Sentenza n. 56/1957
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/04/1957 · relatore Mario Cosatti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Giunta provinciale, di
Bolzano con ricorso notificato il 22 ottobre 1956, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 9 novembre 1956 ed iscritto
al n. 64 del Registro ricorsi 1956, per conflitto di attribuzione sorto
a seguito del decreto 25 agosto 1956 con il quale il vice Commissario
del Governo dispose la sospensione dalle funzioni del Consiglio
comunale di Bressanone e la nomina di un Commissario straordinario per
la provvisoria amministrazione del Comune stesso.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato;
udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1957 la relazione del
Giudice Mario Cosatti;
uditi l'avv. Carlo Tinzl per la Provincia di Bolzano e il vice
avvocato generale dello Stato Marcello Frattini per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto 25 agosto 1956 il vice Commissario del Governo dispose,
ai sensi dell'art. 105 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, la
sospensione dalle funzioni del Consiglio comunale di Bressanone e la
nomina di un Commissario straordinario per la provvisoria
amministrazione del Comune stesso, nella considerazione che ricorrevano
motivi di urgente necessità in quanto il Consiglio era venuto a
trovarsi, nonostante tre successive sedute, nella impossibilità di
eleggere il Sindaco e la Giunta municipale, in violazione di un obbligo
di legge e determinando grave pregiudizio degli interessi del Comune.
Successivamente con decreto 10 ottobre 1956, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 263 del 18 ottobre 1956, il Presidente della
Repubblica, ritenuto che ricorrevano gravi motivi di ordine pubblico,
dispose, a norma degli articoli 323 del testo unico della legge
comunale e provinciale approvato con R. D. 4 febbraio 1915, n. 148, e
106 del R. D.L. 30 dicembre 1923, n. 2839, lo scioglimento del
Consiglio comunale di Bressanone e la nomina di un Commissario
straordinario per la provvisoria gestione del Comune medesimo.
A seguito dell'indicato decreto del vice Commissario del Governo,
il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, su conforme
deliberazione della Giunta stessa, ha proposto ricorso alla Corte
costituzionale per regolamento di competenza tra Stato e Provincia di
Bolzano.
Il ricorso è stato notificato il 22 ottobre 1956 al Presidente del
Consiglio dei Ministri e depositato il 9 novembre 1956 nella
cancelleria di questa Corte. Il giorno successivo, con il deposito in
cancelleria di deduzioni, il Presidente della Giunta provinciale di
Bolzano si è costituito in giudizio, con patrocinio dell'avvocato
Carlo Tinzl, elettivamente domiciliato in Roma.
Nei propri scritti la difesa, premesso che la legittimazione attiva
della Provincia nel presente giudizio trova fondamento nel disposto
degli artt. 39 e 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deduce che il
provvedimento del vice Commissario comporta invasione della sfera di
competenza della Provincia con erronea applicazione dell'art. 76 e
violazione dell'art. 48, n. 5, dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 5.
La difesa in particolare rileva:
a) il decreto 25 agosto 1956 del vice Commissario, che trae la sua
giustificazione da una situazione in atto, deve considerarsi quale
provvedimento a sé stante e non in connessione con il decreto di
scioglimento del Consiglio comunale;
b) il citato decreto, emesso in base all'art. 105 del R.D.L. 30
dicembre 1923, n. 2839, ha la stessa natura dei provvedimenti previsti
dagli artt. 19 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo
1934, n. 383, e 321 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148, determinando una
sostituzione-reggenza per supplire alla mancata attività e
funzionalità di organi ordinari;
c) tale sostituzione, con invio di un commissario per reggere
l'amministrazione di un Comune, è estrinsecazione del potere di
vigilanza, i cui lineamenti generali possono trarsi da varie norme
della legge comunale e provinciale e dal relativo regolamento; potere
di vigilanza che spetta agli organi cui è demandato per legge;
d) l'art. 48, n. 5, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige dispone che alla Giunta provinciale spetta non già il controllo
sugli atti di enti locali (locuzione usata, ad esempio, nell'art. 46
dello Statuto speciale per la Sardegna), ma la vigilanza e la tutela in
genere sulle amministrazioni dei comuni e degli altri enti locali, onde
non può sorgere dubbio che anche provvedimenti di
sostituzione-reggenza rientrino nella competenza della Giunta
provinciale, sfera di competenza che è stata appunto invasa dal
decreto del vice Commissario del Governo 25 agosto 1956;
e) l'impugnazione si riferisce a tutto il provvedimento e cioè
sia alla parte relativa alla sospensione del Consiglio comunale, sia a
quella concernente la nomina di un Commissario reggente; in via
subordinata, e in ogni caso, a quest'ultima parte del provvedimento.
Conclude la difesa chiedendo che la Corte voglia regolare in
conformità alle enunciate deduzioni la proposta questione di
competenza tra lo Stato e la Provincia di Bolzano.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocato generale dello Stato, si è costituito in giudizio
depositando in cancelleria il 10 novembre 1956 le proprie deduzioni.
L'Avvocatura dello Stato solleva anzitutto eccezione di
inammissibilità del ricorso, non avendo la Provincia di Bolzano
legittimazione attiva nel presente giudizio; in proposito si richiama
alle argomentazioni che sorreggono la sentenza di questa Corte n. 17
del 21 giugno 1956. Soggiunge che in ordine a tale eccezione
pregiudiziale vano sarebbe da parte della Provincia attribuire all'art.
42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la efficacia di operare una
estensione alle Provincie della facoltà di ricorso per conflitti di
attribuzione, in quanto tale facoltà non è prevista da alcuna norma
costituzionale.
Nel merito, l'Avvocatura:
a) premette che il procedimento seguito dalle Autorità
governative, se pur distinto in due tempi, deve ritenersi
sostanzialmente unico e che l'atto denunciato per conflitto di
attribuzione, quale provvedimento contingente e temporaneo, resta
superato e assorbito dal successivo decreto di scioglimento del
Consiglio comunale di Bolzano, emanato dal Presidente della Repubblica;
b) il problema verrebbe, da parte della difesa della Provincia,
spostato nel senso che l'attribuzione alla Giunta provinciale della
vigilanza e della tutela sulle amministrazioni dei comuni e in genere
degli enti locali avrebbe assorbito ed eliminato le potestà deferite
all'Autorità governativa dall'art. 323 del T.U. 1915 della legge
comunale e provinciale;
c) la situazione, per la quale sono intervenuti il vice Commissario
del Governo e il Capo dello Stato, riguarda una fase di formazione
della rappresentanza comunale, fase che è anteriore allo instaurarsi
di quella attività amministrativa su cui alla Giunta provinciale
compete l'esercizio della vigilanza e della tutela previste dall'art.
48, n. 5, dello Statuto speciale;
d) tale vigilanza e tale tutela, attribuite dal citato art. 48 non
solo nei riguardi delle amministrazioni dei comuni ma anche di quelle
degli altri enti locali, sono rivolte ad atti di gestione e non a
risolvere particolari situazioni di impossibilità funzionale.
L'Avvocatura dello Stato, concludendo, chiede che la Corte voglia
dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano
e, in via subordinata, voglia dichiararlo infondato.
Con memoria, depositata il 7 marzo 1957 nella cancelleria della
Corte, la difesa della Provincia replica alle argomentazioni
dell'Avvocatura dello Stato e, pur dichiarandosi edotta della più
recente sentenza di questa Corte n. 22 del 21 gennaio 1957, prospetta
alcune ulteriori considerazioni circa l'eccezione pregiudiziale di
inammissibilità, confidando che esse possano indurre la Corte a nuovo
esame della questione di cui trattasi.
Secondo il pensiero della difesa, nell'art. 1 della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sarebbe contenuta una delega al
legislatore ordinario di dettare norme per la prima attuazione delle
disposizioni costituzionali; figura nuova di delega, per la quale il
legislatore avrebbe avuto facoltà di emanare norme sulle forme, sui
limiti e sulle condizioni per l'esercizio delle funzioni della Corte
costituzionale. Ora, la legge n. 87 del 1953, che si baserebbe sulla
delega di cui sopra, avrebbe inteso con l'art. 42 di allargare i limiti
in materia di conflitti di attribuzione e di estendere anche alle due
Provincie di Bolzano e di Trento le facoltà concesse alla Regione. Né
si vedrebbe, dal punto di vista formale e procedurale, per quale motivo
alle Provincie in siffatti giudizi potrebbe riconoscersi soltanto la
legittimazione passiva e non anche legittimazione attiva.
Nel merito, la difesa della Provincia si richiama alle
argomentazioni e alle conclusioni già enunciate, insistendo sul
concetto che la formazione degli organi comunali è fatto di
amministrazione che rientra nel disposto del n. 5 dell'art. 48 dello
Statuto speciale.
Nella discussione orale il difensore del Presidente della Giunta
provinciale e il vice avvocato generale dello Stato illustrano le tesi
svolte negli scritti difensivi. Considerato in diritto :
Nel presente giudizio per conflitto di attribuzione tra la
Provincia di Bolzano e lo Stato, giudizio promosso con ricorso del
Presidente della Giunta provinciale, l'Avvocatura generale dello Stato
- come esposto in narrativa - ha sollevato eccezione di inammissiblità
del ricorso stesso per mancanza di legittimazione attiva da parte della
Provincia.
La Corte costituzionale ha già esaminato tale questione in
occasione dapprima di un giudizio di legittimità costituzionale di
legge dello Stato promosso dalla Provincia di Bolzano, di poi di un
giudizio per conflitto di attribuzione tra la Provincia di Trento e lo
Stato promosso dalla Provincia stessa.
Con sentenze n. 17 del 21 giugno 1956 e n. 22 del 21 gennaio 1957
è stato affermato che le Provincie della Regione Trentino-Alto Adige
hanno legittimazione attiva dinanzi a questa Corte nei casi indicati
nell'art. 82, ultimo comma, dello Statuto speciale adottato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e cioè di impugnativa di legge
regionale o di legge dell'altra Provincia, ma non anche legittimazione
attiva nei giudizi di legittimità costituzionale di leggi o atti
aventi forza di legge dello Stato o per regolamento di competenza nei
confronti dello Stato.
La difesa della Provincia, nel presente giudizio, deduce che
nell'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sarebbe da
ravvisarsi una delega al legislatore ordinario, in base alla quale la
legge 11 marzo 1953, n. 87, avrebbe inteso con l'art. 42 di estendere
anche alle Provincie di Bolzano e di Trento le facoltà riservate alla
Regione. Ma tale argomento non può condurre a modificare le
conclusioni alle quali è già pervenuta la Corte, poiché chiaro
appare che la ricordata legge costituzionale n. 1 del 1953 ha demandato
alla legge ordinaria (che è stata poi quella n. 87 del 1953) il
limitato compito di regolare la prima attuazione delle norme
costituzionali (Carta costituzionale e legge 9 febbraio 1948, n. 1) e
in tale circoscritto campo non possono evidentemente rientrare norme
che tocchino la sostanza stessa del processo costituzionale come
appunto quelle relative alla determinazione dei soggetti processuali.
La Corte pertanto non ritiene dipartirsi da quanto statuito nelle
sopra citate sentenze; per le ragioni che le sorreggono e che qui
vengono richiamate e confermate, reputa fondata l'eccezione di
inammissibilità del presente ricorso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul conflitto di attribuzione tra la Provincia di
Bolzano e lo Stato, sollevato dal Presidente della Giunta provinciale
in relazione al decreto del vice Commissario del Governo in data 25
agosto 1956, concernente la sospensione dalle funzioni del Consiglio
comunale di Bressanone e la nomina di un Commissario straordinario,
dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte