Ordinanza n. 550/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 68 della
legge 4 maggio 1983, n.184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), e 38, primo comma, disposizioni di
attuazione del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 5
novembre 1987 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile tra Rauss
Carla e Gagliardi Baldassarre, iscritta al n. 286 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Pisa, con ordinanza del 5 novembre
1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità "dell'art. 68 Legge
n.184/1983, il quale, modificando il primo comma dell'art. 38 Disp.
Att. al Codice Civile, ha attribuito al Tribunale per i Minori i
provvedimenti contemplati dall'art. 269 primo comma C.C., con
riferimento ai casi riguardanti i minorenni";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata, perché già dichiarata non fondata con sentenza n.193 del
1987 e manifestamente infondata con ordinanza n. 395 del 1987;
Considerato che, in effetti, questioni aventi ad oggetto la norma
denunciata - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 38, primo
comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, quale sostituito
dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 - sono state
dichiarate, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, non
fondate con sentenza n. 193 del 1987 e manifestamente infondate con
ordinanza n. 395 del 1987 e che l'ordinanza di rimessione, pur
sottoponendo per la prima volta al vaglio della Corte il riferimento
all'art. 24 della Costituzione, non adduce argomenti diversi rispetto
a quelli già esaminati nelle precedenti occasioni;
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 38, primo comma, del regio decreto 30 marzo
1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie), quale sostituito dall'art. 68 della legge
4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento
dei minori), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Pisa con l'ordinanza del 5 novembre
1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:550 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte