Corte costituzionale

Ordinanza n. 558/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/12/1990 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 1legge 176/1978
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge

3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari") promosso con

ordinanza emessa il 6 giugno 1990 dalla Corte d'Appello di

Caltanissetta nei procedimenti civili riuniti vertenti tra

Bracciaventi Filippo ed altro e Ciccia Giuseppe ed altri e da Ciccia

Giuseppe ed altri e Bracciaventi Filippo ed altro iscritta al n. 473

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal proprietario

di un fondo rustico concesso in affitto, il quale, pur essendo un

semplice bracciante al momento della disdetta intimata agli

affittuari, ritiene di avere il "diritto di ripresa" in ragione di

una passata attività di coltivatore diretto, la Corte di appello di

Catania - Sezione specializzata agraria ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 42 della legge 3 maggio 1982, n. 203, "nella

parte in cui esclude il diritto di ripresa per chi, come concedente o

componente la sua famiglia, 'sia stato' coltivatore diretto";

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata viola il

principio di eguaglianza perché, mentre attribuisce il diritto di

risoluzione anticipata del contratto anche ai soggetti equiparati al

coltivatore diretto dall'art. 7, secondo comma, della legge n. 203

del 1982 per il solo fatto del conseguimento di un titolo di studio

in materia agraria o forestale, non riconosce valore alla

dimostrazione pratica di capacità di conduzione dell'azienda

agricola fornita da chi in passato abbia esplicato una prolungata

attività di coltivatore diretto;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che per fondare l'asserita violazione dell'art. 3

Cost. il tertium comparationis è individuato dal giudice remittente

nell'art. 7, secondo comma, della legge n. 203 del 1982, il quale "ai

fini della presente legge", e quindi anche dell'art. 42, che

espressamente richiama tale disposizione - equipara ai coltivatori

diretti "i laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo

agrario o forestale";

che il riferimento a tale norma prospetta la questione nel senso

che l'art. 42 viene impugnato non tanto nella parte in cui limita il

diritto di ripresa al proprietario concedente che sia attualmente

coltivatore diretto (abbandonando la regola precedentemente adottata

dall'art. 1, secondo comma, del d.lgs. C.p.S. 1 aprile 1947, n. 273,

modificato dalla legge 10 maggio 1978, n. 176, ai fini

dell'opposizione alla proroga legale del contratto), quanto nella

parte in cui equipara al coltivatore diretto i soggetti muniti di uno

dei titoli di studio indicati nell'art. 7, e non anche coloro che

siano in grado di far valere una pregressa qualifica di coltivatore

diretto;

che, in questi termini, la questione è inammissibile perché

mira a una integrazione dell'art. 42 appartenente alla competenza del

legislatore, cioè a ottenere che ai titoli di equiparazione previsti

dal richiamato art. 7 sia aggiunto un titolo di natura diversa, la

cui definizione comporterebbe scelte discrezionali anche in ordine al

periodo entro il quale la passata attività di coltivatore diretto si

è svolta e alla durata minima della medesima;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge 3 maggio 1982,

n. 203 ("Norme sui contratti agrari"), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di

Caltanissetta - Sezione specializzata agraria con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:558 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte