Sentenza n. 55/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/02/1996 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis,
numero 3, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 4
aprile 1995 dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile
vertente tra S.r.l. Caccavale e Jecco e Fallimento S.p.a. Galante,
iscritta al numero 343 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione di Caccavale e Jecco S.r.l. e
Fallimento Galante S.p.a., nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella udienza pubblica del 9 gennaio 1996 il Giudice relatore
Renato Granata;
Uditi gli avv.ti Lucio V. Moscarini per Caccavale e Jecco S.r.l. e
Giorgio Schiano di Pepe per il Fallimento Galante S.p.a., nonché
l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio d'impugnazione promosso dalla società
Caccavale e Jecco S.r.l. nei confronti del Fallimento Galante S.p.A.,
avente ad oggetto il carattere privilegiato, o meno, del credito
vantato dalla società appellante, la Corte d'appello di Genova, con
ordinanza del 13 aprile 1995, ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 della
Costituzione - dell'art. 2751-bis (rectius: art. 2751-bis numero 3),
del codice civile nella parte in cui non limita il riconoscimento del
privilegio a favore dell'agente-persona fisica e dell'agente-società
di persone, quando in queste l'attività di agente sia direttamente
svolta dagli agenti-soci ed il lavoro abbia funzione preminente sul
capitale. In particolare secondo la prospettazione della Corte
rimettente sarebbe violato il principio di eguaglianza perché la
garanzia del privilegio trova sempre applicazione nei confronti dei
crediti degli agenti anche operanti in forma societaria,
ricollegandosi così la medesima disciplina a situazioni che invece
sono diverse e che quindi avrebbero dovuto essere differenziate. Ed
infatti, mentre le altre ipotesi previste dallo stesso art. 2751-bis
si riferiscono a casi nei quali si pone una esigenza di particolare
tutela del lavoro, sia esso subordinato o svolto nelle forme di cui
ai numeri 2 e 4 della medesima disposizione, ovvero a casi nei quali,
sia pure in forma societaria, l'attività svolta dai soci si
caratterizza per l'esclusione di un fine di lucro o comunque per la
preminenza del lavoro rispetto al capitale (nn. 5 e 5-bis),
viceversa, nel caso del numero 3, si verificherebbe una del tutto
irragionevole parificazione tra salario e profitto, atteso che,
secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, il privilegio
sarebbe sempre sussistente, anche nel caso di credito vantato da
agente operante in forma di società.
2. - Si è costituita la società Caccavale e Iecco S.r.l.
chiedendo, anche con successiva memoria, che la questione sia
dichiarata infondata ritenendo insussistente la denunciata violazione
del principio di eguaglianza, atteso che la giustificazione della
garanzia è da ricercare nelle caratteristiche del credito (che trova
la sua fonte in un'attività continuativa) piuttosto che in quelle
dei singoli soggetti creditori.
3. - Si è costituito anche il Fallimento Galante S.p.A.
concludendo, in adesione alle argomentazioni della Corte rimettente,
per la incostituzionalità della disposizione censurata.
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Osserva in
particolare l'Avvocatura che la norma censurata non ha operato alcuna
generica equiparazione tra retribuzione di attività lavorativa e
profitto dell'attività economica esercitata da imprese societarie;
ma si è solo limitata a non distinguere, nella ipotesi del contratto
di agenzia, tra il caso dell'agente persona fisica e dell'agente
costituito in forma di società commerciale; ciò perché l'obbligo
continuativo di far concludere contratti a una impresa commerciale e
di concluderli in sua rappresentanza esige di solito che l'agente vi
dedichi la sua personale attività professionale. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale -
in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dell'art. 2751-bis
(rectius: art. 2751-bis numero 3) del codice civile nella parte in
cui non limita il riconoscimento del privilegio a favore dei crediti
dell'agente all'ipotesi dell'agente-persona fisica ed a quella
dell'agente-società di persone sempre che in tali società
l'attività di agente sia direttamente svolta dagli agenti-soci ed il
lavoro abbia funzione preminente sul capitale; in particolare,
sarebbe violato il principio di eguaglianza sotto il profilo
dell'uguale trattamento di situazioni differenziate perché -
diversamente dalle ipotesi considerate negli altri numeri dell'art.
2751-bis cit. - la garanzia del privilegio trova sempre applicazione
per il solo fatto che creditore sia un agente e quindi anche nel caso
di agente operante in qualsiasi forma societaria ed a prescindere
dalla rilevanza del fattore-lavoro rispetto al capitale.
2. - La questione è inammissibile.
Deve premettersi che l'originaria formulazione dell'art. 2751 del
codice civile prevedeva al numero 6 il credito dell'agente per le
provvigioni maturate negli ultimi sei mesi del rapporto, nonché per
l'indennità di fine rapporto; previsione questa che seguiva quella
analoga in favore del lavoratore subordinato e che, unitamente a
quest'ultima, realizzava soltanto in parte l'intento dichiarato nella
Relazione al Re (n. 1130) di "estendere a qualunque prestazione
d'opera, sia materiale sia intellettuale, il privilegio ..." in
questione. In realtà - dopo la generalizzazione del privilegio in
favore del lavoratore subordinato (art. 66 legge n.153 del 1969) - è
solo con la legge n. 426 del 1975 di modifica della disciplina dei
privilegi che si amplia ulteriormente l'area della tutela del lavoro
con la confluenza, nell'art. 2751-bis del codice civile di ipotesi
varie: al lavoratore subordinato e all'agente si aggiungono il
prestatore d'opera intellettuale, il coltivatore diretto, il
mezzadro, il colono, l'imprenditore artigiano, le cooperative di
produzione e lavoro. Successivamente l'art. 18 della legge n. 59 del
1992 ha infine esteso il privilegio anche alle società cooperative
agricole ed ai loro consorzi.
Questa progressiva estensione delle categorie dei crediti
garantiti, pur nella prospettiva (chiaramente risultante dalla
discussione parlamentare che ha accompagnato la formazione della
legge n. 426 del 1975 citata) di un allargamento della tutela del
lavoro personale in senso stretto e di quello a quest'ultimo
assimilabile, ha lasciato inalterato il riferimento oggettivo al
rapporto di agenzia senza che - secondo il diritto vivente, fissato
dalla giurisprudenza della Corte di cassazione - possa distinguersi
sotto il profilo soggettivo tra l'agente costituito da persona fisica
e quello costituito da una società. Quindi plausibilmente il giudice
rimettente muove dalla premessa della indistinta assimilazione, al
fine in esame, di qualsivoglia agente, anche se una diversa
ricostruzione sistematica sia ritenuta possibile da una parte della
giurisprudenza di merito e della dottrina, le quali operano una
distinzione nell'ambito della categoria dell'agente sì da riservare
il privilegio unicamente all'agente persona fisica o società in cui
l'apporto del fattore lavoro sia preminente rispetto a quello del
capitale, ed anche se, con riferimento al numero 2 del medesimo art.
2751-bis del codice civile, la stessa giurisprudenza di legittimità
opera proprio tale distinzione ritenendo che il privilegio relativo
alla retribuzione del prestatore d'opera intellettuale non sia
estensibile ai crediti delle società di revisione contabile.
3. - Ciò premesso, deve rilevarsi che - ancorché lo scrutinio di
costituzionalità sia consentito, come richiesto dal giudice a quo,
all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio
(sentenza n. 84 del 1992) - l'esame del merito è nella specie
precluso da una liminare ragione di inammissibilità che risulta
dalla stessa prospettazione dell'ordinanza di rimessione, la quale
invoca una pronuncia additiva per restringere l'ambito della garanzia
soltanto all'agente-persona fisica e all'agente-società di persone
sempre che in tali società l'attività di agente sia direttamente
svolta dagli agenti-soci ed il lavoro abbia funzione preminente sul
capitale. Infatti il giudice a quo, formulando tale richiesta, non fa
altro che proporre l'adozione di un modello normativo, correlato alla
struttura soggettiva dell'agente, diverso da quello prescelto dal
legislatore, in tema di fruizione della garanzia, fra i molteplici,
diversi modelli dallo stesso legislatore adottati in relazione ad
altre, diverse fattispecie. Così l'art. 409 numero 3 cod. proc.
civ., al fine dell'applicazione del rito delle controversie del
lavoro, distingue in ragione del carattere prevalentemente personale
dell'opera prestata, mentre quanto alla previdenza e all'obbligo di
iscrizione al relativo Fondo l'art. 5 della legge n.12 del 1973
distingue tra agenti-persone fisiche ed agenti - che pur operando in
società - siano illimitatamente responsabili, da un lato, e,
dall'altro, agenti operanti in forma di società di capitali. Ed
ancora un terzo, ed ulteriormente diverso, modello è previsto
dall'art. 6 della legge n. 204 del 1985, che al fine dell'iscrizione
all'albo, prevede un'unica disciplina sia per l'agente-persona fisica
che per l'agente-società; modello - quest'ultimo - che è quello
recepito anche dalla disposizione censurata secondo l'interpretazione
della Corte di cassazione.
Orbene il modello sostitutivo proposto dal giudice rimettente con
riferimento alla materia dei privilegi di cui è causa - secondo il
quale dovrebbe distinguersi fra le persone fisiche e le società di
persone nelle quali l'attività lavorativa sia direttamente svolta
dal socio ed il lavoro sia preminente sul capitale, da un lato, e,
dall'altro, tutte le altre società di persone e le società di
capitali - è, a sua volta, ancora diverso da quelli sopra ricordati,
essendo soltanto analogo, ma non identico, a quello di cui al numero
5 del medesimo art. 2751-bis del codice civile, concernente
l'imprenditore artigiano. Infatti, secondo l'art. 3 della legge
quadro n. 443 del 1985, è impresa artigiana, oltre alla individuale,
anche quella costituita in forma cooperativa - escluse le società a
responsabilità limitata e le società per azioni - a condizione che
la maggioranza dei soci, o uno nel caso di due soli soci, svolga in
prevalenza lavoro personale o che nell'impresa il lavoro sia
preminente sul capitale.
Poiché - dunque - la pronunzia additiva richiesta dal giudice a
quo per la rimozione del vulnus da lui denunziato risponderebbe
comunque non ad una soluzione costituzionalmente obbligata, bensì ad
una delle diverse soluzioni possibili, la questione come sopra
proposta risulta inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2751-bis, numero 3, del codice civile sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di
Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1996:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte