Sentenza n. 55/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/02/1995 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 60legge 1933/1938
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 del regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 (Riforma delle leggi sul lotto
pubblico), promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1994 dal
Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra la FINPAD
S.r.l. e l'Amministrazione delle finanze, iscritta al n. 366 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice
relatore Massimo Vari.
Motivazione
Ritenuto in fatto In un giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale proposto
dalla FINPAD S.r.l. contro l'Amministrazione delle finanze, il
Tribunale di Venezia, con ordinanza del 24 marzo 1994 (R.O. n. 366
del 1994), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 60 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
contenente la riforma delle leggi sul lotto pubblico.
Il giudice a quo rileva che la disposizione impugnata, nel
condizionare l'ammissibilità del ricorso avverso la liquidazione
della tassa dovuta per le manifestazioni a premi, autorizzate ai
sensi dell'art. 59 del medesimo regio decreto-legge n. 1933 del 1938,
al previo pagamento del tributo, si pone in contrasto con gli artt.
3, 24 e 113 della Costituzione, per violazione del principio di
eguaglianza e per lesione del diritto di difesa del cittadino.
In proposito richiama l'orientamento, già più volte espresso
dalla Corte costituzionale, nel senso dell'illegittimità di varie
disposizioni legislative che avevano imposto il pagamento del
tributo, quale onere per la sua contestazione in sede giudiziaria. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Venezia solleva
questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante la riforma delle
leggi sul lotto pubblico.
La disposizione impugnata, dopo aver previsto, al primo comma, che
il ricorso all'autorità giudiziaria contro la liquidazione della
tassa per i concorsi e le operazioni a premi è ammesso nel termine
di tre mesi dalla notifica del provvedimento, prevede, al secondo
comma, che "il ricorso non è ammissibile se non sia stata pagata la
tassa dovuta".
Secondo il giudice remittente, la norma censurata contrasterebbe
con l'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento tra
colui che può adire il giudice, essendo stato in grado di assolvere
il tributo in via preventiva, e colui che - pur potendo astrattamente
avere ragione nei confronti dell'Amministrazione - necessariamente
soccombe per non avere corrisposto quanto comunque preteso dal fisco,
nonché con gli artt. 24 e 113 della Costituzione medesima, per la
lesione del diritto di difesa del cittadino, il cui esercizio sarebbe
condizionato dalla maggiore o minore disponibilità economica del
singolo.
2. - La questione è fondata.
L'ordinanza di rimessione, nel riferirsi genericamente all'art. 60
del regio decreto-legge n. 1933 del 1938, intende in realtà porre in
dubbio la costituzionalità del solo secondo comma della disposizione
che subordina, infatti, al previo pagamento del tributo
l'esperibilità del ricorso all'autorità giudiziaria.
Così definiti i termini della questione, occorre osservare che la
norma censurata contiene un'applicazione della regola del solve et
repete, ponendo, infatti, il pagamento del tributo a presupposto
dell'azione giudiziaria promossa dal contribuente avverso la
liquidazione del tributo stesso. Trattasi, come è noto, di una
regola che la Corte, in numerose precedenti pronunzie, a partire
dalla sentenza n. 21 del 1961, ha ritenuto illegittima, perché non
conforme ai richiamati articoli della Costituzione, in quanto
incompatibile, da un canto, con il principio di eguaglianza e,
dall'altro, con il diritto di agire in giudizio senza limitazioni.
Le stesse ragioni esposte nelle predette decisioni inducono ora a
reputare contrastante con i richiamati precetti costituzionali anche
la disposizione in esame che va, pertanto, dichiarata
costituzionalmente illegittima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo
comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 (Riforma
delle leggi sul lotto pubblico).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte