Sentenza n. 557/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/05/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice
civile, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1984 dal
Tribunale di Milano nella procedura di adozione tra Laini Annibale ed
altra e Li Mandri Giuseppe, iscritta al n. 120 del registro ordinanze
1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 143-bis dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - I coniugi Annibale Laini e Maria Li Mandri, con ricorso in
data 21 maggio 1984, chiedevano al Tribunale di Milano che venisse
disposta nei loro confronti l'adozione di Giuseppe Li Mandri (nato il
17 marzo 1964) e deducevano di avere una figlia legittima
maggiorenne, la quale aderiva al loro proposito.
Poiché, a norma dell'art. 291 cod. civ., l'esistenza di detta
figlia non consentiva di disporre la richiesta adozione, il giudice
adito con ordinanza in data 12 ottobre 1984 (R. O. n. 120/1985)
sollevava questione di legittimità costituzionale della norma ora
citata in relazione all'art. 3 Cost.
Ad avviso del giudice a quo, essendo stata ammessa la possibilità
per il coniuge dell'adottante di prestare il proprio assenso alla
adozione (art. 297, primo comma, cod. civ.), risulta incongruo che
analoga disciplina non sia stata prevista per i discendenti legittimi
o legittimati maggiorenni.
Del resto, anche la Corte costituzionale - prosegue il giudice a
quo - con sentenza n. 237 del 1974 è intervenuta in una fattispecie
analoga - precisamente quella della legittimazione dei figli naturali
per decreto del Presidente della Repubblica -, dichiarando
l'illegittimità costituzionale dell'art. 284, n. 2, cod. civ. (come
formulato precedentemente alla riforma del diritto di famiglia
attuata con l. 19 maggio 1975 n. 151) nella parte in cui tale norma
escludeva la possibilità per il genitore di chiedere la
legittimazione suddetta ove esistessero figli legittimi o legittimati
o loro discendenti che avessero prestato il proprio assenso.
Pertanto, anche dall'affinità di tale fattispecie con quella
dell'adozione il giudice a quo evince una disparità di trattamento
ingiustificata.
2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata
costituzione di parti private né è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri. Considerato in diritto
1. - È stato denunciato a questa Corte, in riferimento all'art. 3
Cost., l'art. 291 cod. civ. in quanto "non consente che possa
procedersi all'adozione da parte di persone che abbiano figli
legittimi o legittimati, ancorché maggiorenni e consenzienti".
2. - Preliminarmente è da rilevare come indubbiamente il
legislatore in via di principio possa, nell'esercizio del suo potere
discrezionale, contenere l'istituto dell'adozione entro l'ambito
ritenuto più opportuno per salvaguardare i diritti dei membri della
famiglia legittima.
È tuttavia necessario che la normativa non comporti delle
limitazioni eccessive - e come tali irrazionali - rispetto allo scopo
perseguito, sì da violare l'art. 3 Cost.
3. - Nella fattispecie rileva la Corte che, mentre l'esistenza del
coniuge non osta all'adozione, sempre che questi presti il suo
assenso (art. 297, primo comma, c.c.), la circostanza che vi siano
figli legittimi o legittimati, benché maggiorenni e consenzienti,
impedisce che si possa procedere alla adozione medesima.
Tale differente valutazione legislativa dell'assenso di persone
(rispettivamente coniuge e figli), tutte facenti parte della famiglia
legittima dell'adottante, ed egualmente interessate, sia sotto
l'aspetto morale che sotto quello patrimoniale, anche in relazione al
favor sempre dimostrato del legislatore verso l'istituto, appare
chiaramente incongrua.
Non sussiste, infatti, un motivo razionale per ritenere
sufficientemente tutelata la posizione del coniuge attraverso la
previsione del suo assenso, e per non disporre analogamente, in una
situazione sostanzialmente identica, rispetto ai discendenti
legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.
Deve concludersi che la norma impugnata viola, per la parte a cui
si riferisce l'ordinanza di rimessione, il principio di eguaglianza
(art. 3 Cost.) e deve quindi esserne dichiarata l'illegittimità
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ.,
nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano
discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:557 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte