Sentenza n. 557/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/12/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 28legge 599/1954
- art. 29legge 599/1954
- art. 33legge 599/1954
- art. 34legge 599/1954
- art. 35legge 599/1954
- art. 60legge 599/1954
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, 29, terzo
comma, 33, quarto comma, 34, 35, secondo comma, e 60 della legge 31
luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'esercito, della
marina e dell'aeronautica), promosso con ordinanza emessa il 22
maggio 1987 dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la
Sardegna, sul ricorso proposto da Olia Giovanni, iscritta al n. 223
del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989, il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento diretto al conseguimento del
trattamento pensionistico, promosso da un maresciallo di alloggio
ordinario dell'Arma dei Carabinieri, collocato in congedo per perdita
del grado a seguito di condanna penale, la Corte dei conti, Sezione
giurisdizionale per la Sardegna, con ordinanza del 22 maggio
1987 (pervenuta a questa Corte il 18 aprile 1989), ha sollevato di
ufficio, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, 29, comma
terzo, 33, comma quarto, 34, 35, comma secondo, e 60 della legge 31
luglio 1954, n. 599, nella parte in cui non prevedevano la
liquidazione della pensione a favore dei sottufficiali delle tre armi
(e, quindi, anche dei Carabinieri), che fossero cessati dal servizio
per perdita del grado con una anzianità inferiore ai venti anni di
servizio, ma superiore ai quindici, diversamente da quanto era
disposto per gli ufficiali dall'art. 12 del regio decreto 18 novembre
1920, n. 1626.
Rammentato che la questione è del tutto analoga ad altre già
risolte dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 144 del 1971, 255
del 1982, 236 del 1985 e 154 del 1987), per diverse categorie di
militari, e ritenuto di non poter estendere i principi
giurisprudenziali affermati nelle richiamate decisioni alle norme ora
impugnate (che si pongono come regolatrici della fattispecie oggetto
del giudizio a quo, in assenza di una specifica disposizione
pensionistica per la ipotesi di cessazione dal servizio per perdita
del grado), il giudice rimettente evidenzia la disparità di
trattamento che le norme denunciate avrebbero riservato ai
sottufficiali dei carabinieri rispetto agli ufficiali, che versassero
nella identica situazione giuridica di essere stati collocati in
congedo per perdita del grado e che potevano beneficiare di una
minore anzianità (di quindici anni) richiesta ai fini pensionistici.
Non si è costituita nel presente giudizio la parte privata né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 28, 29, terzo comma, 33, quarto comma, 34,
35, secondo comma, e 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nella
parte in cui non prevedono che anche i sottufficiali dei carabinieri,
se collocati in congedo per perdita del grado, possano conseguire la
pensione al compimento di quindici anni di servizio. Ad avviso del
giudice a quo, in tale mancata previsione deve ravvisarsi un
contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in relazione
all'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, che invece
riconosce tale beneficio agli ufficiali che versino nella medesima
situazione.
2. - La questione è fondata.
In proposito deve essere preliminarmente ricordato che con la
precedente sentenza n. 347 del 1989 è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale di una norma diversa, cioè dell'art.
23 del regio decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1986, in accoglimento
di una questione sollevata in un giudizio che pur riguardava un
militare appartenente alla stessa categoria (sottufficiale dei
carabinieri) cui si riferisce la questione di legittimità
costituzionale ora sollevata.
Quella dichiarazione di illegittimità costituzionale concerne
soltanto tale norma, perché la questione era stata sollevata in
ordine ad essa, ritenuta allora dalla Corte dei conti (Sezione IV
giurisdizionale) applicabile nel giudizio a quo, mentre, nel giudizio
nel quale è stata sollevata la questione ora in esame, altro
collegio giudicante della stessa Corte dei conti (e cioè la Sezione
giurisdizionale per la Sardegna) ritiene applicabili, ad una
fattispecie identica e ad un militare appartenente alla stessa
categoria, le norme ora denunciate.
Questa Corte, dovendosi attenere al quesito formulato
nell'ordinanza di rimessione, non può che confermare, in relazione
alle norme ora denunciate, quanto già affermato in precedenza nei
confronti della norma dichiarata illegittima.
3. - Anche nel presente giudizio l'ordinanza di rimessione invoca
quale tertium comparationis l'art. 12 del regio decreto 18 novembre
1920, n. 1626, il quale prevedeva che gli ufficiali collocati in
pensione per perdita del grado potessero conseguire la pensione al
compimento di quindici anni di servizio.
Raffrontando con questa norma quelle denunziate con l'ordinanza di
rinvio, risulta la stessa situazione di disparità incompatibile con
il parametro costituzionale invocato, così come già ritenuto, sia
nella richiamata sentenza di questa Corte n. 347 del 1989, sia, in
relazione a diverse categorie di militari e quindi ad altre norme
egualmente dichiarate costituzionalmente illegittime, nelle sentenze
n. 154 del 1987, n. 236 del 1985, n. 255 del 1982 e n. 144 del 1971.
In particolare, nell'ultima delle sentenze citate si era ritenuto
essere privo di giustificazione il trattamento differenziato in
materia di pensione operato nei confronti di persone appartenenti
alle stesse forze armate, "non avendo la differenza di grado alcuna
rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il
diritto a pensione".
Con riferimento, poi, all'avvenuta abrogazione sia delle norme
denunciate che di quella indicata a raffronto (e cioè l'art. 12 del
regio decreto n. 1626 del 1920), per effetto dell'art. 254 del testo
unico approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, questa Corte ha
in più occasioni già avuto modo di affermare (sentenze nn. 347 del
1989 cit., 255 del 1982 cit., 77 del 1963 e 4 del 1959) la
sindacabilità anche di norme abrogate ogni qualvolta possa parlarsi
di efficacia e di applicazione della legge, indipendentemente dalla
sua avvenuta abrogazione, salvo che si tratti di fatti verificatisi
successivamente alla data in cui tale norma ha cessato di avere
vigore. Quest'ultima ipotesi non ricorre nel caso del giudizio a quo,
relativamente al quale i presupposti di fatto si erano verificati
completamente sotto l'imperio della disciplina abrogata, il che,
secondo quanto già affermato da questa Corte (sentenze n. 347 del
1989 e n. 255 del 1982 citate), rende inoperante la retroattività
disposta dall'art. 256 del citato testo unico del 1973, che non può
incidere sui diritti quesiti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 28, 29, terzo
comma, 33, quarto comma, 34, 35, secondo comma e 60 della legge 31
luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'esercito della
marina e dell'aeronautica) nella parte in cui non prevedevano che i
sottufficiali dei carabinieri, collocati in congedo per perdita del
grado, potessero conseguire la pensione al compimento di quindici
anni di servizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:557 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte