Corte costituzionale

Ordinanza n. 55/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1998 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche), dell'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre

1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui

redditi), e dell'art. 40, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle

imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio

1997 dalla Commissione tributaria regionale di Firenze sul ricorso

proposto da Benvenuti Marco contro l'Ufficio delle imposte dirette di

Prato iscritta al n. 489 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie

speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ordinanza

Ritenuto che nel corso di un procedimento in grado di appello

contro un avviso di accertamento in rettifica ai fini IRPEF emesso

nei confronti di un socio accomandante in conseguenza di un

accertamento in rettifica del reddito della società, la Commissione

tributaria regionale di Firenze, con ordinanza del 27 febbraio 1997

(r.o. n. 489 del 1997), ha sollevato, in riferimento all'art. 24

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 5 del

d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle

imposte sui redditi), e 40, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle

imposte sui redditi):

che, ad avviso del giudice a quo, le norme denunciate, nel

disporre l'imputazione automatica al socio accomandante (in

proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili) dei maggior

redditi accertati nei confronti della società, verrebbero a ledere

il diritto di difesa dell'accomandante;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che venga dichiarata la infondatezza della questione

prospettata;

Considerato che la questione, nei termini in cui viene sollevata,

ha già formato oggetto di esame di questa Corte che ne ha dichiarato

l'infondatezza attraverso una interpretazione adeguatrice delle norme

denunciate (ordinanza n. 5 del 1998):

che, sulla base di siffatta interpretazione, "al socio

accomandante, privo di legittimazione processuale nel giudizio

relativo all'accertamento del reddito societario ai fini dell'imposta

ILOR, deve ritenersi sempre consentita, allorché gli sarà

notificato l'accertamento del suo reddito personale, la possibilità

di tutelare i suoi diritti, contestando anche nel merito

l'accertamento del suo reddito di partecipazione nonostante

l'intervenuta definitività dell'accertamento del reddito societario

ai fini ILOR". (Ordinanza citata n. 5 del 1998);

che l'ordinanza di rimessione non contiene profili

sostanzialmente nuovi o diversi, tali da indurre ad un riesame della

questione che, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche), 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del

testo unico delle imposte sui redditi), e 40, secondo comma, del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria

regionale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte