Sentenza n. 556/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/05/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge
della Regione Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62 ("I controlli sugli
enti locali"), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1985 dal
T.A.R. per la Sardegna sui ricorsi riuniti proposti da Rossi Antonio
ed altri contro il Comune di Bosa ed altro, iscritta al n. 148 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 28/1ª s.s. dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione del Comune di Bosa e della Regione
Sardegna;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Udito l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il TAR per la Sardegna, adito per l'annullamento di alcune
delibere di adozione del piano regolatore generale del Comune di
Bosa, con ordinanza in data 24 aprile 1985, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 22 legge reg. Sardegna 23
ottobre 1978 n. 62 che, comminando la decadenza delle delibere degli
enti locali non pubblicate negli appositi albi entro dieci giorni
dalla loro adozione, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 4 e 5
dello Statuto Sardo che non attribuiscono alla regione alcuna
competenza legislativa in materia di ordinamento degli enti locali.
Ad avviso del giudice remittente, la disposizione impugnata,
disciplinando un "adempimento parallelo ma concettualmente distinto"
da quelli che la legge regionale può legittimamente stabilire in
tema di controllo sugli atti degli enti territoriali minori, ai sensi
dell'art. 3 lett. a) e 48 (rectius 46) dello Statuto, va inquadrata
nell'ambito della materia attinente all'ordinamento e alle funzioni
comunali, da un lato sottratta ad ogni sorta di competenza
legislativa regionale, e dall'altro, espressamente riservata al
legislatore statale dall'art. 128 della Costituzione.
Osserva inoltre il Tribunale che la decadenza delle delibere
comunali, non pubblicate entro un termine così breve dalla loro
adozione, comporta una sostanziale limitazione dell'autonomia
comunale, tanto più grave ove si consideri che la pubblicazione
nell'albo, avendo una funzione esclusivamente divulgativa, non
dovrebbe incidere sulle determinazioni sostanziali dell'ente e che il
pregiudizio derivante dalla decadenza, attesa la mutevolezza degli
equilibri interni e della volontà politica dell'organo consiliare,
non sempre può essere evitato mediante la semplice riadozione
dell'atto.
2. - Si è costituito il Comune di Bosa chiedendo l'accoglimento
della questione sulla base dell'art. 4 e dell'art. 46 dello Statuto
Sardo, che attribuisce alla regione una potestà legislativa
concorrente in materia di controllo sugli atti degli enti locali.
Ad avviso del Comune, infatti, poiché la disposizione impugnata
va ricompresa nell'ambito di tale potestà legislativa, del tutto
inconferente dovrebbe ritenersi il richiamo operato dal giudice a quo
agli artt. 3 e 5 dello Statuto, nonché all'art. 128 della
Costituzione, mentre un esame della questione alla luce dell'art. 46
dello Statuto sarebbe possibile tenendo conto del riferimento che a
tale articolo si fa nella motivazione del provvedimento di
rimessione.
Osserva poi nel merito la parte che anche quando si volesse
inquadrare la disposizione censurata nell'ambito della materia
attinente al controllo sugli enti locali, la fissazione di un termine
così ridotto per la pubblicazione delle delibere nell'albo comunale,
violerebbe un principio fondamentale della legislazione statale che
garantisce comunque, per la stesura e pubblicazione delle delibere,
un congruo termine.
Anche la Regione autonoma Sardegna si è costituita confutando le
tesi sostenute nell'ordinanza di rimessione e chiedendo che la
questione sia dichiarata infondata.
Ritiene in particolare la regione che la disciplina della
pubblicazione delle delibere comunali rientrerebbe nella materia dei
controlli sugli enti locali come risulta dal suo inserimento
nell'art. 60 ultimo comma della legge statale n. 62 del 1953,
riguardante appunto i controlli sulle province sui comuni e sugli
altri enti locali.
D'altra parte, la fissazione di un limite di tempo massimo per la
pubblicazione degli atti degli enti locali risponderebbe ad una
fondamentale esigenza di garanzia dell'effettività ed efficenza del
meccanismo di controllo, collocandosi armonicamente all'interno del
vigente sistema legislativo, senza perciò violare alcun principio
generale della normativa statale in materia. Considerato in diritto
1. - Oggetto della questione di legittimità costituzionale è
l'art. 22 della legge regionale della Sardegna, che commina la
decadenza delle deliberazioni degli enti locali territoriali, nonché
dei loro Consorzi e Comprensori, non pubblicate entro dieci giorni
dalla adozione.
Ad avviso del giudice a quo tale disposizione si porrebbe in
contrasto con gli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto regionale, che non
attribuiscono alcuna competenza legislativa alla regione in materia
di ordinamento degli enti locali.
2. - La questione è fondata, sia pure solo parzialmente.
La norma denunciata, fatte salve le disposizioni di legge speciali
che prevedono termini e periodi diversi di pubblicazione, stabilisce
che le deliberazioni degli enti in parola sono pubblicate negli
appositi albi entro dieci giorni dalla adozione e per la durata di
quindici giorni, a pena di decadenza.
Osserva la Corte che tale norma, per la parte che concerne
l'obbligo della pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali
entro un certo termine, non può considerarsi illegittima, in quanto
la pubblicazione, nel dare notizia ai cittadini delle deliberazioni
stesse, consente ad essi di partecipare, seppur indirettamente, alla
funzione di controllo, mediante la proposizione di opposizioni ai
competenti organi preposti a questa funzione che, anche attraverso
tale strumento partecipativo, sono posti in grado di esercitare in
modo più ampio e completo. Nei sensi anzidetti trattasi di una
previsione fra l'altro già esistente nella legislazione statale,
perché difatti l'art. 163 del regolamento di esecuzione della legge
comunale e provinciale, approvato con r.d. 12 febbraio 1911 n. 297,
stabiliva che il certificato della eseguita pubblicazione delle
deliberazioni comunali e provinciali, "deve far menzione se siansi
prodotte opposizioni".
In quanto diretta a disciplinare i termini della pubblicazione
che, per quel che si è detto, assume rilievo anche con riferimento
al controllo sulle deliberazioni, la disposizione rientra dunque
nella competenza della regione cui spetta, nella materia dei
controlli, potestà legislativa ai sensi dell'art. 46 dello Statuto
regionale Sardegna.
A diverse conclusioni devesi invece pervenire per quel che
riguarda la comminatoria di decadenza prevista dall'articolo in
esame, nella ipotesi in cui non si provveda alla pubblicazione nei
termini e per la durata indicata. Quella della decadenza è difatti
una previsione che non attiene alla materia di controlli, bensì alla
disciplina della efficacia delle deliberazioni, in quanto il mancato
adempimento delle formalità di pubblicazione determina appunto,
secondo la norma denunciata, la decadenza degli effetti delle
deliberazioni stesse.
Sotto quest'ultimo aspetto la norma esula dalla competenza della
Regione, cui non spetta la potestà legislativa in materia di
ordinamento degli enti locali, e, quindi, limitatamente alla
previsione della decadenza, deve essere dichiarata costituzionalmente
illegittima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge
regionale della Sardegna 23 ottobre 1978 n. 62 ("I controlli sugli
Enti locali") nella parte in cui prevede la decadenza delle
deliberazioni dei Comuni, Province, Comunità montane, organismi
comprensoriali e Consorzi che non siano pubblicate entro dieci giorni
dalla loro adozione e per la durata di quindici giorni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:556 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte