Sentenza n. 56/1959
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/11/1959 · relatore Giuseppe Branca
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della
deliberazione 15 dicembre 1938 del Comitato dei Ministri per le
finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, promossi
con le seguenti cinque ordinanze emesse dalla Commissione provinciale
delle imposte di Reggio Calabria (Sez. diritto), iscritte ai numeri 44,
45, 46, 47 e 48 del Registro ordinanze 1958 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 307 del 20 dicembre 1958:
1) ordinanza 22 novembre 1957 emessa su ricorso della Banca
popolare di Polistena e del Credito italiano contro l'Ufficio del
registro di Reggio Calabria;
2) ordinanza 13 dicembre 1957 emessa su ricorso del Credito
cooperativo calabrese e del Credito italiano contro l'Ufficio del
registro di Reggio Calabria;
3) ordinanza 15 novembre 1957 emessa su ricorso della Banca
industriale agricola di Taurianova e del Credito italiano contro
l'Ufficio del registro di Reggio Calabria;
4) ordinanza 15 novembre 1957 emessa su ricorso della Banca
popolare cooperativa di Palmi e del Credito italiano contro l'Ufficio
del registro di Reggio Calabria;
5) ordinanza 13 dicembre 1957 emessa su ricorso della Banca
popolare di Brancaleone e del Credito italiano contro l'Ufficio del
registro di Reggio Calabria.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1959 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello
Bronzini, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per la
Amministrazione finanziaria dello Stato.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Credito italiano, succursale di Reggio Calabria, a norma
dell'art. 85 R. D. 21 dicembre 1933, n. 1736, sull'assegno bancario e
circolare, con scrittura registrata il 19 novembre 1953, n. 2898,
affidava l'emissione di propri assegni circolari alla Banca industriale
agricola di Taurianova, sua corrispondente. Quest'ultima, in ossequio
alla deliberazione del Comitato dei Ministri delle finanze,
dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni del 15 dicembre 1938, a
garanzia della copertura degli assegni costituiva presso il Credito
italiano una cauzione, in titoli di Stato, di lire 3.050.000. Per la
registrazione della relativa scrittura la Banca agricola pagava su
questa somma la imposta fissa di cui all'art. 55, tariffa all. A, della
legge del registro; ma, in sede ispettiva, le fu addebitato un
supplemento di imposta di lire 31.825 perché l'atto, quale "deposito
in pegno", era soggetto ad imposta graduale in virtù dell'art. 58,
tariffa all. A, della legge del registro.
Il Credito italiano, succursale di Reggio Calabria, si oppose
ricorrendo il 30 agosto 1956 alla Commissione provinciale delle imposte
(Sez. diritto) di Reggio Calabria. Il ricorrente invocava un principio
fissato, in altra vertenza, dalla Commissione centrale, S. U.,
(decisione n. 21751 del 14 marzo 1951) e ribadito nella lettera 5
novembre 1952, n. 163006, del Ministero delle finanze: la garanzia
prestata dai corrispondenti bancari a norma della citata deliberazione
15 dicembre 1938 del Comitato dei Ministri deve ritenersi esecuzione di
un comando legislativo, contenuto nella predetta deliberazione, e
perciò il relativo atto è sottoposto alla imposta fissa ex art. 55
tariffa cit. e non già all'imposta graduale, di cui all'art. 59.
L'Ufficio del registro di Reggio Calabria replicava, con
raccomandata 19 novembre 1956 diretta alla Commissione provinciale,
richiamando la sentenza emessa frattanto dalla Cassazione in altra
causa (27 luglio 1955, n. 2415): tale sentenza affermava che la citata
deliberazione del Comitato dei Ministri 15 dicembre 1938, essendo stata
presa con esorbitanza dai limiti della delega legislativa, contenuti
nell'art. 36 della legge 7 marzo 1938, n. 141, non aveva forza di
legge; onde la garanzia, prestata dalla banca corrispondente in
ossequio a quella deliberazione, non poteva considerarsi adempimento
d'un obbligo legale: di conseguenza doveva essere soggetta ad imposta
graduale come ogni altro atto di cauzione, relativo a operazioni
bancarie, riconducibili alla libera volontà delle parti.
Posto ciò, la Commissione provinciale, chiamata a decidere, ha
ritenuto che la decisione del caso sia subordinata al superamento d'una
questione di legittimità costituzionale: infatti, a parere della
stessa Commissione, la deliberazione impugnata è stata presa dal
Comitato dei Ministri nell'esercizio delle facoltà legislative
delegategli dal predetto art. 36 legge 1938, n. 141: dunque, se il
Comitato dei Ministri, imponendo la cauzione alle banche
corrispondenti, ha rispettato i limiti di questa delega, l'imposizione
deriva da una norma di legge (legge delegata) ed è dovuta soltanto la
tassa fissa; se invece si accerta che la deliberazione è andata oltre
i limiti contenuti nel citato art. 36, essa non ha forza legislativa:
ne consegue che la cauzione prestata in ossequio alla deliberazione in
oggetto non risulta più imposta dalla legge e pertanto è soggetta a
imposta graduale.
D'altra parte, che nel caso ci possa essere stato eccesso rispetto
alla delega risulta, a parere della stessa Commissione provinciale, da
un rilievo già fatto nella citata sentenza della Cassazione: l'art. 36
legge 1938 attribuisce al Comitato dei Ministri poteri relativi alle
garanzie che devono essere prestate dagli istituti direttamente
autorizzati all'emissione di assegni; invece la deliberazione impugnata
riguarda le garanzie che si prestano, dalle banche corrispondenti, a
quegli istituti autorizzati.
Poiché il conoscere se c'è stato o meno rispetto dei limiti
contenuti nella legge di delega le è sembrato problema pregiudiziale
ai fini della decisione, la Commissione prov. imp. di Reggio Calabria
con ordinanza 15 novembre 1957 ha proposto questione di legittimità
costituzionale e rimesso gli atti a questa Corte: ciò perché - ha
precisato la Commissione - è di competenza della Corte costituzionale
anche il giudizio relativo al c. d. eccesso di delega, pur se riguarda
leggi anteriori all'entrata in vigore della Costituzione.
Si sono costituiti in giudizio avanti questa Corte il Ministero
delle finanze e l'Ufficio del registro di Reggio Calabria,
rappresentati e difesi dall'Avvocato generale dello Stato; il quale
depositava le proprie deduzioni il 5 dicembre 1958, sostenendo che la
questione promossa dall'ordinanza della Commissione provinciale di
Reggio Calabria è inammissibile dinanzi alla Corte costituzionale:
infatti la deliberazione impugnata non fu presa nell'esercizio dei
poteri conferiti al Comitato dei Ministri coll'art. 36 legge 1938, n.
141; ma si pone esplicitamente come norma integrativa dell'art. 86 R.
D. 1933, n. 1736, sull'assegno bancario e circolare: perciò è un
atto regolamentare, espressione d'una potestà che deriva dalla
particolare supremazia riconosciuta dalla legge all'autorità
amministrativa.
Del resto - prosegue l'Avvocatura generale dello Stato - neanche le
deliberazioni prese nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 36
legge 1938, n. 141, sono leggi delegate. Infatti: 1) quanto alla forma,
i relativi atti non sono stati emanati con regio decreto e non hanno un
numero d'ordine; 2) rispetto alla sostanza, le funzioni attribuite al
Comitato ministeriale dal predetto art. 36 presentano carattere
eminentemente amministrativo: il secondo comma di quell'articolo
conferisce, sì, una potestà normativa in materia di assegni
circolari; ma niente esclude che si sia riferito alla emanazione di
norme secondarie, cioè di norme di esecuzione "aventi lo scopo di
dettare una regolamentazione dettagliata della materia, già
disciplinata dalla legge ". Altrettanto varrebbe per la deliberazione
impugnata, benché questa non abbia la sua fonte nel citato art. 36
legge 1938, n. 141.
2. - In ciascuna delle altre quattro cause i fatti si sono svolti
press'a poco allo stesso modo e le tesi degli uffici e della
Commissione imposte sono state e sono identiche a quelle relative alla
causa predetta.
Alla Banca popolare di Polistena la emissione degli assegni veniva
affidata dal Credito italiano con scrittura reg. il 25 marzo 1954, n.
5474; versata la imposta fissa di registrazione su un ammontare di
L.950.000, in sede ispettiva fu iscritto supplemento di L. 9.795
all'art. 26455 A. C. La Banca popolare si oppose con ricorso pervenuto
il 18 ottobre 1956 alla Commissione prov. imp. di Reggio Calabria.
Questa ha emesso ordinanza di rimessione degli atti alla Corte
costituzionale il 22 novembre 1957.
Si sono costituiti in giudizio avanti questa Corte il Ministero
delle finanze e l'Ufficio del registro di Reggio Calabria rappresentati
e difesi dall'Avvocato generale dello Stato, il quale ha depositato le
proprie deduzioni il 5 dicembre 1958.
3. - Alla Banca popolare cooperativa di Palmi la emissione degli
assegni era affidata dal Credito italiano con scrittura registrata il 2
giugno 1954, n. 3702; versata la imposta di registrazione su un
ammontare di L. 600.000, in sede ispettiva fu iscritto supplemento di
L.62.000 all'art. 26469 A. C. La Banca popolare coop. di Palmi si
oppose con ricorso pervenuto il 20 ottobre 1956 alla stessa Commissione
prov. imposte. Questa ha emesso ordinanza di rimessione alla Corte
costituzionale il 15 novembre 1957. Si sono costituiti in giudizio
avanti questa Corte il Ministero delle finanze e l'Ufficio del registro
di Reggio Calabria, rappresentati e difesi dall'Avvocato generale dello
Stato che ha depositato le proprie deduzioni il 5 dicembre 1958.
4. - Al Credito coop. calabrese di Reggio Calabria l'emissione
degli assegni fu affidata dal Credito italiano con scrittura registrata
il 2 novembre 1953, n. 2533; in sede ispettiva sullo importo fisso fu
iscritto supplemento di L. 12.400 all'art. 26402, A. C. Il Credito
italiano e il Credito coop. calabrese ricorsero, con atti pervenuti
rispettivamente il 30 agosto 1956 e il 27 settembre 1956, alla stessa
Commissione prov. imp. che ha emesso ordinanza di rimessione alla Corte
costituzionale il 13 dicembre 1957. Si sono costituiti in giudizio
avanti questa Corte il Ministero delle finanze e l'Ufficio del registro
di Reggio Calabria, rappresentati e difesi dall'Avvocato generale dello
Stato, che ha depositato le proprie deduzioni il 5 dicembre 1958. Ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto 5
dicembre 1958.
5. - Altrettanto è accaduto alla Banca popolare di Brancaleone: la
scrittura relativa agli assegni e alla cauzione fu registrata il 9
dicembre 1953, n. 3299; il supplemento iscritto in sede ispettiva,
all'art. 26417, è di L.59.650; il ricorso del Credito italiano
pervenne il 21 settembre 1956 e ricorse anche, con atto pervenuto il 5
ottobre 1956, la stessa Banca popolare di Brancaleone; la Commissione
provinciale imposte di Reggio Calabria ha emesso ordinanza di
rimessione alla Corte costituzionale il 13 dicembre 1957. Si sono
costituiti in giudizio avanti questa Corte il Ministero delle finanze e
l'Ufficio del registro di Reggio Calabria, rappresentati e difesi
dall'Avvocato generale dello Stato, che ha depositato le proprie
deduzioni il 5 dicembre 1958. Ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei Ministri con atto 5 dicembre 1958. Considerato in diritto :
1. - Le cinque cause, che sono state congiuntamente discusse,
poiché hanno per oggetto la stessa questione, devono essere decise con
un'unica pronuncia.
2. - Bisogna stabilire innanzi tutto se la deliberazione impugnata
sia un atto legislativo o comunque avente forza di legge.
La deliberazione, presa dal Comitato dei Ministri per le finanze,
per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni il 15 dicembre
1938, non fu un atto concreto, ma racchiude sicuramente una norma: essa
contiene un precetto di carattere generale da valere in tutti i casi in
cui si verificano determinate circostanze (le banche corrispondenti
devono prestare cauzione in tutti i casi nei quali sia loro affidata
l'emissione d'assegni circolari d'altra banca).
3. - Dato ciò, per accertare se la deliberazione sia un atto
legislativo o un atto regolamentare, l'esame del suo contenuto, è come
ovvio, si rivelerebbe di per sé insufficiente: infatti, ammesso che
l'obbligo di prestare la garanzia costituisse innovazione rispetto alle
leggi preesistenti, nulla esclude che la deliberazione, con la quale
era posto, fosse tuttavia un atto strettamente amministrativo;
viceversa, ammesso che quell'obbligo non abbia di fatto apportato
innovazioni sostanziali e quindi rientrasse nei limiti della
legislazione vigente, ciò non toglie che, almeno potenzialmente,
potesse avere forza di legge. Occorre dunque considerare, più che la
norma, l'atto che la contiene e l'autorità, che nel 1938 lo ha emesso.
L'organo, che prese la deliberazione impugnata, è il Comitato dei
Ministri delle finanze, dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni
presieduto dal Capo del governo; ma il Comitato dei Ministri non era il
"governo", al quale soltanto era attribuita, dall'art. 3 della legge 31
gennaio 1926, n. 100, la potestà di emanare decreti legislativi. È
veto che la norma contenuta nel citato art. 3 era derogabile e perciò
niente escludeva che una legge attribuisse la potestà legislativa ad
organi diversi dal governo; ma a tale scopo, specialmente dopo l'art.
12 legge 9 dicembre 1928, n. 2693, che dava carattere costituzionale a
quella norma, sarebbe occorsa una deroga esplicita: cosa che non
risulta sia avvenuta con la legge 7 marzo 1938, n. 141, con cui si
costituiva il detto Comitato dei Ministri e gli si attribuivano poteri
nel campo del risparmio e del credito.
Inoltre, ad escludere che la deliberazione impugnata fosse un atto
avente forza di legge depone anche il fatto che non fu emanata con
decreto reale, com'era la regola (v. citato art. 3, legge 31 gennaio
1926, n. 100). Non solo, ma non fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
e non ebbe un numero d'ordine: l'unico documento ufficiale che la
contiene è un registro custodito presso la Banca d'Italia. Non è
facilmente ammissibile che si omettesse la pubblicazione d'un atto al
quale si volesse imprimere forza di legge.
4. - Alcuni dei precedenti rilievi perderebbero parte del loro
valore se risultasse che la deliberazione del 1938 è stata presa
nell'esplicazione di poteri delegati con l'art. 36 legge 7 marzo 1938,
n. 141, e che questo articolo conteneva una delega di potestà
legislativa: in tal caso si potrebbe dire che il Comitato dei Ministri
esercitava funzioni legislative in virtù di una legge di delega, anche
se poi non si è curato di dare al suo atto la forma dovuta. Senonché
manca la certezza che il citato art. 36 delegasse l'esercizio di
potestà legislativa al Comitato dei Ministri: nel secondo comma gli
attribuiva la facoltà di disciplinare la emissione di assegni
circolari anche in deroga a quanto disposto dall'art. 11 R. D. L. 7
ottobre 1923, n. 2283; ma un atto amministrativo che può derogare a
una norma legislativa non è, per ciò solo, un atto avente forza di
legge; perché sia tale occorre inoltre che non vi si possa derogare se
non con un altro atto avente forza di legge: e non risulta che le
deliberazioni del Comitato dei Ministri avessero un simile valore.
Ma soprattutto è da rilevare che la deliberazione impugnata non fu
presa nell'esercizio dei poteri conferiti al Comitato dei Ministri dal
citato art. 36: infatti essa non contiene alcun richiamo a questa
norma; ma afferma esplicitamente di dettare una norma integrativa
dell'art. 85 d'altra legge, e cioè del R. D. 21 dicembre 1933, n.
1736, che consente di affidare a banche corrispondenti la emissione di
assegni circolari (la pretesa norma di delegazione, cioè il citato
articolo 36, si riferisce invece alla emissione di assegni da parte di
banche non corrispondenti). Dunque la funzione dell'atto era, almeno
nella lettera, quella di dare esecuzione al R. D. 21 dicembre 1933, n.
1736, disciplinandone l'attuazione pratica: che poi l'atto sia rimasto
nei limiti della legge da eseguire o li abbia illegittimamente
valicati, è un'indagine che non rientra nella competenza di questa
Corte.
Infine, la legge istitutiva del Comitato dei Ministri ha conferito
a quest'ultimo anche poteri normativi diversi da quelli che essa stessa
gli ha dato nell'art. 36. Basta leggere l'art. 14 che gli attribuisce
tutte le funzioni già spettanti ai Ministri delle finanze,
dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni e concernenti la
materia del risparmio e del credito: questo articolo quindi gli dava un
potere discrezionale e, così, implicitamente una potestà
regolamentare nell'ambito di quelle materie. La deliberazione
impugnata, poiché tace dell'art. 36, è perciò esercizio dei poteri
derivanti dall'art. 14: non è senza significato che la legge, in cui
esso è contenuto, richiami nel preambolo, insieme con altri, proprio
quel R. D. 21 dicembre 1933, n. 1736, di cui la deliberazione impugnata
vuol essere esplicitamente una integrazione.
Anche sotto questo profilo la deliberazione del Comitato dei
Ministri del 15 dicembre 1938 apparisce come un atto che non aveva né
intendeva avere forza di legge, e pertanto il giudizio di legittimità
su di essa è sottratto alla competenza di questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei procedimenti indicati in
epigrafe:
dichiara inammissibile la questione, proposta con le ordinanze
della Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di
Reggio Calabria, sulla legittimità costituzionale della deliberazione
15 dicembre 1938 del Comitato dei Ministri per le finanze, per
l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1959.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1959:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte