Corte costituzionale

Ordinanza n. 556/1990

Altra decisione · depositata il 19/12/1990 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R.

29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1990

dal Pretore di Lucca - sezione distaccata di Castelnuovo Garfagnana,

nel procedimento penale a carico di Fiorattini Luigi, iscritta al n.

518 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di

Lucca, nel corso di un procedimento penale per esercizio senza

autorizzazione di un impianto radioelettrico ricetrasmittente, ha

sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 195

del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45

legge 14 aprile 1975, n. 103:

a) in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la

pena edittale minima (3 mesi di arresto e L. 300.000 di ammenda)

sarebbe irragionevolmente sproporzionata rispetto al disvalore del

fatto-reato, sì da contrastare con la finalità di rieducazione

assegnata alla pena;

b) in riferimento all'art. 3 Cost., per la parificazione -

ritenuta arbitraria - nel trattamento sanzionatorio dell'esercizio

abusivo di impianti rispettivamente soggetti a concessione ovvero ad

autorizzazione (questi ultimi, a seguito della sentenza n. 1030 del

1988 di questa Corte) e per la disparità di trattamento rispetto

agli impianti radiotelevisivi che trasmettono in ambito locale, non

soggetti ad autorizzazione e quindi a sanzione penale;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto

tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia

dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che la rilevanza di tale questione - peraltro già

dichiarata manifestamente inammissibile quanto al profilo sub a) è

manifestamente infondata quanto al secondo dei profili sub b) (cfr.,

da ultimo, ordinanze nn. 160 e 394 del 1989) - va riesaminata alla

stregua della sopravvenuta disposizione di cui all'art. 30, settimo

comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema

radiotelevisivo pubblico e privato), che ha sostituito quella

impugnata, modificando il regime sanzionatorio e differenziando tra

impianti radioelettrici e impianti di radiodiffusione sonora o

televisiva; che pertanto gli atti vanno restituiti al giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Lucca - sezione

distaccata di Castelnuovo Garfagnana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:556 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte