Sentenza n. 556/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/12/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, n. 2, del
codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 14
febbraio 1989 dal Tribunale militare di Bari nel procedimento penale
a carico di Rondinella Luciano, iscritta al n. 252 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 14 febbraio 1989 nel corso del
procedimento penale a carico di Rondinella Luciano, il Tribunale
militare di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25,
primo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art.
8, n. 2, del codice penale militare di pace, a norma del quale, ai
fini della configurabilità di reati militari, i militari diversi
dagli ufficiali cessano di appartenere alle forze armate dal momento
della consegna all'interessato del foglio di congedo assoluto.
Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo non dubita
che, alla stregua della disposizione denunciata, l'imputato, benché
riformato in rassegna il 31 marzo 1988, fosse soggetto alla
disciplina e alle leggi militari nel momento del fatto commesso il 9
aprile 1988, il foglio di concedo assoluto essendo stato trasmesso al
Comune di Lecce per la consegna all'interessato soltantto il 10
giugno 1988.
Nel merito si deduce l'irrazionalità di una normativa per la
quale un soggetto, pur collocatto in congedo assoluto, permane nello
status di militare fino alla consegna del foglio relativo, ossia fino
al compimento di una formalità burocratica che potrebbe anche
tardare per motivi indipendenti dalla volontà dell'interessato,
facendosi in tal modo derivare da elementi estemporanei sia
l'applicabilità delle norme penali militari sia la sottoposizione di
una persona ad un giudice speciale, in violazione del principio per
cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale.
Si denuncia, inoltre, la violazione del principio di eguaglianza a
causa della disparità di trattamento riscontrabile fra coloro che,
pur avendo commesso gli stessi fatti, soggiacciono alle pene più
miti previste dalla legge penale comune per aver già ricevuto la
consegna del foglio di congedo e coloro che rimangono sotto l'impero
della norma speciale poiché non ancora formalmente estranei alle
forze armate.
Vi sarebbe, pure, disparità di trattamento con i militari inviati
in congedo illimitato, riguardo ai quali l'art. 3, primo comma, n. 2,
del codice penale militare di pace richiede solo l'adempimento
(dipendente dalla loro volontà) della presentazione all'autorità
competente: essi, pertanto, conseguono il collocamento in congedo
mediante un atto proprio. Risulterebbe, quindi, più razionale e
giusto un sistema in cui la perdita dello status di militare
dipendesse dal collocamento in congedo assoluto disposto dal Corpo o
dall'Ente di appartenenza, anziché dalla consegna del relativo
foglio.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Secondo
l'Avvocatura dello Stato, trattandosi nella specie del venir meno
dello status di militare in capo a soggetto già militare e, quindi,
inserito nella struttura stessa delle Forze Armate, "appare del tutto
razionale" che costui rimanga sottoposto agli obblighi e alla
disciplina militare fino all'esito del procedimento amministrativo
destinato a portare a conoscenza degli organi militari e
dell'interessato la cessazione dell'appartenenza alle Forze Armate.
Se è vero che appare possibile ipotizzare meccanismi più rapidi, è
pure vero che il sistema vigente non è viziato da irrazionalità;
né le lamentate disparità di trattamento potrebbero dirsi
senz'altro eliminate con l'adozione della soluzione proposta,
dipendendo le stesse dalla maggiore o minore celerità dell'iter
amministrativo.
Anche il riferimento al principio del giudice naturale si
rivelerebbe inconsistente, non venendo meno il vincolo della
soggezione al giudice prestabilito per chi continua a rivestire lo
status militare. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale militare di Bari mette in dubbio la legittimità
costituzionale dell'art.8, n. 2, del codice penale militare di pace,
in quanto, per i sottufficiali ed i militari di truppa, fa discendere
la perdita dello status di militare agli effetti della legge penale
militare dalla consegna del foglio di congedo, anziché dal
collocamento in congedo assoluto disposto dal Corpo o dall'Ente di
appartenenza.
2. - La norma oggetto di censura si troverebbe in contrasto, sotto
diversi profili, con l'art. 3 della Costituzione. Anzitutto, sarebbe
irragionevole collegare "un mutamento così radicale dello status
militare di un individuo", da cui dipende l'applicabilità o no di
una normativa penale più rigorosa, ad un evento, quale la consegna
del foglio di congedo, condizionato "da adempimenti burocratici della
pubblica amministrazione", fonte di sempre possibili ritardi, se non
addirittura di omissioni. In secondo luogo, nell'eventualità che
più individui venissero "collocati in congedo assoluto, ad esempio
per inidoneità fisica, in pari data e, per tale ragione,
contemporaneamente avviati ai rispettivi domicili", la consegna in
tempi diversi dei fogli di congedo darebbe origine ad una "disparità
di trattamento davanti alla legge". Un'altra "disparità di
trattamento" sarebbe, infine, ravvisabile nei confronti dei militari
di truppa inviati in congedo illimitato, rispetto ai quali l'art. 3,
primo comma, n. 2, prima parte, dello stesso codice penale militare
di pace riconduce l'acquisto della condizione di congedato ad un atto
dipendente unicamente dalla loro volontà, cioè alla personale
"presentazione all'Autorità competente del comune di residenza
prescelto".
Vi sarebbe, inoltre, contrasto con l'art.25, primo comma, della
Costituzione, perché, quando al militare in congedo siano
addebitati, come nella specie, "fatti costituenti nel contempo reato
militare e reato comune", la ritardata consegna del foglio di congedo
assoluto comporterebbe la sottrazione dell'imputato all'autorità
giudiziaria ordinaria, giudice naturale precostituito per legge.
3. - Esaminata sotto il primo dei profili invocati, la questione
risulta fondata.
Come questa Corte ha già avuto modo di precisare in ordine
all'acquisto dello status di militare, la qualità di appartenente
alle Forze Armate "non può non implicare l'esistenza di un rapporto
di attuale soggezione alla speciale potestà dell'amministrazione
militare" (sentenza n. 112 del 1986). Ne consegue che, analogamente a
quanto si verifica per il momento iniziale (l'iscritto di leva entra
a far parte dell'istituzione delle Forze Armate solamente con
l'arruolamento, cioè con l'inserimento nei ruoli militari), la
completa cessazione della qualità di militare - nella forma del
collocamento in congedo assoluto, conseguente o a rassegna per
inidoneità sopravvenuta o a degradazione o, più di frequente, al
raggiungimento del limite di età - dovrebbe porsi sempre in stretta
coincidenza con il venir meno del rapporto di "attuale soggezione"
alla potestà dell'amministrazione militare e, quindi, con il reale
congedamento.
Ciò, del resto, è proprio quanto avviene ad ogni altro fine
diverso dagli "effetti della legge penale militare", i soli cui si
riferisce l'ottica derogatoria dell'art. 8, n. 2, del codice penale
militare di pace. Ai fini amministrativi (diritto allo stipendio per
i sottufficiali o alla paga per i militari di truppa, frequentazione
dei luoghi di vita militare, riconsegna di quanto avuto in
dotazione), lo status di militare in atto cessa indiscutibilmente nel
momento del concreto definitivo allontanarsi dell'interessato dal
corpo o dall'ente di appartenenza, cioè nel momento del suo reale
congedarsi in forza della determinazione assunta dall'autorità
competente sulla base del titolo legittimante nella specie il congedo
assoluto, a prescindere dalla consegna, concomitante o no, del
relativo foglio. Se, dunque, sul piano degli effetti amministrativi
la situazione si presenta in questi termini, appare ancor meno
ragionevole che, ai più gravosi fini penali, l'appartenenza alle
Forze Armate possa, come talora accade, protrarsi anche oltre, sino
al momento della consegna del foglio di congedo assoluto per il
tramite dell'arma dei carabinieri oppure, come nella fattispecie
concreta, per il tramite del comune di residenza del militare
congedato.
4. - Ad avviso dell'Avvocatura Generale dello Stato, la norma
denunciata troverebbe la sua ratio nell'esigenza che la cessazione
dello status di militare, prima di diventare efficace in toto, sia
portata "a conoscenza degli organi militari e dell'interessato
stesso". Conseguentemente, questi rimarrebbe sottoposto agli obblighi
e alla disciplina militare sino al completamento dell'iter
amministrativo volto ad assicurare tale conoscenza. L'Avvocatura non
nega che "più rapidi meccanismi" di informativa potrebbero essere
prospettati, ma, al di là della maggiore o minore celerità di altri
itinera ipotizzabili, sottolinea che, di fatto, le disparità tra
caso e caso resterebbero comunque ineliminabili.
Le osservazioni così riassunte - pur cogliendo l'intento
ispiratore della norma che subordina sempre alla consegna del
provvedimento di congedo assoluto l'estinzione di una parte saliente
degli effetti cui l'appartenenza alle Forze Armate dà luogo - non
bastano, però, a giustificare un meccanismo di informativa che di
per se stesso può comportare ritardi più o meno rilevanti nella
cessazione dell'appartenenza alle Forze Armate agli effetti della
legge penale militare. Quando si tratta di congedo assoluto, la
preoccupazione di subordinare la completa efficacia del provvedimento
alla consegna formale dell'atto, non importa se all'interno o
all'esterno dell'ambito militare, non può prevalere sull'esigenza
che lo status di militare venga totalmente meno a partire dal momento
del congedo reale e deve, perciò, cederle il passo nella drasticità
di un'alternativa che rende impossibili reciproci contemperamenti.
Né vale richiamare il caso del congedo illimitato o provvisorio,
cioè del "collocamento fuori del servizio alle armi". Qui il
coinvolgimento dell'autorità competente del comune di residenza del
militare inviato in congedo e l'attestazione dell'avvenuto di lui
ritorno alla vita civile con il visto del sindaco - obiettivi
perseguiti dal legislatore richiedendo la presentazione
dell'interessato a tale autorità (art. 3, n. 2, del codice penale
militare di pace) - non hanno solo il generico scopo proprio di ogni
tipo di informativa, ma anche quello, più specifico, di permettere
un pronto reperimento del congedato in occasione di eventuali
richiami in servizio. Nulla di simile è prospettabile una volta che
sia definitivamente cessato, con il congedo assoluto, qualsiasi
rapporto di appartenenza alle Forze Armate.
5. - Non rinvenendosi altre specifiche ragioni a sostegno del
differimento di una parte degli effetti conseguenti alla definitiva
cessazione dell'appartenenza alle Forze Armate per i sottufficiali ed
i militari di truppa, non può consentirsi che la cessazione stessa -
con la sua incidenza sui modi di esercizio di quei diritti
fondamentali che il complesso di doveri, obblighi, limiti e
soggezioni caratterizzanti lo status di militare fortemente
circoscrive - venga fatta dipendere da eventi "burocratici"
successivi al tradursi della situazione di congedo in concreta
realtà. Dal momento in cui il militare ritorna effettivamente e
definitivamente alla vita civile in forza dell'avvenuta adozione di
un provvedimento militare di esonero definitivo comunque eseguito,
non può esservi più posto per alcuno degli effetti insiti
nell'appartenenza alle Forze Armate.
Va, pertanto, dichiarata costituzionalmente illegittima la
previsione di un'informativa, che può anche richiedere tempi, più o
meno, lunghi di attuazione, quale la consegna del foglio di congedo
assoluto al sottufficiale o al militare di truppa, cui l'art. 8, n.
2, del codice penale militare di pace condiziona la piena efficacia
del congedo stesso. Restano in tal modo assorbite le altre censure
prospettate dal giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, n. 2, del
codice penale militare di pace, nella parte in cui prevede che, agli
effetti della legge penale militare, i sottufficiali ed i militari di
truppa cessano di appartenere alle Forze Armate dello Stato dal
momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto,
anziché dal momento del loro effettivo congedamento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il Relatore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:556 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte