Ordinanza n. 554/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 134Costituzione
- art. 2legge 1423/1956
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1,
e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito dal d.P.R.
19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei
procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida
di veicoli), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1999 dal
tribunale amministrativo regionale della Puglia - sezione staccata di
Lecce, sul ricorso proposto da Mauro Pezzolla contro il prefetto di
Brindisi ed altro, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con ordinanza del 12 maggio 1999, il Tribunale
amministrativo regionale della Puglia sezione staccata di Lecce ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 120,
comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo
sostituito dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la
disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della
patente di guida di veicoli), in riferimento agli artt. 3, 4, 76 e 97
della Costituzione;
che, argomentata la rilevanza della questione rispetto
all'oggetto del giudizio principale, concernente la richiesta di
annullamento di un provvedimento prefettizio di revoca di una patente
di guida, e richiamate le sentenze n. 354 del 1998 e n. 305 del 1996
della Corte costituzionale circa il carattere "stretto" della delega
conferita al Governo con la legge 13 giugno 1991, n. 190, quanto alla
disciplina della materia, il tribunale rimettente deduce
l'incostituzionalità delle norme sopra indicate, sotto il profilo
dell'eccesso di delega (art. 76 Cost.), in quanto prescrivono la
revoca della patente in caso di sottoposizione a foglio di via
obbligatorio a norma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, trattandosi di previsione del tutto nuova rispetto alla
disciplina anteriore e perciò come tale non consentita dalla legge
di delegazione, che autorizzava il Governo ad adottare una normativa
di mero "riesame" della materia;
che inoltre il rimettente deduce il possibile contrasto delle
stesse norme: a) con l'art. 3 della Costituzione, per irragionevole
equiparazione, quanto a revoca della patente, del foglio di via ad
altre più gravi misure, come la sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza, con effetti sproporzionati rispetto all'obiettivo della
prevenzione; b) con l'art. 4 della Costituzione, per le conseguenze
che ne derivano sul piano del diritto al lavoro; c) con l'art. 97
della Costituzione, perché la revoca, atto vincolato, è imposta al
prefetto quale conseguenza di un atto il foglio di via obbligatorio
emanato da altra autorità amministrativa (il questore) e per
finalità non coincidenti;
che è intervenuto nel giudizio così promosso il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che, richiamando gli atti di intervento
depositati in precedenti giudizi promossi con ordinanze di contenuto
analogo (r.o. nn. 715, 716 e 717 del 1999), ha concluso per
l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.
Considerato che il tribunale amministrativo regionale della
Puglia - sezione staccata di Lecce ha sollevato questione di
legittimità costituzionale sulle disposizioni degli artt. 120, comma
1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del
1992 contenente il nuovo codice della strada, come sostituite dal
d.P.R. n. 575 del 1994, e che con tale formula deve intendersi che il
rimettente abbia sollevato questione di legittimità costituzionale
su norme aventi ormai - per effetto della "delegificazione" operata
con il citato d.P.R. n. 575, emanato sulla base della legge
24 dicembre 1993, n. 537 - natura regolamentare;
che, come già rilevato in relazione ad analoga questione
sollevata dallo stesso ufficio giudiziario rimettente, una questione
così impostata eccede i limiti della giurisdizione di questa Corte,
secondo la definizione che ne è data dall'art. 134 della
Costituzione, il quale la limita al caso dell'illegittimità
costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge
(sentenza n. 427 del 2000);
che, pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di
questa Corte circa l'impossibilità di dare ingresso a questioni di
costituzionalità aventi a oggetto atti privi della forza di legge
(da ultimo, ordinanza n. 328 del 2000, nonché, specificamente in
tema di regolamenti di "delegificazione", ordinanza n. 100 del 2000),
la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), nel testo sostituito dal d.P.R. 19 aprile 1994,
n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il
rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 76 e 97 della
Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Puglia
sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:554 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte