Corte costituzionale

Ordinanza n. 558/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 127 del codice

di procedura penale, promosso nell'ambito di un procedimento penale

con ordinanza emessa il 9 giugno 1999 dal giudice per le indagini

preliminari del tribunale di Trani, iscritta al n. 671 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale

di Trani ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e

76 della Costituzione - in relazione all'art. 2, comma 1, numero 3,

della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81 - questione di

legittimità costituzionale dell'art. 127 del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede l'obbligo "di depositare il

fascicolo delle indagini preliminari nella cancelleria del giudice

per le indagini preliminari e la facoltà dell'indagato di estrarne

copia";

che il rimettente - premesso di essere investito

dell'opposizione della persona sottoposta alle indagini avverso il

provvedimento con il quale il pubblico ministero ha respinto la

richiesta di restituzione delle cose sequestrate - espone che

l'indagato ha chiesto di essere autorizzato a prendere visione e ad

estrarre copia degli atti del fascicolo trasmesso dal pubblico

ministero in vista dell'udienza in camera di consiglio ex art. 263,

comma 5, cod. proc. pen;

che analoga richiesta era già stata respinta dal medesimo

rimettente in base al rilievo che il procedimento disciplinato

dall'art. 127 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 263, comma 5,

cod. proc. pen., non prevede il deposito degli atti nella cancelleria

del giudice per le indagini preliminari e, conseguentemente, non

consente all'indagato di prenderne visione e di estrarne copia;

che la persona sottoposta alle indagini, nel reiterare la

richiesta, ha contestualmente eccepito l'illegittimità

costituzionale dell'art. 127 cod. proc. pen., in quanto la denunciata

preclusione lede l'esercizio del diritto di difesa;

che, ad avviso del rimettente, la questione relativa alla

lesione del diritto di difesa non è manifestamente infondata, dal

momento che l'indagato, non potendo prendere visione ed estrarre

copia del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero, non può in

alcun modo interloquire "sul rapporto strumentale che deve esistere

in termini probatori fra il bene in sequestro e il reato commesso, e

che giustifica la nascita e il mantenimento del vincolo imposto dal

p.m.";

che, inoltre, non si comprenderebbe l'obbligo, previsto a

pena di nullità dall'art. 127, commi 1 e 5, cod. proc. pen., di

comunicare al difensore e alla persona sottoposta alle indagini la

data di fissazione dell'udienza in camera di consiglio almeno dieci

giorni prima, "se non fosse per consentire loro di approntare una

difesa tecnica fondata sulla conoscenza degli atti";

che la mancata previsione del diritto di prendere visione e

di estrarre copia di tali atti si pone, secondo il giudice a quo in

contrasto anche con la direttiva numero 3 dell'art. 2 della

legge-delega n. 81 del 1987, relativa alla partecipazione dell'accusa

e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del

procedimento, in quanto determina una situazione di disparità tra il

pubblico ministero, che ha piena conoscenza delle risultanze

investigative, e la difesa, che può solo presentare memorie

difensive "alla cieca", essendole preclusa la conoscenza degli atti

di indagine;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che la questione di costituzionalità sollevata dal

giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trani ha per

oggetto la mancata previsione del deposito degli atti trasmessi dal

pubblico ministero al giudice ai fini della sua decisione all'esito

della procedura camerale disciplinata dall'art. 127 cod. proc. pen;

che il rimettente - pur rilevando che l'obbligo di notificare

al difensore e alla persona sottoposta alle indagini l'avviso della

data dell'udienza almeno dieci giorni prima della stessa è da

considerare funzionale all'esigenza di apprestare una difesa basata

sulla conoscenza degli atti relativi alla procedura camerale - sembra

ritenere che, in esito al procedimento disciplinato dall'art. 127

cod. proc. pen., il giudice possa emettere la decisione sulla base di

atti non depositati e quindi sottratti alla conoscenza della difesa e

al contraddittorio tra le parti;

che il presupposto interpretativo su cui si basa il

rimettente non trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità,

che ha ritenuto che il sistema delineato dall'art. 127 cod. proc.

pen. comporta implicitamente l'obbligo di depositare gli atti

trasmessi ai fini della decisione da assumere nel procedimento

camerale, e il connesso diritto delle parti di prenderne visione;

che, più in generale, tale sistema comporta che ciascuna

della parti interessate ha l'onere e la facoltà di produrre la

documentazione ritenuta conferente alla specifica decisione cui la

procedura camerale si riferisce, essendo evidente che, nella fase

delle indagini preliminari, è rimessa alla strategia processuale di

ciascuna di esse l'individuazione degli atti da porre a disposizione

del giudice per la sua decisione e da offrire, così, al

contraddittorio tra le parti;

che per quanto concerne la facoltà delle parti di estrarre

copia degli atti depositati, il rimettente sembra non avere colto la

portata del principio enunciato nella sentenza n. 192 del 1997, con

la quale questa Corte ha affermato che "al contenuto minimo del

diritto di difesa, ravvisabile nella conoscenza degli atti depositati

mediante la loro visione, deve accompagnarsi [...] automaticamente,

salvo che la legge disponga diversamente, la facoltà di estrarne

copia" (v. anche ordinanza n. 213 del 2000);

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

infondata per erroneità del presupposto interpretativo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 127 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 76

della Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 1, numero 3, della

legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, dal giudice per le indagini

preliminari del tribunale di Trani, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:558 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte