Sentenza n. 558/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/12/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 395legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395, prima
parte e numero 4, del codice di procedura civile, promosso con
ordinanza emessa il 20 aprile 1989 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Deodati Giselda e Corradini Piero,
iscritta al n. 333 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio per la revoca di un provvedimento di
convalida di licenza per finita locazione, il Pretore di Roma, con
ordinanza emessa il 20 aprile 1989, ha sollevato, in relazione agli
artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 395,
prima parte e numero 4, del codice di procedura civile, nella parte
in cui non prevede la revocazione delle ordinanze di convalida di
sfratto o di licenza per finita locazione.
Il giudice a quo rileva anzitutto come nella fattispecie di causa
la convalida fosse stata pronunziata sulla base di un errore di
fatto, a seguito di erronea indicazione della data di scadenza del
contratto nel verbale d'udienza.
Osserva poi il Pretore, richiamandosi alla giurisprudenza
costituzionale, come, alla stregua dell'indubbio contenuto decisorio
dell'ordinanza in argomento, appaia evidente la disparità di
trattamento tra chi possa far valere l'errore di fatto contenuto in
una sentenza e chi di tale facoltà non disponga per non essere
emendabile il provvedimento in questione. In quest'ultima ipotesi
risulterebbe altresì sacrificato il diritto di difesa della parte
senza che ciò trovi alcun fondamento razionale nella specialità
dello strumento processuale. Considerato in diritto
1. - È prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 395,
prima parte e numero 4, del codice di procedura civile, là dove la
norma limita l'esperibilità della revocazione per errore di fatto
alle sentenze con esclusione dell'ordinanza di convalida.
In particolare si assumono vulnerati i parametri costituiti dagli
artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della
Costituzione, per l'irrazionalità insita nel diversificare le
situazioni di chi debba far valere tale errore e l'ingiustificata
compressione del diritto ad agire e difendersi allorché quest'ultima
esigenza riguardi il provvedimento di convalida di sfratto o licenza
per finita locazione.
2. - La questione è fondata.
Questa Corte ha in più occasioni affermato la compatibilità
dello speciale modulo procedimentale di cui agli artt. 657 e seguenti
del codice di procedura civile con l'art. 24 della Costituzione (cfr.
sentenze n. 185 del 1980, n. 171 del 1974, n. 94 del 1973, n. 89 del
1972). Alla luce del principio per cui dev'essere considerato
legittimo l'adattamento della tutela giurisdizionale alla
particolarità del rapporto da regolare, la richiamata giurisprudenza
costituzionale ha giudicato degno di una peculiare protezione
giuridica l'interesse alla sollecita riconsegna del bene locato.
Ma se è razionale che il procedimento per convalida si atteggi
come tutela differenziata in quanto appaga l'esigenza di evitare che
il conduttore possa protrarre il godimento del bene locato attraverso
l'abuso del diritto di difesa, non altrettanto giustificabile appare
il regime di stabilità di cui gode il provvedimento.
Quest'ultimo, infatti, concludendo il giudizio, "ha il contenuto
di decisione definitiva" (cfr. sentenza n. 185 del 1980) ed è
altresì immediatamente esecutivo.
Dopo aver ampliato l'ambito di esperibilità dell'opposizione
tardiva (cfr. sentenza n. 89 del 1972), la Corte ha esteso il rimedio
dell'opposizione - ordinaria e revocatoria - di terzo al
provvedimento di convalida di sfratto per finita locazione (cfr.
sentenza n. 167 del 1984) e per morosità (cfr. sentenza n. 237 del
1985) emessi per la mancata comparizione dell'intimato ovvero in
mancanza di opposizione dell'intimato comparso.
La ratio delle decisioni da ultimo citate è sostanzialmente
estensiva dell'ambito di impugnabilità della convalida, in sintonia
con il mutato quadro di riferimento rappresentato non soltanto dal
precetto costituzionale di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
ma anche dall'assetto sostanziale delle locazioni, ben diverso da
quello esistente allorché nel nostro ordinamento venne introdotta la
convalida con la legge 24 dicembre 1896, n. 547.
Ed è lo stesso dato storico a contenere indicazioni circa la
descritta prospettiva espansiva, posto che il rimedio dell'appello,
originariamente previsto, venne poi eliminato dal regio decreto 7
agosto 1936, n. 1531 che disciplinò la convalida in modo
sostanzialmente conforme a quello del vigente codice attraverso
un'accentuazione dei caratteri sommari del rito, prevedendo l'ipotesi
della morosità ed in concreto restringendo la misura della tutela
avverso il provvedimento.
Preso atto dell'idoneità di quest'ultimo a definire il giudizio
con efficacia di giudicato, nella richiamata sentenza n. 167 del
1984, la Corte ha osservato come "la sostanziale ingiustizia del
provvedimento decisorio è da temere nell'ordinanza di convalida di
sfratto in assai maggior misura di quel che non possa lamentarsi in
sentenza passata in giudicato".
2. - Ragionamento del tutto analogo dev'essere svolto con riguardo
all'ipotesi di revocazione per errore di fatto, inerente cioè ad una
circostanza pacifica, che inoppugnabilmente emerga o meno dagli atti
processuali.
Risulta all'evidenza irrazionale la differenziazione che consente
solo alle parti di un processo ordinario la possibilità di emendare
uno sbaglio che non coinvolge l'attività valutativa del giudice, ma
concerne esclusivamente una erronea percezione dei documenti versati
in causa.
La denunziata limitazione non è coerente con l'efficacia di cosa
giudicata sostanziale della convalida né è funzionale ad alcuna
esigenza di celerità, anche ove si consideri "l'estrema rarità
delle vicende, in cui si è imputata ai giudizi di merito la
commissione del motivo di revocazione di cui all'art. 395 n. 4" (cfr.
sentenza n. 17 del 1986).
L'errore di fatto nel senso delineato non si pone su di un piano
ontologicamente diverso dall'errore materiale, per la cui correzione
è previsto lo speciale procedimento: la considerazione che esso
incide sul contenuto del provvedimento e non è rilevabile dal tenore
testuale di questo, non giustifica il sacrificio imposto ai
rispettivi diritti delle parti anche argomentando in riferimento
all'art. 24 della Costituzione.
3. - Dev'essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 395, prima parte e numero 4, del codice di procedura
civile, là dove non prevede la revocazione per errore di fatto
avverso i provvedimenti di convalida di licenza o di sfratto per
finita locazione emessi nelle equivalenti ipotesi d'inerzia
dell'intimato costituite dalla mancata comparizione di questi, ovvero
dalla sua mancata opposizione.
4. - La declaratoria va estesa, in applicazione dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87 al caso, del tutto assimilabile ai
precedenti, di convalida di sfratto per morosità e non può non
concludersi con l'auspicio che la materia dell'impugnabilità dei
provvedimenti di convalida, così come risultante dalle decisioni
della Corte e dall'esegesi della Cassazione, sia oggetto di un
organico intervento legislativo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte
e numero 4, del codice di procedura civile, nella parte in cui non
prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di
convalida di sfratto o licenza per finita locazione emessi in assenza
o per mancata opposizione dell'intimato;
Dichiara - ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 -
l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero
4, del codice di procedura civile, là dove non prevede la
revocazione per errore di fatto per i provvedimenti di convalida di
sfratto per morosità resi sui medesimi presupposti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:558 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte