Corte costituzionale

Ordinanza n. 556/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 376 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 2000 dal tribunale

di Fermo nel procedimento penale a carico di G. V., iscritta al

n. 485 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 18 maggio 2000 il tribunale di

Fermo in composizione monocratica ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 376 codice penale, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che, dopo aver indicato nelle premesse dell'ordinanza di

rimessione l'imputazione per la quale si procede nel giudizio

principale (favoreggiamento personale, ex art. 378 cod. pen.), il

giudice rimettente, "essendo esaurita la fase dell'istruttoria

dibattimentale ... ed avendo i testi uditi in giudizio ricostruito i

fatti sottostanti all'ipotesi accusatoria", afferma di trovarsi

"nell'impossibilità di definire il giudizio indipendentemente dalla

risoluzione della questione inerente la legittimità costituzionale

dell'art. 376 del codice penale sollevata dalla difesa dell'imputato

con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 3 della

Costituzione" e a tale fine osserva che "l'eventuale accoglimento di

detta questione condurrebbe al proscioglimento dell'imputato" e che

"le argomentazioni svolte dalla difesa con memoria in atti, anche con

specifico riferimento alla sentenza n. 101/1999 della Corte

costituzionale, appaiono condivisibili, onde la questione non può

ritenersi manifestamente infondata";

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o

l'infondatezza della questione.

Considerato che il giudice rimettente omette di descrivere la

fattispecie sottoposta al suo giudizio, limitandosi a riportare nelle

premesse dell'ordinanza l'imputazione per la quale si procede;

che inoltre l'ordinanza non contiene alcuna specificazione

circa le ragioni che inducono il giudice a quo a dubitare della

legittimità costituzionale della norma impugnata, e che pertanto

essa difetta di motivazione relativamente alla non manifesta

infondatezza della questione sollevata;

che tale assoluta carenza di motivazione, sia in ordine alla

rilevanza sia in ordine alla non manifesta infondatezza della

questione, non può essere sostituita, né integrata, dal mero rinvio

per relationem a un atto di causa, quale nella specie una memoria

della parte privata richiamata dall'ordinanza di rimessione,

giacché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra

molte, sentenze nn. 310 del 2000 e 242 del 1999; ordinanze nn. 232 e

173 del 2000), il giudice rimettente deve rendere esplicite le

ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma

che ritiene di dover applicare e questa necessaria motivazione deve

essere autosufficiente, per permettere la verifica dell'avvenuto

apprezzamento, da parte dello stesso giudice, della rilevanza e della

non manifesta infondatezza della questione (sentenza n. 79 del 1996);

che pertanto la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 376 del codice penale,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

tribunale di Fermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:556 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte