Sentenza n. 557/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.lgs. 507/1993
- art. 4legge 421/1992
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed
armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
territoriale), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1998 dalla
Commissione tributaria provinciale di Piacenza sul ricorso proposto
dalla Banca di Piacenza S.c.r.l. per azioni nei confronti
dell'A.I.P.A. S.r.l. ed altro, iscritta al n. 174 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.
Visti l'atto di costituzione della Banca di Piacenza S.c.r.l. per
azioni nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 2000, il giudice
relatore Annibale Marini;
uditi l'avvocato Federico Sorrentino per la Banca di Piacenza
S.c.r.l. per azioni e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto il ricorso
proposto dalla Banca di Piacenza, quale responsabile d'imposta,
avverso un "avviso di accertamento invito" al pagamento del servizio
pubbliche affissioni del comune di Bettola per l'omessa dichiarazione
ed il mancato pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità,
relativamente all'esposizione di uno striscione pubblicitario presso
la piscina comunale, la Commissione tributaria provinciale di
Piacenza, con ordinanza emessa il 30 marzo 1998, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale),
"nella parte in cui non dispone la preventiva escussione
dell'obbligato principale e la previsione che il coobbligato solidale
debba aver concorso a formare il presupposto di imposta tramite
rapporti giuridico-economici con l'obbligato principale".
Il rimettente preliminarmente osserva, quanto alla rilevanza
della questione, che secondo l'assunto della banca ricorrente lo
striscione, riferibile ad un rapporto pubblicitario relativo al
precedente anno solare, era rimasto esposto per evidente dimenticanza
del gestore e che pertanto l'obbligazione solidale della medesima
ricorrente era sorta, ai sensi appunto dell'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in difetto di un
qualsiasi attuale rapporto con l'obbligato principale e senza che
essa fosse a conoscenza della perdurante esposizione dello
striscione.
In punto di non manifesta infondatezza il rimettente deduce che
la norma denunciata contrasterebbe innanzitutto con gli artt. 3 e 53
Cost., sia per la disparità di trattamento fra i due soggetti
obbligati all'imposta, in quanto l'obbligazione del coobbligato
solidale potrebbe sorgere senza che questi sia a conoscenza del
presupposto impositivo, noto al solo obbligato principale, sia sotto
il profilo della arbitrarietà ed irrazionalità dell'imposta stessa,
in quanto il coobbligato solidale vi sarebbe assoggettato, senza
nemmeno godere del beneficio della preventiva escussione, anche in
difetto di una sua reale capacità contributiva. La stessa norma
sarebbe inoltre in contrasto con gli artt. 3 e 76 della Costituzione
per eccesso di delega e irragionevole utilizzo di essa, in quanto la
legge-delega attribuirebbe chiaramente la soggettività passiva solo
a colui che dispone dei mezzi pubblicitari, senza indicare altri
soggetti.
2. - Si è costituita in giudizio la Banca di Piacenza S.c.r.l.
per azioni, ricorrente nel giudizio a quo concludendo per
l'accoglimento della proposta questione di legittimità
costituzionale.
La parte privata osserva che, a norma dell'art. 5 del decreto
legislativo n. 507 del 1993, il presupposto dell'imposta di cui si
tratta è costituito dalla diffusione, attraverso forme di
comunicazione visive o acustiche, di messaggi pubblicitari, compiuta
nell'esercizio di un'attività economica. Coerentemente il successivo
art. 6, comma 1, dello stesso decreto legislativo individua quindi il
soggetto passivo dell'imposta, tenuto al pagamento in via principale,
in colui il quale dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso
il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
Il medesimo art. 6, al comma 2, prevede peraltro la
responsabilità solidale di colui che produce o vende la merce o
fornisce i servizi oggetto della pubblicità, così attribuendo a
questi lo status di responsabile di imposta, ai sensi dell'art. 64,
terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).
Tale disposizione - secondo la parte privata - si porrebbe in
contrasto in primo luogo con l'art. 53 Cost., alla luce dei principi
affermati da questa stessa Corte in tema di solidarietà tributaria.
Nella giurisprudenza costituzionale sarebbe infatti costante
l'affermazione secondo la quale la legge può stabilire prestazioni
tributarie a carico solidalmente, oltreché del debitore principale,
anche di altri soggetti, non direttamente partecipi dell'atto assunto
come indice di capacità contributiva, a condizione però che una
siffatta imposizione risulti legittimata da rapporti
giuridico-economici intercorrenti tra il debitore principale e tali
altri soggetti. La norma denunciata, prevedendo la responsabilità
solidale di colui il quale trae semplicemente vantaggio dalla
fattispecie imponibile, prescinderebbe invece dall'effettiva
esistenza di un rapporto giuridicamente rilevante tra i due soggetti,
con la conseguenza che il responsabile d'imposta verrebbe a subire
gli effetti di un'attività di un terzo, senza che vi si possa
sottrarre od opporre.
La norma denunciata, inoltre, se interpretata nel senso che il
responsabile d'imposta non goda del beneficium excussionis, sarebbe
lesiva anche del principio di eguaglianza in quanto, attribuendo
all'amministrazione finanziaria la possibilità di escutere
indifferentemente l'uno o l'altro dei debitori solidali,
equiparerebbe situazioni notevolmente diverse.
Anche, infatti, nel caso in cui esista effettivamente un rapporto
giuridico tra colui che diffonde il messaggio pubblicitario e colui
che esercita l'attività pubblicizzata, deve considerarsi - sempre
secondo la parte privata - che quest'ultimo, nel pagare il servizio
offertogli dall'altro contraente, gli conferisce in tutto o in parte
anche la somma da corrispondere al fisco, cosicché sembrerebbe
arbitrario ed irrazionale che egli possa essere chiamato al pagamento
dell'imposta senza neanche beneficiare della previa escussione
dell'obbligato in via principale.
La norma impugnata, sempre se interpretata nel senso che il
responsabile d'imposta non goda del beneficium excussionis,
violerebbe da ultimo anche l'art. 76 Cost.
La norma delegante di cui all'art. 4, comma 4, lettera a) numero
2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di
sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale), nel fissare principi e criteri direttivi in materia di
imposta comunale sulla pubblicità, delegava infatti al Governo la
attribuzione della soggettività passiva a colui che dispone dei
mezzi pubblicitari e la regolamentazione della responsabilità
tributaria di colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi
oggetto della pubblicità. I termini usati renderebbero evidente - ad
avviso della parte privata - la volontà del legislatore delegante di
mantenere ben distinte le situazioni giuridiche del soggetto passivo
dell'imposta e del responsabile dell'imposta stessa, cosicché il
legislatore delegato avrebbe dovuto necessariamente prevedere la
preventiva escussione del soggetto passivo e la responsabilità
meramente sussidiaria degli altri soggetti tenuti al pagamento
dell'imposta.
3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo
per la declaratoria di infondatezza della questione.
La parte pubblica, premesso che il soggetto cui si riferisce il
messaggio pubblicitario è legato con vincolo di solidarietà non
paritaria ma dipendente con il soggetto che ha la disponibilità del
mezzo pubblicitario, osserva che la mancata previsione del beneficio
di escussione non vulnera il principio di eguaglianza, atteso che
l'assenza di detto beneficio costituisce la regola nelle obbligazioni
solidali.
La previsione della responsabilità solidale del soggetto che si
avvale del mezzo pubblicitario neppure sarebbe in contrasto con il
principio di capacità contributiva, considerato che la diffusione di
messaggi pubblicitari costituisce manifestazione di ricchezza anche
per colui cui i messaggi si riferiscono. La stessa Corte ha del resto
avuto modo di precisare che possono essere stabilite prestazioni
tributarie a carico anche di soggetti non direttamente partecipi
all'atto oggetto della imposizione, quando ciò risulti giustificato
da rapporti giuridico-economici intercorrenti tra il debitore
principale e tali soggetti.
Parimenti infondata sarebbe infine - sempre secondo la parte
pubblica - la censura di eccesso di delega, in quanto la norma
delegante di cui all'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
include tra i principi e criteri direttivi che dovevano essere
osservati dal legislatore delegato non soltanto l'attribuzione della
soggettività passiva a colui che dispone dei mezzi pubblicitari, ma
anche la regolamentazione della responsabilità tributaria di colui
che produce, vende la merce o fornisce i servizi oggetto della
pubblicità.
La circostanza di fatto dedotta nel giudizio a quo, relativa
all'affissione dello striscione pubblicitario anche dopo la scadenza
del rapporto intercorrente tra le parti, non porrebbe d'altro canto
problemi di legittimità costituzionale ma solo di eventuale
responsabilità di uno dei soggetti del rapporto pubblicitario nei
confronti dell'altro, per avere protratto la diffusione del messaggio
pubblicitario oltre il termine pattuito. Considerato in diritto
1. - La Commissione tributaria provinciale di Piacenza dubita, in
riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale),
nella parte in cui, disponendo che chi produce o vende la merce o
fornisce i servizi oggetto della pubblicità sia obbligato al
pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità in solido con il
soggetto passivo, individuato in colui il quale dispone a qualsiasi
titolo del mezzo con il quale il messaggio pubblicitario viene
diffuso, non prevede la preventiva escussione dell'obbligato
principale né condiziona il sorgere dell'obbligazione solidale
all'esistenza di un effettivo rapporto giuridico-economico tra i due
soggetti.
2. - La questione non è fondata.
2.1. - Riguardo alla asserita violazione dell'art. 53 Cost.,
questa Corte ha più volte affermato che il principio di capacità
contributiva non esclude che la legge possa stabilire prestazioni
tributarie a carico, oltreché del debitore principale, anche di
altri soggetti, purché non estranei al presupposto d'imposta,
costituendo unico limite alla discrezionalità del legislatore la non
irragionevolezza del criterio di collegamento utilizzato per
l'individuazione dei predetti responsabili d'imposta (sentenza n. 184
del 1989, ordinanze n. 301 del 1988 e n. 316 del 1987).
Nella fattispecie in esame non può certo considerarsi estraneo
al presupposto di imposta, rappresentato dalla diffusione del
messaggio pubblicitario, colui che, svolgendo l'attività economica
oggetto della pubblicità, dalla pubblicità stessa trae immediato e
diretto vantaggio. E ciò, come si è detto, vale ad escludere che la
solidarietà passiva a carico di tale soggetto possa risultare lesiva
del principio di capacità contributiva garantito dall'art. 53 Cost.
Mentre è appena il caso di aggiungere che alla solidarietà
passiva nel senso sopra precisato si ricollegano quali necessari
corollari il diritto di rivalsa dell'obbligato solidale nei confronti
del debitore principale e il diritto al risarcimento del danno nel
caso in cui la diffusione del messaggio pubblicitario avvenga in
difformità o, come di fatto possibile, in difetto di un sottostante
rapporto giuridico.
2.2. - La mancata previsione del beneficio di escussione non si
pone, poi, in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto tale beneficio
riveste, nella disciplina delle obbligazioni solidali, un carattere
eccezionale. E, d'altronde, il rimettente neppure individua uno
specifico tertium comparationis rispetto alla disciplina denunciata.
2.3. - Priva di fondamento è, infine, la censura riferita al
parametro di cui all'art. 76 Cost.
La norma delegante di cui all'art. 4, comma 4, lettera a), numero
2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, indica, infatti, tra i
principi e criteri direttivi, "la regolamentazione della
responsabilità tributaria di colui che produce, vende la merce o
fornisce i servizi oggetto della pubblicità".
Ed è evidente come uno dei modi di attuazione della
responsabilità tributaria sia proprio quella solidarietà passiva
che viene, invece, infondatamente censurata sotto il profilo
dell'eccesso di delega.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province
nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a
norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
riordino della finanza territoriale), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Piacenza, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:557 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte