Corte costituzionale

Ordinanza n. 554/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1,

e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito dal d.P.R.

19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei

procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida

di veicoli), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1999 dal

tribunale amministrativo regionale della Puglia - sezione staccata di

Lecce, sul ricorso proposto da Mauro Pezzolla contro il prefetto di

Brindisi ed altro, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 12 maggio 1999, il Tribunale

amministrativo regionale della Puglia sezione staccata di Lecce ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 120,

comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo

sostituito dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la

disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della

patente di guida di veicoli), in riferimento agli artt. 3, 4, 76 e 97

della Costituzione;

che, argomentata la rilevanza della questione rispetto

all'oggetto del giudizio principale, concernente la richiesta di

annullamento di un provvedimento prefettizio di revoca di una patente

di guida, e richiamate le sentenze n. 354 del 1998 e n. 305 del 1996

della Corte costituzionale circa il carattere "stretto" della delega

conferita al Governo con la legge 13 giugno 1991, n. 190, quanto alla

disciplina della materia, il tribunale rimettente deduce

l'incostituzionalità delle norme sopra indicate, sotto il profilo

dell'eccesso di delega (art. 76 Cost.), in quanto prescrivono la

revoca della patente in caso di sottoposizione a foglio di via

obbligatorio a norma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956,

n. 1423, trattandosi di previsione del tutto nuova rispetto alla

disciplina anteriore e perciò come tale non consentita dalla legge

di delegazione, che autorizzava il Governo ad adottare una normativa

di mero "riesame" della materia;

che inoltre il rimettente deduce il possibile contrasto delle

stesse norme: a) con l'art. 3 della Costituzione, per irragionevole

equiparazione, quanto a revoca della patente, del foglio di via ad

altre più gravi misure, come la sorveglianza speciale di pubblica

sicurezza, con effetti sproporzionati rispetto all'obiettivo della

prevenzione; b) con l'art. 4 della Costituzione, per le conseguenze

che ne derivano sul piano del diritto al lavoro; c) con l'art. 97

della Costituzione, perché la revoca, atto vincolato, è imposta al

prefetto quale conseguenza di un atto il foglio di via obbligatorio

emanato da altra autorità amministrativa (il questore) e per

finalità non coincidenti;

che è intervenuto nel giudizio così promosso il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che, richiamando gli atti di intervento

depositati in precedenti giudizi promossi con ordinanze di contenuto

analogo (r.o. nn. 715, 716 e 717 del 1999), ha concluso per

l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Considerato che il tribunale amministrativo regionale della

Puglia - sezione staccata di Lecce ha sollevato questione di

legittimità costituzionale sulle disposizioni degli artt. 120, comma

1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del

1992 contenente il nuovo codice della strada, come sostituite dal

d.P.R. n. 575 del 1994, e che con tale formula deve intendersi che il

rimettente abbia sollevato questione di legittimità costituzionale

su norme aventi ormai - per effetto della "delegificazione" operata

con il citato d.P.R. n. 575, emanato sulla base della legge

24 dicembre 1993, n. 537 - natura regolamentare;

che, come già rilevato in relazione ad analoga questione

sollevata dallo stesso ufficio giudiziario rimettente, una questione

così impostata eccede i limiti della giurisdizione di questa Corte,

secondo la definizione che ne è data dall'art. 134 della

Costituzione, il quale la limita al caso dell'illegittimità

costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge

(sentenza n. 427 del 2000);

che, pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di

questa Corte circa l'impossibilità di dare ingresso a questioni di

costituzionalità aventi a oggetto atti privi della forza di legge

(da ultimo, ordinanza n. 328 del 2000, nonché, specificamente in

tema di regolamenti di "delegificazione", ordinanza n. 100 del 2000),

la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1,

lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada), nel testo sostituito dal d.P.R. 19 aprile 1994,

n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il

rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 76 e 97 della

Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Puglia

sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:554 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte