Sentenza n. 559/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/12/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2legge 457/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 21, primo comma, lett. b), e 18, primo e secondo comma,
della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64
(Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto
1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), promosso con
ordinanza emessa il 18 marzo 1989 dal Pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra Anglisani Argante e il Comune di
Torino, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie
speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio di opposizione al decreto con cui il
Sindaco aveva ordinato all'attore il rilascio di un immobile occupato
abusivamente, l'adito Pretore di Torino, rilevato che l'assegnataria
originaria aveva abbandonato l'alloggio, nel quale erano rimasti il
suo ex-convivente more uxorio, odierno opponente, nonché il figlio
naturale di tale unione, ha sollevato, con ordinanza emessa il 18
marzo 1989, questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 21, primo comma, lett. b), e 18, primo e secondo
comma, della legge della Regione Piemonte del 10 dicembre 1984, n.
64, in riferimento agli artt. 3 e 2 della Costituzione.
Il giudice a quo sospetta d'illegittimità costituzionale la
citata normativa nella parte in cui: a) limita la possibilità di
succedere nella assegnazione dell'immobile alle sole ipotesi di
decesso dell'assegnatario, ovvero di separazione, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendo, al di
fuori di tali ipotesi, la decadenza dalla assegnazione; b) non tutela
la posizione del convivente more uxorio rimasto nell'immobile
abbandonato dall'assegnatario, particolarmente allorché vi sia prole
naturale, della quale sia affidatario, come nella specie, il
convivente rimasto nell'alloggio.
Nella sostanza il Pretore, richiamandosi alla sentenza n. 404 del
1988 di questa Corte, individua un'ingiustificata disparità di
trattamento tra le ipotesi in esame e le fattispecie di successione
nella locazione risultanti dall'art. 6 della legge n. 392 del 1978
così come modificato dalla sentenza citata. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Torino, con ordinanza del 18 marzo 1989 (R.O. n.
354 del 1989), solleva questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 21, primo comma, lett. b), e 18, primo
e secondo comma, della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984,
n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della
legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981),
in riferimento agli artt. 3 e 2 della Costituzione, nella parte in
cui: " a) limitano la possibilità di succedere nella assegnazione
dell'immobile alle sole ipotesi di decesso dell'assegnatario ovvero
di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio; b) prevedono, in difetto di tali ipotesi, la decadenza
dalla assegnazione; c) non tutelano la posizione del convivente more
uxorio, rimasto nell'immobile a seguito di abbandono del medesimo da
parte dell'assegnatario, in particolar modo quando vi sia prole
naturale affidata al convivente, rimasto nell'immobile, con decisione
dell'organo competente".
2. - La questione è fondata, nei limiti di cui appresso. Occorre
preliminarmente negare l'utilizzabilità del tertium comparationis,
prospettato dal giudice a quo, e che consisterebbe nell'art. 6 della
legge n. 392 del 27 luglio 1978, nel testo risultante dalla sentenza
interpretativa di accoglimento della Corte costituzionale n. 404 del
7 aprile 1988, vale a dire "nella parte in cui non prevede la
successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia
cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia
prole naturale". La ipotesi di cui alla sentenza citata si inserisce
nel contesto privatistico del rapporto contrattuale di locazione,
laddove la questione sollevata è caratterizzata in termini
pubblicistici e per la natura amministrativa del procedimento di
assegnazione d'alloggio in regime di edilizia residenziale pubblica e
per la qualità degli Enti - Comune, I.A.C.P. - e loro fini e
funzioni.
Inoltre la successione al conduttore è là prevista quale
esigenza di conservare il tetto nei limiti della consumazione della
durata residua del contratto, mentre nel caso in questione si
tratterebbe di successione nell'assegnazione dell'alloggio senza
limiti temporali.
3. - Ha invece particolare considerazione ai fini del rinvenimento
della ratio decidendi il duplice dato che il convivente della
assegnataria, dichiarata decaduta per abbandono dell'alloggio,
risulti rivestire la qualifica anagrafica di capofamiglia ed essere
padre naturale nonché affidatario del minore, figlio riconosciuto
della donna.
Trattasi di un nucleo familiare che la citata legge della Regione
Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 prevede all'art. 2, comma terzo, per
la esplicita menzione della prole naturale riconosciuta e del
convivente more uxorio.
È contrario al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della
Costituzione, che il legislatore regionale nel contesto della stessa
legge non abbia esteso integralmente la previsione di cui all'art. 2,
comma terzo, anche all'art. 18, commi primo e secondo, riconoscendo
accanto alle ivi elencate cause di successione nella domanda e nella
convenzione di assegnazione - decesso, separazione, scioglimento,
cessazione degli effetti civili del matrimonio - anche la cessazione
della convivenza. In tal caso l'abbandono dell'alloggio da parte del
convivente non potrebbe valere come causa di decadenza
dell'assegnazione perché non l'animus derelinquendi rispetto alla
res ne qualificherebbe l'elemento soggettivo ma la cessazione della
mutua affectio, che tocca l'abitazione solo strumentalmente come
segno esteriore della conclusione della convivenza.
Pertanto resta esclusa dalla questione di costituzionalità la
disciplina della decadenza di cui all'impugnato art. 21, primo comma,
lett. b). La ratio decidendi, alla luce dell'altro parametro
invocato, l'art. 2 della Costituzione, si manifesta anche come
esigenza di "garantire (...) un fondamentale diritto sociale, quale
quello all'abitazione (sentenza n. 217 del 1988)", riscontrabile
nell'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
(New York, 10 dicembre 1948) e nell'art. 11 del Patto internazionale
dei diritti economici sociali e culturali (approvato a New York il 16
dicembre 1966 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e
ratificato dall'Italia il 15 settembre 1978, in seguito ad
autorizzazione disposta con legge 25 ottobre 1977, n. 881).
Questa Corte ha già altra volta riconosciuto "indubbiamente
doveroso da parte della collettività intera impedire che delle
persone possano rimanere prive di abitazione", e ha individuato in
tale dovere, cui corrisponde il diritto sociale all'abitazione,
collocabile tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2
della Costituzione, un connotato della forma costituzionale di Stato
sociale (cfr. sentenze n. 404 del 1988 e n. 49 del 1987).
Il dovere collettivo di impedire che singole persone, e a maggior
ragione se inserite in un nucleo familiare, come quello rappresentato
dal genitore affidatario del figlio minore, restino prive di
abitazione è tanto più cogente quando si rapporta ad un Ente
esponenziale della collettività, quale il Comune, nella specifica
competenza dell'assegnazione di alloggi in regime di edilizia
residenziale pubblica.
Il provvedimento di affidamento al genitore naturale del figlio
minore, pronunciato dal Tribunale per i minorenni di Torino, consente
peraltro di richiamare per analogia iuris quanto statuito da questa
Corte in tema di titolo ad abitare per il coniuge affidatario della
prole (cfr. sentenza n. 454 del 1989). Il diritto umano a non perdere
il tetto sotto cui si è protratta la convivenza è dunque rafforzato
dal munus a provvedere all'interesse morale e materiale della prole
generata mediante la conservazione della compagine domestica nella
stabilità della dimora.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo e
secondo comma, della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984,
n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della
legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981),
nella parte in cui non prevede la cessazione della stabile convivenza
come causa di successione nella assegnazione ovvero come presupposto
della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario
della prole.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:559 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte