Sentenza n. 55/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/03/1986 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo,
secondo e terzo comma r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa) in relazione agli artt. 23,
primo comma, u.p., 188, secondo e terzo comma, 167, secondo comma e 164
stesso r.d. promossi con due ordinanze emesse il 7 novembre 1984 e una
il 15 gennaio 1985 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi proposti da
Banca Agricola Cooperativa di Cerea, Cassa Rurale ed Artigiana di Cerea
e Banca Cattolica del Veneto contro Ditta C.P.C. Corato Paniforti ed
altri e Corato Vittorio iscritte ai nn. 438, 439 e 491 del registro
ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 279 bis, 287 bis e 293 bis dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con separate ordinanze emesse sotto la stessa data del 7
novembre 1984 l'una nel ricorso proposto dalla Banca agricola
cooperativa di Cerea Società Cooperativa a r.l. contro la Ditta
C.P.C. Corato Paniforti ed altri avverso il decreto 23 maggio 1983 con
cui il Tribunale di Verona aveva respinto reclamo avverso il decreto
del giudice delegato per inosservanza del termine di tre giorni e
l'altra su ricorso vertente tra le medesime parti e avente identico
contenuto (regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella G.
U.), la Corte di cassazione - Sezione I civile ha giudicato non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in
riferimento all'art. 24 comma primo e secondo Cost., dell'art. 26 comma
primo, secondo e terzo in relazione all'art. 23, comma primo ultima
proposizione, nonché in relazione agli artt. 188 comma secondo e
terzo, 167, comma secondo e 164 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (l. fall.),
nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel modo
previsto anche i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato
nelle controversie su diritti soggettivi attribuite alla cognizione e
alla decisione di detto giudice nelle ipotesi tipiche previste dalla
legge in materia di amministrazione controllata, con particolare
riferimento al decreto con il quale viene disposta la cancellazione di
ipoteca giudiziale su beni soggetti a detta amministrazione, per
l'inadeguatezza della durata del termine e del dies a quo.
1.2. - Avanti la Corte in ambo gli incidenti nessuna delle parti si
è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri.
2.1. - Con ordinanza emessa il 15 gennaio 1985 (notificata il 4 e
comunicata il 12 del successivo giugno; pubblicata nella G. U. n. 293
bis del 13 dicembre 1985 e iscritta al n. 491 R.O. 1985) sul ricorso
proposto dalla s.p.a. Banca Cattolica contro Corato Vittorio, la Corte
di Cassazione - Sezione I civile ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26, comma primo e secondo in relazione agli
artt. 164 e 188 u.c. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui
assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni
decorrenti non dalla comunicazione o notificazione, bensl' dalla
pubblicazione i provvedimenti emessi dal giudice delegato
all'amministrazione controllata con contenuto decisorio su diritti
soggettivi.
2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
3. - Nell'adunanza del 5 marzo 1986 il giudice Andrioli ha svolto
congiunta relazione. Considerato in diritto :
4.1. - L'identità o, quanto meno, la continenza di questioni
sollevate nei tre incidenti ne impone contestuale deliberazione.
4.2. - La circostanza che l'incidente sia stato proposto in
riferimento a vicende di amministrazione controllata che peraltro non
divergono da vicende di procedura fallimentare sulle quali questa Corte
ha portato il suo esame con le sentt. 5 marzo 1981 n. 42 e 22 novembre
1985 n. 303, per un verso impone - stante la eadem ratio - di estendere
questa alle res deductae nelle odierne ordinanze di rimessione
limitatamente al dies del termine e per altro verso rende necessaria la
prolazione di sentenza dichiarativa d'illegittimità costituzionale.
Poiché infine la ritualità dell'ipoteca giudiziale iscritta su beni
soggetti alla amministrazione controllata non rappresenta se non
l'occasione che ha indotto il giudice a quo a sollevare la questione di
costituzionalità sulla congruità del termine del reclamo avverso i
provvedimenti decisori dal giudice delegato emessi in controversie su
diritti soggettivi, non giova riprodurla a guisa di limitazione nel
dispositivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 438, 439, 491 R.O. 1985,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 comma primo,
secondo e terzo, in relazione all'art. 23 comma primo e agli artt. 188
comma secondo e terzo, 167 comma secondo e 164 r.d. 16 marzo 1942 n.
267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa) nella parte in cui si assoggettano al reclamo al
tribunale, nel termine di tre giorni decorrenti dalla data del decreto
del giudice delegato anziché dalla data della comunicazione dello
stesso debitamcnte eseguita, i provvedimenti del giudice delegato alla
amministrazione controllata con contenuto decisorio su diritti
soggettivi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte