Corte costituzionale

Ordinanza n. 55/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1978 · relatore Arnaldo Maccarone

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre

1975 dal pretore di Trivento nel procedimento penale a carico di

Capparozza Pietro, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo

1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con ordinanza 17 novembre 1975 il pretore di Trivento

ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, codice penale

(così come modificato dall'art. 12 d.1. 11 aprile 1974, n. 99,

convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220), assumendo che la norma

denunziata, non consentendo la concessione della sospensione

condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna

a pena detentiva per delitto non sospesa ed ammettendola per coloro che

invece hanno già fruito del beneficio, darebbe luogo ad una disparità

di trattamento, priva di ragionevole giustificazione, tra tali

soggetti;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che l'art. 164 del codice penale è stato, nella parte

denunziata, già dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa

Corte con la sentenza n. 95 del 1976.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale, già

dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte denunziata, con

la sentenza n. 95 del 1976.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte