Sentenza n. 55/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1972 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 391,
primo e secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con
ordinanze emesse il 6 ed il 28 febbraio 1970 dal tribunale di Teramo
nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Franceschini
Antonio ed altro e di De Matteis Vitale ed altri, iscritte ai nn. 76 e
115 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970 e n. 102 del 22 aprile 1970.
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale davanti al tribunale di
Teramo, per omicidio colposo, a carico di Donato Vadini e di Antonio
Franceschini, la difesa del primo imputato, all'udienza dibattimentale,
faceva presente che, durante la sommaria istruzione, il pubblico
ministero aveva incaricato il perito di redigere una relazione scritta,
entro quaranta giorni, sull'epoca e sulle cause della morte; ed
eccepiva la nullità dell'intera procedura istruttoria, sotto il
profilo della violazione dell'art. 389, terzo comma, del codice di
procedura penale, in relazione alla sentenza n. 117 del 1968 di questa
Corte.
Il tribunale disattendeva tale eccezione, uniformandosi al
principio, ripetutamente affermato dalla Cassazione, sulla non
retroattività della dichiarazione di illegittimità di una norma
disciplinatrice di atti processuali, allorché questi siano già
esauriti. Per altro, sulla base di argomenti analoghi a quelli della
citata sentenza n. 117 del 1968, con ordinanza del 6 febbraio 1970,
riteneva rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di
legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 25, primo comma,
della Costituzione - dell'art. 391, secondo comma, del codice di
procedura penale, "nella parte in cui esclude la sindacabilità, nel
corso del processo, della valutazione compiuta dal procuratore della
Repubblica, sulla facilità e sulla brevità dell'indagine peritale,
che consenta la persistenza del rito istruttorio sommario".
Al riguardo, precisava che la suddetta valutazione sarebbe rimessa
all'apprezzamento insindacabile dell'organo inquirente, svincolato da
ogni successivo controllo e riesame; ed affermava che l'accennata
violazione non sarebbe esclusa neppure dall'art. 1 della legge 7
novembre 1969, n. 780, sostitutivo del testo dell'art. 389 del codice
di procedura penale, che non contempla il caso che la necessità della
perizia sorga dopo l'esito negativo del nuovo rimedio istruttorio
ovvero dopo la notifica di un atto da cui si ricavi la notizia certa di
un altro procedimento a carico dell'imputato.
2. - Analoga questione di legittimità costituzionale della stessa
disposizione, oltre che del primo comma del citato art. 391 - "nella
parte in cui esclude la sindacabilità nel corso del processo della
valutazione compiuta dal procuratore della Repubblica in merito alla
complessità e durata degli atti istruttori in vista della loro
compatibilità con il rito sommario" - è stata sollevata, in
riferimento al medesimo precetto costituzionale, con ordinanza del 28
febbraio 1970, dallo stesso tribunale, nel corso di un procedimento
penale a carico di Maria Luisa Tudini ed altri, imputati del delitto di
procurato aborto.
3. - Nei giudizi innanzi a questa Corte non vi è stata
costituzione di parte né intervento della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Considerato in diritto :
1. - Entrambe le questioni sottoposte a questa Corte sono
strettamente connesse, avendo ad oggetto l'art. 391 del codice di
procedura penale, sicché le relative cause possono essere riunite per
essere decise con unica sentenza.
2. - Le questioni attengono, rispettivamente, al primo e al secondo
comma del ridetto art. 391 cod. proc. pen.: al primo comma, in quanto
non rende sindacabile, nel corso del processo, ai fini dell'eventuale
mutamento del rito, la valutazione, compiuta dal procuratore della
Repubblica, della complessità e durata degli atti istruttori,
nell'ambito dell'istruzione sommaria; al secondo comma, in quanto non
rende sindacabile, ai medesimi fini, la valutazione della facilità e
brevità dell'indagine peritale.
3. - La Corte ritiene che i principi affermati nella sua sentenza
n. 117 del 1968, ai quali le due ordinanze di rimessione si richiamano,
non giustifichino l'accoglimento delle attuali questioni di
legittimità costituzionale.
Nella predetta decisione, la Corte accertò che l'art. 389 cod.
proc. pen. - successivamente modificato dalla legge 7 novembre 1969, n.
780 - confliggeva con l'art. 25, primo comma, della Costituzione, a
causa dell'insindacabilità della valutazione, fatta dal pubblico
ministero, in ordine alla evidenza della prova: vale a dire, in ordine
all'effettiva sussistenza di una delle ipotesi nelle quali la legge
prevede la competenza dell'organo requirente a procedere col rito
sommario.
Epperò, nel caso che ora ne occupa, viene in considerazione una
successiva vicenda processuale, afferente all'incidenza che sulla già
(legittimamente) instaurata istruttoria sommaria la legge attribuisce
alla necessità di procedere ad atti che, per complessità e durata,
siano con quel rito incompatibili (art. 391, primo comma, cod. proc.
pen.) e, per quanto più specificamente riguarda la perizia, ad
indagini non facili e non brevi (art. 391, secondo comma).
Vero è che la legge prescrive che il procuratore della Repubblica,
verificandosi tali eventualità, richieda l'istruttoria formale; ed è
anche vero che nessun sindacato giurisdizionale è predisposto a
presidio dell'effettiva osservanza dell'obbligo e dei limiti del potere
di esso procuratore della Repubblica, qui pure indubitatamente
discrezionale. Tuttavia, non sembra che ciò concreti una violazione
del principio secondo cui il giudice deve essere precostituito per
legge.
Questo principio investe, certo, anche la fase istruttoria del
processo penale (e questa Corte lo ha più volte affermato e ribadito),
ma non può riguardare che il solo momento iniziale di essa.
L'art. 295 cod. proc. pen. prevede che, per i delitti di competenza
della Corte di assise o del tribunale, il dibattimento sia preceduto
dall'istruttoria formale, affidata al giudice istruttore: alla quale
regola l'art. 389 apporta tassative eccezioni (oltre a quelle
riguardanti il giudizio direttissimo: articolo 502), statuendo in quali
casi viene meno la competenza funzionale di quel giudice e viene
legittimato il pubblico ministero a procedere in via sommaria ed a
richiedere, a conclusione di questa, o il decreto di non promovimento
dell'azione penale o il decreto di citazione a giudizio.
È evidente che, come è la legge a stabilire la competenza del
giudice istruttore, così deve essere la legge ad indicare i
presupposti in presenza dei quali a quella competenza si deroghi: e
poiché la verifica della loro effettiva sussistenza è affidata
all'organo che è titolare dell'azione penale, essa deve essere
soggetta - ad evitare l'elusione della riserva di legge - al sindacato
giurisdizionale, ora assicurato (a seguito della citata sentenza n. 117
del 1968 ed in armonia coi principi che questa ha posto) dalle
innovazioni introdotte con la "novella" n. 780 del 1969.
Per ciò che attiene, invece, alle successive vicende della
istruzione sommaria, il problema è ben diverso, dappoiché l'obbligo
del pubblico ministero di investire il giudice istruttore, quando egli
ravvisi la necessità di compiere atti complessi di lunga durata, è
solo in funzione della loro coerenza con le caratteristiche del rito
sommario: il che testualmente risulta dalla stessa dizione delle norme
impugnate. Ne consegue che l'eventuale inosservanza di quest'obbligo
non lede l'interesse sostanziale tutelato dal principio costituzionale
di raffronto.
E giova aggiungere che l'estensione di detto principio alla
valutazione della compatibilità dei singoli atti con la procedura
sommaria, implicando la predisposizione della possibilità del
sindacato giurisdizionale su ciascuno di essi, comprometterebbe in modo
irrimediabile l'esigenza di un rapido corso dell'indagine - un'esigenza
apprezzabile sul piano costituzionale e, oltre tutto, corrispondente
allo stesso interesse dell'inquisito - senza che tale sacrificio sia
richiesto dal bene che l'art. 25, primo comma, della Costituzione è
diretto a proteggere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 391, primo e secondo comma, del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione,
dal tribunale di Teramo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte