Corte costituzionale

Ordinanza n. 550/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1987 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 700 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1987

dal Pretore di Viareggio, iscritta al n. 303 del registro ordinanze

1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32,

prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato da Ricci

Luciano ed altri contro l'Esattoria comunale di Viareggio, il Pretore

della stessa città con ordinanza del 24 gennaio 1987 (reg. ord. n.

303 del 1987) sollevava questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3, 24, e 113 Cost., dell'art. 700 cod. proc.

civ., "in quanto non prevede che un provvedimento d'urgenza possa

essere dato dal Pretore anche a tutela del diritto del contribuente

di non pagare a titolo d'imposta somme non dovute, quando tale

diritto, durante il tempo occorrente a farlo valere davanti alla

competente Commissione tributaria, sia minacciato da un pregiudizio

imminente e irreparabile";

che la Presidenza del Consiglio dei ministri chiedeva

dichiararsi inammissibile o infondata la questione;

Considerato che la questione è manifestamente infondata in quanto

sostanzialmente già decisa da questa Corte con sentenza 1° aprile

1982, n. 63, la quale ha dichiarato la non fondatezza della questione

stessa, nella considerazione che la tutela cautelare non costituisce

una componente della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e

113 Cost., tutela che può essere discrezionalmente differenziata dal

legislatore ordinario e che nel processo tributario si realizza

essenzialmente con la restituzione della somma indebitamente

riscossa, insieme agli interessi, da parte dell'amministrazione

finanziaria soccombente (v. anche ord. nn. 288/1986 e 427/1987);

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 700 cod. proc. civ., sollevata in

riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:550 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte