Sentenza n. 55/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1983 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 706/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 16
della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (Sistema sanzionatorio delle norme
che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda) promossi con
ordinanze emesse il 1 marzo 1976 dal Pretore di Bologna nei
procedimenti penali a carico di D'Antò Vincenzo e di Cresci Maria
Teresa, rispettivamente iscritte ai nn. 359 e 472 del registro
ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 158 e 239 del 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1982 il Giudice
relatore Michele Rossano;
Udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso dei due distinti procedimenti penali a carico
rispettivamente di D'Antò Vincenzo e di Cresci Maria Teresa
- entrambi imputati del reato di cui agli artt. 51 e 64 r.d. 31
ottobre 1873, n. 1687 (Regolamento circa la polizia, la sicurezza e la
regolarità dell'esercizio delle strade ferrate) modificato dalla legge
20 marzo 1968, n. 304, per avere viaggiato su treno, senza essere
muniti del biglietto, il primo sulla linea Bologna - Rovigo e la
seconda sulla linea Bologna - Roma - il Pretore di Bologna, con due
ordinanze dal contenuto identico, pronunciate all'udienza 1 marzo
1976, ritenne rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16 legge 24 dicembre 1975, n. 706
(sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni
punibili con l'ammenda), proposta dal difensore di ufficio in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Le ordinanze furono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del
16 giugno 1976 e n. 239 dell'8 settembre 1976.
Nei giudizi davanti a questa Corte non si sono costituite le parti
private.
Nel solo giudizio promosso con l'ordinanza pronunciata nel
procedimento penale a carico di Cresci Maria Teresa è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto depositato il 13 luglio
1976, deducendo che la questione di legittimità costituzionale è
irrilevante ai fini della decisione del procedimento penale e,
comunque, non è fondata. Considerato in diritto :
1. - I due giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza
perché hanno per oggetto la medesima questione di legittimità
costituzionale.
2. - L'impugnato art. 16 legge 24 dicembre 1975, n. 706 (sistema
sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con
l'ammenda) prescrive che la stessa legge entra in vigore nel
centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e tale pubblicazione è stata effettuata il 2
gennaio 1976.
Il Pretore di Bologna nelle due ordinanze 1 marzo 1976, dal
medesimo contenuto, ha premesso che la legge n. 706 del 1975 ha
disposto la "depenalizzazione" della contravvenzione ascritta agli
imputati, ma considera tale violazione reato fino al "2 luglio 1976",
data di entrata in vigore della stessa legge, ai sensi dell'art. 16
della medesima.
Ha affermato che il citato art. 16, prevedendo una vacatio legis di
così lunga durata, non giustificata neppure da esigenze tecnico -
organizzative, è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in
quanto determina una disparità di trattamento tra coloro che, come nei
casi di specie, sono stati rinviati a giudizio prima dell'entrata in
vigore della legge e coloro nei confronti dei quali il giudice non
abbia ritenuto di portare a conclusione procedimenti per fatti
considerati dal legislatore non più penalmente rilevanti.
Ha precisato che la questione di legittimità costituzionale è
rilevante perché l'art. 16 della legge n. 706 del 1975 è entrato
immediatamente in vigore ed è impossibile definire il giudizio
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità
costituzionale dello stesso articolo.
L'Avvocatura Generale dello Stato ha preliminarmente eccepito
l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza ai fini
della decisione del procedimento penale. A suo avviso, la eventuale
pronuncia di illegittimità costituzionale della norma impugnata si
risolverebbe nel sostituire alla vacatio legis di 180 giorni, in essa
prevista, la vacatio legis di cui all'art. 10, comma primo, delle
disposizioni sulle leggi in generale, preliminari al codice civile. La
legge n. 706 del 1975 risulterebbe, quindi, come entrata in vigore nel
decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione, avvenuta
il 2 gennaio 1976, e cioè il 17 dello stesso mese e non il 30 giugno
del medesimo anno ed anche in tal caso il pretore non potrebbe emettere
pronuncie come giudice penale, essendo da tempo entrata in vigore la
suddetta legge.
L'eccezione è priva di fondamento.
L'art. 15 stessa legge n. 706 del 1975 impone all'autorità
giudiziaria l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità
amministrativa competente, ma riconosce alla stessa autorità
giudiziaria il potere di emettere "ove occorra, pronuncia di
proscioglimento". Questa previsione del potere di emanare un
provvedimento di natura penale anche dopo l'entrata in vigore della
legge - potere il cui esercizio ovviamente non dipende dalla durata
della vacatio legis - comporta la sussistenza del requisito della
rilevanza.
4. - La questione non è fondata.
Non sussiste la denunciata arbitraria disparità di trattamento
dato che la previsione del termine di vacatio legis di 180 giorni trova
piena giustificazione nei motivi addotti nella relazione del Ministro
di Grazia e Giustizia al disegno di legge divenuto legge n. 706 del
1975. In tale relazione fu posto in evidenza che l'art. 16 "prevede nel
primo comma un termine di vacazione piuttosto lungo (180 giorni)
adeguato, peraltro, alla considerevole portata del provvedimento di
depenalizzazione ed alla esigenza di funzionamento dei meccanismi della
nuova normativa".
Anche nella precedente relazione dello stesso Ministro di Grazia e
Giustizia concernente il disegno di legge divenuto legge n. 317 del
1967, sempre in materia di "depenalizzazione", si precisò che il
termine di 180 giorni - stabilito per l'entrata in vigore della legge -
occorreva per "consentire all'autorità amministrativa interessata la
organizzazione necessaria ad attuare la progettata riforma". Tali
motivi escludono che sussista la denunciata disparità di trattamento
priva di giustificazione.
Inoltre, la denunciata differenza di trattamento in danno di coloro
che, come nel caso di specie, erano stati rinviati a giudizio prima
dell'entrata in vigore della legge n. 706 del 1975 - disparità che
deriva dalla maggiore sollecitudine del giudice nel fissare la data del
dibattimento - non può comportare violazione del principio di
eguaglianza perché costituisce una mera disparità di fatto e non di
diritto ed è conseguenza inevitabile della successione delle leggi nel
tempo, che si verifica indipendentemente dalla durata della vacatio
legis.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16 legge 24 dicembre 1975, n. 706 (Sistema sanzionatorio
delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda)
proposta dal Pretore di Bologna, con due ordinanze in data 1 marzo
1976, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte