Sentenza n. 559/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1990 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 401 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1990
dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
circondariale di Venezia nel procedimento penale a carico di Scarpa
Eros ed altri, iscritta al n. 466 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 16 maggio 1990 il Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Venezia ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 401 cod. proc. pen. "nella parte in cui non prevede che la
persona offesa dal reato al pari della persona sottoposta alle
indagini possa nominare un consulente tecnico qualora l'incidente
probatorio sia stato disposto per l'espletamento di una perizia".
All'ammissibilità di tale nomina - che era nella specie in
contestazione - ostano, secondo il giudice a quo, la mancanza di
un'apposita previsione nel citato art. 401, la riserva alle sole
parti (quindi, dopo l'esercizio dell'azione penale) del potere di
nomina del consulente tecnico (art. 225), e la circostanza che per la
persona offesa manca una disposizione, quale quella di cui all'art.
61, che, estendendo i diritti e le garanzie dell'imputato alla
persona sottoposta alle indagini, conferisce a questa il suddetto
potere.
Né una diversa interpretazione sarebbe consentita della natura
sostanzialmente anticipatoria rispetto al dibattimento dell'incidente
probatorio, dato che in tale sede il difensore della persona offesa
può solo chiedere al giudice di rivolgere domande alla persona
sottoposta ad esame (art. 401, quinto comma) e non ha quindi il
potere di porre domande dirette spettante in dibattimento al
difensore della parte civile.
Ciò premesso, il giudice rimettente assume che l'impossibilità
di nomina del consulente tecnico in sede di perizia disposta con
incidente probatorio pone la persona offesa in condizione deteriore
rispetto all'indagato, cui invece tale facoltà spetta. Essa sarebbe
inoltre irragionevole, dato che detta facoltà compete alla persona
offesa nel caso di accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal
P.M. (art. 360, terzo comma, cod. proc. pen.), sì che nei due casi
si avrebbe disparità di trattamento tra persone offese.
Un'ulteriore disparità sarebbe poi da registrare rispetto al
responsabile civile, dato che costui, nel caso che gli elementi di
prova già raccolti gli siano sfavorevoli, può evitare di subire gli
effetti del giudicato penale (art. 651) chiedendo di essere escluso
dal giudizio (art. 86, secondo comma). La persona offesa, invece,
patirebbe gli effetti di una sentenza di condanna fondata su un
accertamento peritale espletato nell'incidente probatorio cui sia
stata posta "in grado di partecipare" (art. 404), pur non avendo
potuto validamente interloquire in esso per la mancata partecipazione
alle relative operazioni di un proprio consulente tecnico. Ciò
comporta anche, secondo il giudice a quo, violazione del suo diritto
di difesa, dato che il consulente potrebbe solo rilevare incongruenze
e contraddizioni della perizia nella successiva fase dibattimentale.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per il
tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia
dichiarata non fondata, perché poggiante su un erroneo presupposto
interpretativo. L'applicabilità della norma (art. 225) che consente
alle "parti private" di nominare propri consulenti tecnici in caso di
perizia dovrebbe invero, secondo l'Avvocatura, desumersi dalla
disposizione (art. 401, quinto comma) secondo la quale nell'incidente
probatorio "le prove sono assunte con le forme stabilite per il
dibattimento" (salvo per l'assenza di pubblicità e la partecipazione
solo su autorizzazione di indagato e persona offesa). Costoro
dovrebbero perciò considerarsi "parti" dell'incidente, pienamente
parificate quanto a facoltà partecipative, garanzie di difesa e di
rispetto del contraddittorio (cfr. artt. 403 e 404); né le cautele
con cui si è mirato ad evitare la partecipazione all'incidente delle
persone "terze" rispetto all'oggetto della prova potrebbero
riguardare la persona offesa, che è parte potenziale al pari
dell'indagato.
D'altra parte, la "partecipazione" alla prova che condiziona
l'efficacia per il danneggiato della sentenza di assoluzione (art.
404) non sarebbe razionalmente idonea a produrre un tale effetto se
intesa come mera assistenza che prescinde dall'intervento del
consulente tecnico, dato che in tal modo si porrebbe la persona
offesa in posizione deteriore rispetto a quella della parte privata
che partecipi all'assunzione della medesima prova in dibattimento.
L'interpretazione del giudice a quo contrasta quindi, secondo
l'Avvocatura, con la logica del sistema; e ciò si evincerebbe anche
dalla regola - opposta a quella enunciata nell'ordinanza - vigente
per l'istituto previsto dall'art. 360 cod. proc. pen., per certi
versi complementare a quello in esame. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Venezia
dubita della legittimità costituzionale dell'art. 401 del codice di
procedura penale in quanto, a suo avviso, preclude alla persona
offesa di nominare un consulente tecnico che partecipi alla perizia
disposta con incidente probatorio. La norma, così intesa,
contrasterebbe:
con l'art. 3 Cost., in quanto irragionevolmente detta una regola
diversa da quella prevista per gli accertamenti tecnici non
ripetibili del P.M. e pone la persona offesa in condizione deteriore
rispetto all'indagato (cfr. art. 61), al responsabile civile (cfr.
art. 86, secondo comma) ed alla stessa persona offesa che partecipi
ai suddetti accertamenti tecnici (cfr. art. 360);
con l'art. 24 Cost., in quanto menoma la difesa del danneggiato,
che subirebbe gli effetti della sentenza di assoluzione fondata sulla
perizia (art. 404) pur non avendo partecipato a questa con un proprio
consulente tecnico.
2. - Se la norma impugnata dovesse intendersi nel senso
presupposto dal giudice a quo, essa sarebbe indubbiamente lesiva dei
disposti costituzionali invocati. Per limitarsi ai rilievi più
evidenti, sarebbe di certo irragionevole, e lesivo del principio di
uguaglianza, che la persona offesa possa nominare un proprio
consulente tecnico in sede di accertamenti tecnici non ripetibili
disposti dal P.M. - come espressamente prevede l'art. 360, primo
comma - e non possa farlo nell'ambito della perizia disposta mediante
l'incidente probatorio: pur se si tratta in entrambi i casi di
accertamenti destinati ad essere utilizzati come prova in
dibattimento (cfr. artt. 431, 511, 526). Ed il diritto di difesa del
danneggiato sarebbe sicuramente violato se si dovesse ritenere che la
sentenza di assoluzione fondata su una perizia assunta con detto
incidente possa avere efficacia di giudicato nei suoi confronti, nel
giudizio per le restituzioni ed il risarcimento del danno (art. 652),
pur quando la sua "partecipazione" (art. 404) alla formazione di tale
prova sia costretta nei limiti della mera assistenza: senza cioè
quella possibilità di interloquire efficacemente nell'indagine
tecnica che solo la partecipazione ad essa del consulente può
realmente consentire (cfr., tra le altre, le sentenze nn. 149 del
1983 e 345 del 1987).
3. - La regola per cui, tra più interpretazioni possibili, va
preferita quella conforme a Costituzione rende però doveroso
verificare l'esattezza del presupposto ermeneutico da cui la censura
trae origine, che non a caso è contestato dall'Avvocatura.
Esaminando la questione sotto il profilo sistematico, è agevole
rilevare, innanzitutto, che la nuova disciplina processuale
concernente la persona offesa si caratterizza - oltre che per un
complessivo rafforzamento, rispetto al codice previgente, del suo
ruolo - per il rapporto di complementarità tra le garanzie per essa
apprestate nella fase delle indagini preliminari e quelle
riconosciute alla parte civile nella fase successiva all'esercizio
dell'azione penale. Dal momento, cioè, che la persona offesa può
poi assumere, se danneggiata dal reato, il ruolo di parte civile, la
partecipazione all'assunzione di prove che nell'ambito delle fase
delle indagini preliminari è dato riconoscerle va funzionalmente
considerata come anticipazione di quanto ad essa spetterà una volta
che la costituzione di parte civile sarà stata formalizzata.
Questo collegamento funzionale e sistematico sta a base della
regola di cui all'art. 178, lettera c), e si esprime, tra l'altro,
nella previsione secondo cui, in tanto la sentenza di assoluzione
può essere fatta valere nei confronti del danneggiato nel successivo
giudizio di danno, in quanto costui sia stato posto in grado di
partecipare all'incidente probatorio su cui essa sia fondata (art.
404).
Appare perciò corretta - come rilevato in dottrina - l'adozione
di un criterio interpretativo che faccia ricorso alla normativa in
tema di parte civile ove la disciplina concernente la persona offesa
non risulti compiutamente delineata: e di conseguenza il silenzio
della norma impugnata circa la possibilità da parte di questa di
nominare un consulente tecnico nella perizia disposta con incidente
probatorio non può essere assunto come indice univoco di esclusione
di tale facoltà. Né maggiormente probante è l'attribuzione alle
sole "parti" di tale facoltà nella disciplina "statica" della
perizia (art. 225), dato che il termine "parti" è talvolta usato in
modo da ricomprendervi l'offeso dal reato, tanto nella delega (cfr.
le direttive nn. 10 e 48 dell'art. 2, concernenti la tutela delle
parti rispetto alle perizie e la proroga del termine per il
compimento delle indagini preliminari) quanto nella disciplina
codicistica sulla persona offesa (cfr. gli artt. 93, comma terzo, e
95, comma primo, in tema di intervento degli enti collettivi).
Se, dunque, i poteri della persona offesa sono funzionali alla
tutela anticipata dei diritti riconosciuti alla parte civile, essi
devono trovare adeguata espressione proprio nell'incidente
probatorio, dato che in esso si procede all'assunzione anticipata di
mezzi di prova destinati ad acquistare la forza probatoria propria
delle prove espletate in dibattimento (artt. 431 e 511) e perciò a
valere anche nei confronti della parte civile. Tale tutela sarebbe
invero evidentemente menomata se il legislatore, pur riconoscendo il
diritto alla persona offesa (e del suo difensore) a partecipare
all'assunzione della perizia (artt. 401, primo, terzo e quinto
comma), avesse poi privato tale partecipazione del suo nucleo
essenziale, costituito dalla possibilità di interloquire
nell'indagine tecnica attraverso il consulente.
4. - Una simile conclusione è, tuttavia, contraddetta anche sul
piano dell'interpretazione letterale dal disposto del quinto comma
dell'art. 401, che, stabilendo in via generale che "le prove sono
assunte con le forme stabilite per il dibattimento", rende chiaro che
le modalità di espletamento della perizia nell'incidente probatorio
sono quelle stesse che valgono per la fase dibattimentale: ivi
compresa, quindi, la facoltà della persona offesa - al pari della
parte civile - di parteciparvi mediante un consulente tecnico ai
sensi dell'art. 225. La limitazione che nel medesimo quinto comma è
introdotta - quanto alla proponibilità di domande alle persone
esaminate solo tramite il giudice - non fa che confermare l'ampiezza
della regola generale immediatamente precedente.
La facoltà della persona offesa di nominare un consulente tecnico
non è dunque menzionata nell'art. 401 perché ricompresa in tale
regola; ed il fatto che essa sia invece espressamente prevista per
gli accertamenti tecnici non ripetibili del P.M. - istituto analogo
alla perizia anticipata per struttura e funzione, ed i cui risultati
sono, come si è detto, parimenti probanti in dibattimento (art. 431)
- dipende dall'esservi solo in questa e non nell'altra ipotesi,
necessità di esplicitazione. Del resto, l'esclusione del consulente
tecnico di uno dei soggetti operanti nelle indagini preliminari
sarebbe in evidente contraddizione con l'ampiezza del ruolo
riconosciuto a tale figura dall'art. 233, ed in particolare con la
regola della partecipazione automatica alla perizia del consulente
già nominato posta nel secondo comma dal medesimo articolo.
Poiché dunque deve riconoscersi la facoltà della persona offesa
di partecipare anche attraverso un consulente tecnico alla perizia
disposta con incidente probatorio, la questione deve essere
dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 401 del codice di procedura
penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione
dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
circondariale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:559 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte