Ordinanza n. 558/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 263Codice di procedura penale
- art. 5Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 127 del codice
di procedura penale, promosso nell'ambito di un procedimento penale
con ordinanza emessa il 9 giugno 1999 dal giudice per le indagini
preliminari del tribunale di Trani, iscritta al n. 671 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale
di Trani ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e
76 della Costituzione - in relazione all'art. 2, comma 1, numero 3,
della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81 - questione di
legittimità costituzionale dell'art. 127 del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede l'obbligo "di depositare il
fascicolo delle indagini preliminari nella cancelleria del giudice
per le indagini preliminari e la facoltà dell'indagato di estrarne
copia";
che il rimettente - premesso di essere investito
dell'opposizione della persona sottoposta alle indagini avverso il
provvedimento con il quale il pubblico ministero ha respinto la
richiesta di restituzione delle cose sequestrate - espone che
l'indagato ha chiesto di essere autorizzato a prendere visione e ad
estrarre copia degli atti del fascicolo trasmesso dal pubblico
ministero in vista dell'udienza in camera di consiglio ex art. 263,
comma 5, cod. proc. pen;
che analoga richiesta era già stata respinta dal medesimo
rimettente in base al rilievo che il procedimento disciplinato
dall'art. 127 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 263, comma 5,
cod. proc. pen., non prevede il deposito degli atti nella cancelleria
del giudice per le indagini preliminari e, conseguentemente, non
consente all'indagato di prenderne visione e di estrarne copia;
che la persona sottoposta alle indagini, nel reiterare la
richiesta, ha contestualmente eccepito l'illegittimità
costituzionale dell'art. 127 cod. proc. pen., in quanto la denunciata
preclusione lede l'esercizio del diritto di difesa;
che, ad avviso del rimettente, la questione relativa alla
lesione del diritto di difesa non è manifestamente infondata, dal
momento che l'indagato, non potendo prendere visione ed estrarre
copia del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero, non può in
alcun modo interloquire "sul rapporto strumentale che deve esistere
in termini probatori fra il bene in sequestro e il reato commesso, e
che giustifica la nascita e il mantenimento del vincolo imposto dal
p.m.";
che, inoltre, non si comprenderebbe l'obbligo, previsto a
pena di nullità dall'art. 127, commi 1 e 5, cod. proc. pen., di
comunicare al difensore e alla persona sottoposta alle indagini la
data di fissazione dell'udienza in camera di consiglio almeno dieci
giorni prima, "se non fosse per consentire loro di approntare una
difesa tecnica fondata sulla conoscenza degli atti";
che la mancata previsione del diritto di prendere visione e
di estrarre copia di tali atti si pone, secondo il giudice a quo in
contrasto anche con la direttiva numero 3 dell'art. 2 della
legge-delega n. 81 del 1987, relativa alla partecipazione dell'accusa
e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del
procedimento, in quanto determina una situazione di disparità tra il
pubblico ministero, che ha piena conoscenza delle risultanze
investigative, e la difesa, che può solo presentare memorie
difensive "alla cieca", essendole preclusa la conoscenza degli atti
di indagine;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che la questione di costituzionalità sollevata dal
giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trani ha per
oggetto la mancata previsione del deposito degli atti trasmessi dal
pubblico ministero al giudice ai fini della sua decisione all'esito
della procedura camerale disciplinata dall'art. 127 cod. proc. pen;
che il rimettente - pur rilevando che l'obbligo di notificare
al difensore e alla persona sottoposta alle indagini l'avviso della
data dell'udienza almeno dieci giorni prima della stessa è da
considerare funzionale all'esigenza di apprestare una difesa basata
sulla conoscenza degli atti relativi alla procedura camerale - sembra
ritenere che, in esito al procedimento disciplinato dall'art. 127
cod. proc. pen., il giudice possa emettere la decisione sulla base di
atti non depositati e quindi sottratti alla conoscenza della difesa e
al contraddittorio tra le parti;
che il presupposto interpretativo su cui si basa il
rimettente non trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità,
che ha ritenuto che il sistema delineato dall'art. 127 cod. proc.
pen. comporta implicitamente l'obbligo di depositare gli atti
trasmessi ai fini della decisione da assumere nel procedimento
camerale, e il connesso diritto delle parti di prenderne visione;
che, più in generale, tale sistema comporta che ciascuna
della parti interessate ha l'onere e la facoltà di produrre la
documentazione ritenuta conferente alla specifica decisione cui la
procedura camerale si riferisce, essendo evidente che, nella fase
delle indagini preliminari, è rimessa alla strategia processuale di
ciascuna di esse l'individuazione degli atti da porre a disposizione
del giudice per la sua decisione e da offrire, così, al
contraddittorio tra le parti;
che per quanto concerne la facoltà delle parti di estrarre
copia degli atti depositati, il rimettente sembra non avere colto la
portata del principio enunciato nella sentenza n. 192 del 1997, con
la quale questa Corte ha affermato che "al contenuto minimo del
diritto di difesa, ravvisabile nella conoscenza degli atti depositati
mediante la loro visione, deve accompagnarsi [...] automaticamente,
salvo che la legge disponga diversamente, la facoltà di estrarne
copia" (v. anche ordinanza n. 213 del 2000);
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
infondata per erroneità del presupposto interpretativo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 127 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 76
della Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 1, numero 3, della
legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, dal giudice per le indagini
preliminari del tribunale di Trani, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:558 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte