Corte costituzionale

Ordinanza n. 55/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/03/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, secondo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa

il 17 febbraio 1998 dal pretore di Lecce, nel procedimento civile

vertente tra O. D. S. e una s.p.a. ed altro, iscritta al n. 274 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 17, prima serie speciale dell'anno 1998.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il pretore di Lecce, con ordinanza del 17 febbraio

1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo

comma, 4, 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603

(recte: n. 602 Disposizioni per la riscossione delle imposte sul

reddito), "nella parte in cui esclude la ammissibilità della

opposizione all'esecuzione per contestare in via generale la

impignorabilità dei beni";

che l'esecutato, con ricorso ai sensi dell'art. 615, secondo

comma, cod. proc. civ., ha proposto opposizione avverso il

pignoramento mobiliare effettuato dal concessionario locale del

servizio di riscossione dei tributi, per il recupero coattivo

dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e

professioni (ICIAP) relativa agli anni dal 1989 al 1992, eccependo

l'impignorabilità dei beni siccome indispensabili all'esercizio

della professione;

che, secondo il giudice a quo, l'opposizione dovrebbe essere

dichiarata inammissibile in virtù dell'art. 54 del d.P.R. n. 602 del

1973, il quale esclude l'esperibilità dei rimedi previsti negli

articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile;

che il rimettente dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui esclude

l'ammissibilità dell'opposizione, anche se diretta a far valere

l'impignorabilità dei beni, e, stabilendo che sono inammissibili nel

corso dell'esecuzione esattoriale le opposizioni all'esecuzione ed

agli atti esecutivi, non considera che alcune di esse hanno carattere

oggettivo e non sono dirette a contestare l'an debeatur;

che, conseguentemente, secondo il Pretore, la norma violerebbe

l'art. 2 della Costituzione, in quanto l'inadeguatezza della tutela

giurisdizionale lederebbe uno dei diritti inviolabili dell'individuo;

inoltre, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

dato che non ragionevolmente discrimina il debitore di obbligazione

tributaria rispetto a tutti gli altri debitori, nonché lo Stato e

gli enti pubblici, quali creditori, rispetto a tutti gli altri

creditori; recherebbe poi vulnus sia all'art. 4 della Costituzione,

che riconosce il diritto al lavoro, sia all'art. 24, che garantisce

il diritto di azione e di difesa, poiché rende esperibile soltanto

l'azione risarcitoria all'esito dell'esecuzione eventualmente

illegittima; infine, contrasterebbe con l'art. 113 della

Costituzione, in quanto sottrae al controllo del giudice ordinario

gli atti esecutivi dell'amministrazione finanziaria;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel

giudizio ed ha eccepito che la questione è manifestamente infondata,

in quanto non sono state svolte argomentazioni nuove e diverse da

quelle altre volte già esaminate e dichiarate non fondate dalla

Corte.

Considerato che l'unica norma denunciata dal giudice a quo, e cioè

l'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è

espressamente riferibile all'esecuzione forzata di crediti per le

imposte sul reddito e, dunque, non può trovare applicazione ex se

nell'ipotesi di riscossione coattiva di entrate di diversa natura

quale appunto l'imposta in oggetto se "non mediante l'estensione

dell'originario ambito precettivo ad opera di altra disposizione che

vi faccia rinvio" (ordinanza n. 359 del 1997);

che il rimettente ha omesso di specificare quale sia la norma che

consente di pervenire all'asserita applicabilità del predetto art.

54 nel caso concreto; norma che, come già affermato in fattispecie

analoghe (sentenze n. 26 del 1998 e n. 239 del 1997), verrebbe in

considerazione quale oggetto prioritario del sindacato di questa

Corte;

che l'assoluta mancanza di indicazione, nella presente

fattispecie, di almeno uno dei termini del rinvio normativo "si

risolve nella carente enunciazione delle ragioni di applicabilità

dello stesso art. 54 e, quindi, nel difetto di motivazione sulla

rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale"

(ordinanza n. 359 del 1997);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 54, secondo comma, del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni per la riscossione

delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli articoli

2, 3, primo e secondo comma, 4, 24, primo e secondo comma, e 113,

primo e secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Lecce, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte