, la sua pratica operatività.
Questa non risulta tuttavia eliminata essendo rilevante non solo per i
procedimenti svoltisi anteriormente all'entrata in vigore della
medesima, ma anche per quelli sopravvenuti successivamente, almeno per
quanto riguarda il responsabile civile, data la possibilità (non già
della omissione dell'obbligo di comunicazione da parte del giudice,
poiché da essa deriverebbe una ragione di nullità ex art. 412, non
più sanabile secondo ha statuito la sentenza sopra richiamata, ma)
della esclusione che venisse disposta nei confronti del medesimo, ai
sensi degli artt. 116 e segg. del codice di procedura penale (salvo il
caso dell'ultimo comma dell'art. 121 nel quale l'esclusione preclude
alla parte civile l'azione civile contro il responsabile).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 del codice di
procedura penale, nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o
amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di
un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che
rimasero ad esso estranei perché non posti in condizione di
intervenirvi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte