Sentenza n. 551/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/12/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 28/1980
- art. 50d.P.R. 382/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo
comma, della legge 21 febbraio 1980 n. 28 (Delega al Governo per il
riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e 50
del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 31
gennaio 1990 dal T.A.R. per la Campania sui ricorsi riuniti proposti
da Pennarola Raffaele ed altri contro il Ministero della pubblica
istruzione, iscritta al n. 474 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Pennarola Raffaele ed altri,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Udito l'avv. Paolo Tesauro per Pennarola Raffaele ed altri e
l'Avv. dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Campania sui ricorsi riuniti proposti
da Pennarola Raffaele ed altri contro il Ministero della pubblica
istruzione (reg. ord. n. 474/90) è stata sollevata questione di
legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo comma, della legge
21 febbraio 1980, n. 28, e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382,
"nella parte in cui non contemplano, tra i soggetti da ammettere ai
giudizi di idoneità a professore universitario associato, i medici
interni universitari incaricati con compiti assistenziali, che siano
anche liberi docenti e che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano
svolto, per un triennio, attività didattica e scientifica, questa
ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside
della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento
delle attività medesime", in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
Oggetto del giudizio de quo è l'impugnazione, da parte dei
ricorrenti ("liberi docenti che avevano svolto l'attività per
incarico di medico interno universitario con compiti assistenziali"),
dei provvedimenti, al tempo, del Ministero della pubblica istruzione
con i quali gli stessi sono stati esclusi dalla II tornata dei
giudizi di idoneità a professore universitario di ruolo, fascia
degli associati.
Le norme impugnate, secondo il Collegio remittente, tra le
indicate categorie di soggetti non contemplano infatti quella cui
appartengono i ricorrenti. Da ciò la questione sollevata per il
"diverso trattamento riservato dalle norme sopraindicate (ai fini
dell'ammissione ai giudizi di idoneità a professore associato) ai
liberi docenti (in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti
dalle norme universitarie) che hanno svolto attività per incarico di
medico interno universitario con compiti assistenziali e che si
trovavano, pertanto, nelle medesime condizioni di altri soggetti, per
avere svolto identiche mansioni ed acquisito lo stesso livello di
professionalità".
Richiamate le sentenze n. 46 del 1985, n. 89 del 1988 e n. 397 del
1989, il Collegio remittente osserva che nel caso di specie la nuova
categoria che favorevolmente emerge al fine de quo è quella dei
medici interni universitari incaricati con compiti assistenziali, che
siano anche liberi docenti, avendo superato le relative prove di
esame, oltre possedere i titoli didattici e scientifici occorrenti.
E infatti, violato il principio costituzionale della parità di
trattamento (art. 3), vi sarebbero "conseguenti riflessi sul buon
andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione" (art. 97 Cost.).
2. - Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti i quali hanno
messo in evidenza la ingiustificata disparità di trattamento
riservata dalle norme impugnate alla categoria dei liberi docenti
rispetto ai medici interni vincitori di concorso e ai medici
contrattisti.
Anche i liberi docenti rientrerebbero, quindi, nel "filone
individuato dalla Corte", avendo gli stessi superato una prova,
l'esame di docenza (oltre che aver svolto più di un triennio di
attività didattica).
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che, ponendo in evidenza il carattere non concorsuale degli
esami per l'abilitazione alla libera docenza, ha concluso per
l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione. Considerato in diritto
1. - La questione prospettata importa lo stabilire se l'art. 5,
terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo
per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e
l'art.50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica), contrastino con gli artt.
3 e 97 della Costituzione: infatti, non sono contemplate tra le
categorie da ammettere al giudizio di idoneità per professore
associato i medici interni universitari incaricati con compiti
assistenziali che siano in possesso dell'abilitazione alla libera
docenza, in evidente disparità di trattamento - assume il Collegio
remittente - rispetto alle altre categorie previste nella normativa
impugnata; ciò avrebbe negativo riflesso poi, con l'inserimento
parziale dei soggetti interessati, sul buon andamento organizzativo
dell'amministrazione.
2. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce che l'ordinanza
sembrerebbe incidere sulle sentenze della Corte in materia, indicate
in narrativa, piuttosto che direttamente sui parametri costituzionali
invocati (3 e 97), così palesandosi una inammissibilità della
questione: ma la censura non ha pregio, risultando evidente dal
contesto come i remittenti abbiano inteso prospettare in causa la
giurisprudenza costituzionale in chiave di lettura di quelle norme
ordinarie che si argomentano in violazione di ben precisi parametri.
3.1 - La questione non è fondata.
Proprio richiamando la giurisprudenza cui si è fatto cenno è da
ricordare, intanto, che la figura dei medici interni universitari con
compiti assistenziali venne ricostruita, nelle sue origini, con una
prima sentenza (n. 46 del 1985), ivi rilevandosi come, anteriormente
alle leggi di riordino della docenza universitaria, la posizione
giuridica in discorso difettasse di una disciplina specifica, sicché
le modalità di reclutamento erano rimaste affidate, al tempo,
all'autodeterminazione delle singole Università: ovviamente, in tali
condizioni, non potevano non esser posti su di un identico piano sia
i soggetti assunti con deliberazione dei Consigli d'amministrazione
degli Atenei che quelli chiamati ad assolvere i propri compiti previa
semplice delibera di Facoltà.
3.2 - Successivamente, dall'esame dei lavori che precedettero il
riordinamento universitario veniva ad emergere e a delinearsi
l'equiparazione della qualifica del medico interno con quella del
preesistente assistente universitario: ciò per un'evidente razionale
identità di presupposto, quando cioè fosse risultata espletata, per
la rispettiva nomina, la procedura concorsuale pubblica "sia come
prova d'esame, sia come composizione delle commissioni" (Atto Camera
dei deputati n. 870, VIII legislatura, pag. 6265): da qui la
illegittimità di diniego, in tal ben precisa ipotesi, del giudizio
speciale per professore associato, consentito agli assistenti
universitari e non anche ai medici interni, quando al pari dei primi
assoggettati in apice ad una identica prova concorsuale (sent. n. 89
del 1986); e a rendere definitivamente omogenea la normativa, in
eguale situazione si riconobbe versassero, per l'identità di
posizione di stato ex art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580
(Misure urgenti per l'Università), convertito nella legge 30
novembre 1973, n. 766, con modificazioni, i medici titolari di
contratto, svolgenti pure attività di assistenza e nominati
anch'essi in base a concorso (sent. n. 397 del 1989).
3.3 - Conclusivamente, da quanto sin qui precisato risulta
delineato con coerenza il sistema nel senso della sufficiente
omogenizzazione della categoria di cui trattasi - medici interni - ai
fini di loro ammissione al giudizio di idoneità al pari degli
assistenti universitari, con tali soggetti avendo in comune, per i
fini della relativa nomina, una prova selettiva concorsuale (oltre
l'aver esplicato, nell'arco di tempo apprezzabile, attività
didattica e di ricerca).
4. - Consegue dalla ricostruzione sulla quale si è
necessariamente indugiato per gli scopi di causa - sono gli enunciati
stessi dell'ordinanza di remissione ad esigerlo - come, difettando il
presupposto comune del concorso, nessun altro titolo può ravvisarsi
valido nei soggetti in discorso per la loro ammissione ai giudizi, la
cui normativa è oggetto dell'odierno esame: diversamente operando,
lungi dall'omogeneizzarlo, si renderebbe assolutamente disuguale il
sistema tracciato con altrettanta negativa incidenza sui principi di
organizzazione delle strutture amministrative.
Orbene, i liberi docenti assunti per incarico, di cui all'odierna
fattispecie, non risultano aver superato, per la nomina a medico
interno, alcuna prova concorsuale, né a questa può ravvisarsi
equiparabile il conseguimento della libera docenza, così come
sostenuto, invece, dai ricorrenti: ai sensi delle norme che la
sorreggevano, questa infatti non si prospetta prova concorsuale,
dischiudente cioè la successiva assunzione a medico interno, bensì
mero esame di abilitazione. Ed esame comunque avulso, nell'indicato
sistema, dalla nomina, per concorso ripetesi, a medico interno.
Se così non fosse, gli interessati avrebbero senz'altro già
usufruito di quanto disposto con la sentenza n. 89 (ved. al par.
3.2).
Pertanto la questione, non risultando violati i precetti
costituzionali indicati, va dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega
al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e
relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa
e didattica), e dell'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), per la
parte in cui non prevedono, tra i soggetti da ammettere ai relativi
giudizi di idoneità a professore universitario associato, i medici
interni universitari incaricati con compiti assistenziali che siano
anche liberi docenti confermati, in riferimento agli artt. 3 e 97
della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale
per la Campania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:551 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte