Sentenza n. 55/1977
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/03/1977 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.l. 99/1974
- art. 7d.l. 99/1974
- art. 9d.l. 99/1974
- art. 10d.l. 99/1974
- art. 11d.l. 99/1974
- art. 12d.l. 99/1974
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 9,
10, 11 e 12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti
sulla giustizia penale), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1974
dal pretore di Napoli, nel procedimento penale a carico di Felice
Zecchino ed altro, iscritta al n. 501 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del 15
gennaio 1975.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice
relatore Leopoldo Elia;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Zecchino Felice e
Pezzella Aniello, imputati rispettivamente di aver messo e consentito
si mettesse in circolazione autoveicolo non coperto da garanzia
assicurativa e, dunque, della contravvenzione prevista e punita
dall'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il pretore di
Napoli, con ordinanza emessa il 9 maggio 1974, sollevava d'ufficio
questione di costituzionalità degli artt. 6, 7, 9, 10, 11, 12 del d.l.
11 aprile 1974, n. 99, recante "Provvedimenti urgenti sulla giustizia
penale" per contrasto con l'art. 77 Costituzione. Non sarebbero
sussistite, infatti, le condizioni di straordinaria necessità ed
urgenza che sole avrebbero potuto legittimare l'adozione di un decreto
legge; il fatto stesso che le riforme introdotte siano state oggetto in
passato di numerosi disegni e proposte di legge escluderebbe appunto il
ricorrere di tali pur indispensabili requisiti.
Nel giudizio innanzi a questa Corte interveniva il Presidente del
Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura dello Stato
eccependo, innanzi tutto, irrilevanza delle questioni sollevate e
sostenendo, nel merito, la loro infondatezza. Le norme oggetto
dell'ordinanza di rimessione sarebbero state infatti integralmente
recepite nella successiva legge di conversione non portata all'esame
della Corte e sarebbero dunque in ogni caso applicabili, perché più
favorevoli, secondo quanto dispone l'art. 2, comma 3, del codice
penale. Solo, d'altra parte, il Parlamento sarebbe legittimato a
controllare il ricorrere dei presupposti di straordinaria necessità ed
urgenza richiesti dall'art. 77 Costituzione; altrimenti ragionando si
dovrebbe ammettere la possibilità di travolgere per un vizio del
decreto-legge una normativa adottata dalle Camere nel pieno esercizio
della loro funzione legislativa. La relazione del Ministro e la
relazione del Presidente della Commissione della Camera
evidenzierebbero in ogni caso una necessità ed urgenza straordinarie
ricollegabili alla tensione esistente nelle carceri, all'esigenza di
mitigare il rigore di alcune norme e, dunque, di non applicare pene
sproporzionate rispetto a quanto richiesto dalla coscienza sociale. Considerato in diritto :
Il pretore di Napoli, in definitiva, solleva questione di
costituzionalità relativamente agli artt. 6, 7, 9, 10, 11 e 12 del
d.l. 11 aprile 1974, n. 99, dubitando che non ricorressero, con
riguardo a quel che dispongono, i presupposti di straordinaria
necessità ed urgenza che soli, alla stregua dell'art. 77 Cost.,
possono legittimare l'adozione di un decreto-legge e dunque che soli
avrebbero potuto legittimare l'adozione dell'atto in cui sono
contenuti.
Ma la questione così posta è irrilevante.
In realtà, operano congiuntamente nella fattispecie i principi del
sistema a proposito di successione delle leggi penali nel tempo ed il
precetto costituzionale che ricollega soltanto alla mancata conversione
in legge la perdita di efficacia ab initio delle norme adottate con
decreto ex art. 77 Cost.; orbene, la congiunta operatività di queste
normative rende in questo caso comunque inevitabile l'applicazione nel
processo a quo della disciplina contenuta negli artt. 6, 7, 9, 10, 11 e
12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, in quanto convertito con la legge 7
giugno 1974, n. 220.
Pertanto, risultando la questione irrilevante, essa deve essere
dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 6, 7, 9, 10, 11 e 12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99
(Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale), sollevata dal pretore
di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte