Corte costituzionale

Ordinanza n. 554/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8, quarto

comma, 42, 46, 56, primo e sesto comma, 57, secondo comma, 61 d.P.R.

29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi); 16 e 19 d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario);

2, primo comma, lett. a) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

giuridiche), promossi rispettivamente con ordinanze emesse il 26

ottobre 1981 dal Tribunale di Ravenna, il 21 dicembre 1981 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, il 16 luglio 1983

dal Tribunale di Trani, iscritte ai nn. 829 del registro ordinanze

1981, 312 del registro 1982, 789 del registro ordinanze 1983 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 109 e 290

del 1982 e n. 60 del 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 dicembre 1981 (R.O. n.

312/1982) dalla Commissione tributaria di primo grado di Gorizia sul

ricorso proposto da Curci Enrico, ex amministratore unico della

S.P.A. CO.NA.VE., successivamente dichiarata fallita, veniva

sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 56,

sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione

all'art. 24 Cost.;

che con ordinanza emessa il 26 ottobre 1981 (R.O. n. 829/1981)

il Tribunale di Ravenna, nei procedimenti penali riuniti a carico di

Tozzi Mario, amministratore unico cessato della s.r.l. Costruzioni

Meccaniche Tozzi C.M.T. imputato del delitto previsto e punito

dall'art. 56, terzo comma, lett. a) e b) del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 600, sollevava questione di legittimità costituzionale, con

riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., oltre che dell'art. 56, sesto

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche degli artt. 8,

quarto comma, 42 e 61 dello stesso, nonché degli artt. 16 e 19 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e dell'art. 2, primo comma, lett. a)

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598;

che con ordinanza emessa il 16 luglio 1983 (R.O. n. 789/1983)

dal Tribunale di Trani nel procedimento penale a carico di Palumbo

Domenico, imputato del reato previsto e punito dagli artt. 46 e 56

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, veniva sollevata questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 27 Cost.,

degli artt. 46, 51, primo comma, 57, secondo comma del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600; degli artt. 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636;

che le diverse autorità rimettenti denunciavano le predette

norme nella parte in cui comporterebbero che l'accertamento

dell'imposta divenga definitivo e vincolante per il giudice penale,

non per inerzia o rinuncia dell'amministratore della società che

abbia sottoscritto la dichiarazione dei redditi cui si riferisce

l'accertamento medesimo, ma per scelta del curatore al fallimento o

degli amministratori succedutisi, i quali non abbiano ritenuto di

impugnare gli avvisi di accertamento ad essi soltanto notificati;

Considerato che i giudizi vanno riuniti avendo le ordinanze

sollevato identiche questioni;

che, con sentenza n. 247 del 1983 questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui comporta che

l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo in conseguenza della

decisione di una Commissione tributaria vincoli il giudice penale,

nella cognizione dei reati previsti in materia di imposte sui

redditi, contestati a chi sia rimasto estraneo al giudizio

tributario, perché non posto in condizione di intervenirvi o di

parteciparvi;

che, poi, in particolare, quanto alle censure mosse dal

Tribunale di Ravenna, l'art. 8 del d.P.R. n. 600 del 1973 riguarda le

modalità di redazione e i soggetti obbligati a sottoscrivere le

dichiarazioni dei redditi; l'art. 42 del decreto stesso concerne gli

avvisi mediante i quali l'amministrazione finanziaria porta a

conoscenza dei contribuenti gli accertamenti in rettifica e gli

accertamenti d'ufficio; l'art. 61 del decreto medesimo regola i

ricorsi "contro gli atti di accertamento e di irrogazione delle

sanzioni secondo le condizioni relative al contenzioso tributario di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

636"; gli artt. 16 e 19 del decreto n. 636 disciplinano, a loro

volta, il termine per ricorrere, la fissazione dell'udienza e il

deposito delle memorie difensive, nei procedimenti dinanzi alle

Commissioni tributarie di primo grado; l'art. 2, primo comma, lett.

a) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, menziona alcuni tipi di

società assoggettati alla imposta sul reddito delle persone

giuridiche;

che, le suddette norme sono palesemente ininfluenti ai fini del

giudizio penale nel corso del quale sono state sollevate, e pertanto

la relativa questione va dichiarata manifestamente inammissibile per

difetto di rilevanza;

che infine per quanto riguarda le altre questioni sollevate dal

Tribunale di Trani, gli artt. 46, 56, primo comma e 57, secondo comma

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevedono le diverse sanzioni

comminate per, omissione, incompletezza, infedeltà della

dichiarazione, mentre gli artt. 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 636, disciplinano, come già detto, modalità relative ai

procedimenti dinanzi alle Commissioni tributarie;

che tali norme non trovano applicazione nel giudizio penale de

quo che in realtà ha per oggetto esclusivo la denunciata

incostituzionalità relativa alla mancata notificazione dell'avviso

di accertamento;

che, pertanto la relativa questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle "Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 56, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre

1973, n. 600, sollevata dal Tribunale di Ravenna e dalla Commissione

tributaria di 1° grado di Gorizia;

2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 8, quarto comma, 42 e 61 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 16 e 19 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636, dell'art.2, primo comma, lett. a) del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 598, sollevata dal Tribunale di Ravenna e del

Tribunale di Trani;

3) dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57,

secondo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sollevata dal

Tribunale di Trani.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:554 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte