Corte costituzionale

Ordinanza n. 550/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/1989 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 68 della

legge 4 maggio 1983, n.184 (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori), e 38, primo comma, disposizioni di

attuazione del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 5

novembre 1987 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile tra Rauss

Carla e Gagliardi Baldassarre, iscritta al n. 286 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Pisa, con ordinanza del 5 novembre

1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità "dell'art. 68 Legge

n.184/1983, il quale, modificando il primo comma dell'art. 38 Disp.

Att. al Codice Civile, ha attribuito al Tribunale per i Minori i

provvedimenti contemplati dall'art. 269 primo comma C.C., con

riferimento ai casi riguardanti i minorenni";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata, perché già dichiarata non fondata con sentenza n.193 del

1987 e manifestamente infondata con ordinanza n. 395 del 1987;

Considerato che, in effetti, questioni aventi ad oggetto la norma

denunciata - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 38, primo

comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, quale sostituito

dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 - sono state

dichiarate, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, non

fondate con sentenza n. 193 del 1987 e manifestamente infondate con

ordinanza n. 395 del 1987 e che l'ordinanza di rimessione, pur

sottoponendo per la prima volta al vaglio della Corte il riferimento

all'art. 24 della Costituzione, non adduce argomenti diversi rispetto

a quelli già esaminati nelle precedenti occasioni;

Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 38, primo comma, del regio decreto 30 marzo

1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e

disposizioni transitorie), quale sostituito dall'art. 68 della legge

4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento

dei minori), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Pisa con l'ordinanza del 5 novembre

1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:550 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte