Sentenza n. 56/1960
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/07/1960 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 4legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4324, promosso con
ordinanza emessa il 28 luglio 1959 dal Tribunale di Rovigo nel
procedimento civile vertente tra Rance' Maurizio e l'Ente per la
colonizzazione del delta padano, iscritta al n. 104 del Registro
ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 239 del 3 ottobre 1959.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita, nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1960, la relazione del
Giudice Antonio Manca;
uditi l'avvocato Mario Moschella, per Rance' Maurizio, e il
sostituito avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Ente per la
colonizzazione del delta padano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1952,
n. 4324 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1953, n.
19), in applicazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841
(legge stralcio), fu approvato il piano particolareggiato di
espropriazione n. 341/1 del 26 agosto 1952, compilato dall'Ente per la
colonizzazione del delta padano, nei confronti del sig. Rance'
Maurizio, relativo ai terreni situati in località Valle dell'Oca, nel
Comune di Taglio di Po (provincia di Rovigo); e fu disposto il
trasferimento a favore di detto Ente di ettari 48. 43. 76 per un
reddito dominicale di lire 26.475,62.
Nel corso del giudizio, promosso davanti al Tribunale di Rovigo dal
Rance' con citazione del 19 settembre 1953 per ottenere la restituzione
dei terreni che egli assumeva essere stati illegittimamente espropriati
ed il risarcimento dei danni, il Tribunale, con ordinanza del 27
febbraio 1956, riferendosi all'eccezione dedotta dall'attore (il quale
riteneva che per lo scorporo si era tenuto conto di dati catastali
materialmente errati), sollevò la questione di legittimità
costituzionale del decreto anzidetto. Rilevò al riguardo che il
giudizio non poteva essere definito indipendentemente dalla risoluzione
della questione predetta, e che questa non poteva ritenersi
manifestamente infondata.
La Corte costituzionale, peraltro, con ordinanza n. 76 del 16
maggio 1957, dispose la restituzione degli atti al Tribunale,
osservando che non era stato motivato il giudizio sulla rilevanza, e
che questa omissione, per particolarità della fattispecie, comportava
incertezze sull'oggetto stesso del giudizio. Precisò che il
riferimento dell'ordinanza del Tribunale alle deduzioni dell'attore non
consentiva di integrare la motivazione, perché non erano stati
depositati i fascicoli di parte, il fascicolo della espropriazione, gli
atti relativi alla revisione catastale, in relazione alla quale era
stata emessa la decisione della Commissione censuaria centrale del 20
dicembre 1954, n. 2785, di annullamento senza rinvio delle decisioni
delle Commissioni comunale e provinciale, gli estratti catastali
anteriori e successivi alla decisione della Commissione centrale, il
fascicolo del procedimento davanti alle predette Commissioni, nonché
la certificazione dell'Ufficio delle imposte di Rovigo circa i dati
catastali utilizzati per le imposte.
Riassunta la causa davanti al giudice di merito, il Rance' chiese
che, uniformandosi alla pronunzia della Corte costituzionale, il
Tribunale, integrata la precedente ordinanza con la necessaria
motivazione, trasmettesse di nuovo gli atti a questa Corte.
L'Avvocatura dello Stato invece, in rappresentanza dell'Ente di
riforma, chiese che il Tribunale dichiarasse inammissibile,
improponibile, o comunque infondata la domanda attrice.
Con altra ordinanza del 28 luglio 1959 il Tribunale di Rovigo
rilevò che il piano particolareggiato n. 341/1 era stato compilato
dall'Ente espropriante in base ai dati catastali accertati nel 1945
dall'ufficio tecnico erariale, annullati dalla Commissione centrale,
con la decisione precedentemente indicata, per violazione dell'art. 124
del regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153, sulla conservazione del
nuovo catasto dei terreni; che, secondo l'assunto del Rance', tenuto
conto del classamento anteriore alle variazioni illegittimamente
apportate nel 1945, il reddito complessivo della sua proprietà
terriera e quello medio per ettaro, non avrebbero consentita
l'espropriazione; e che, per conseguenza, il decreto di scorporo
sarebbe illegittimo per eccesso di delega. Rilevò, altresì, il
Tribunale che erano stati acquisiti gli elementi richiesti da questa
Corte e che la controversia non poteva essere definita
indipendentemente dalla risoluzione della questione di
costituzionalità. Dispose pertanto che gli atti fossero di nuovo
trasmessi a questa Corte.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata e, dopo le prescritte
comunicazioni, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3
ottobre 1959, n. 239.
Si sono costituiti in questa sede il Rance', rappresentato dagli
avvocati Mario Degan e Antonino Fazio, che hanno depositato le
deduzioni il 22 ottobre 1959 e dall'avvocato Mario Moschella che ha
depositato la memoria il 26 maggio 1960. Si è pure costituito l'Ente
per la colonizzazione del delta padano, rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha depositato le deduzioni il 10 settembre
1959. Ed è anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
aderendo alle conclusioni dell'Ente per il delta padano.
La difesa dell'espropriato deduce che, in seguito alla decisione
della Commissione censuaria centrale, già ricordata, i dati catastali
derivanti dagli accertamenti eseguiti d'ufficio nel 1945, notificati
all'interessato il 10 novembre 1952, dovrebbero considerarsi, ai fini
dell'espropriazione, privi di efficacia giuridica, con la conseguenza
che, dovendosi tener conto dei dati precedenti alle accennate
variazioni, la proprietà del Rance' sarebbe esente
dall'espropriazione. Chiede, pertanto, che si dichiari l'illegittimità
del decreto di espropriazione del 28 dicembre 1952.
L'Avvocatura dello Stato osserva preliminarmente che neppure la
nuova ordinanza del Tribunale sarebbe ritualmente emanata, in quanto il
giudice del merito, attenendosi alle conclusioni dell'attore, sopra
riferite, si sarebbe limitato ad integrare (in ipotesi) la precedente
ordinanza, in relazione alla dedotta illegittimità delle variazioni
catastali, senza tenere nel dovuto conto le controdeduzioni esposte a
difesa dell'Ente, nel senso che la controversia dovesse ormai ritenersi
risoluta in relazione alla giurisdizione di questa Corte, tralasciando
di riesaminare se la questione di costituzionalità fosse tuttora
rilevante e non manifestamente infondata. Riesame che, rispetto
all'ordinanza precedentemente emanata, il Tribunale avrebbe dovuto
compiere con piena autonomia, dopo il rinvio degli atti da parte di
questa Corte. La quale, si aggiunge, esercitando il controllo di
carattere formale sull'atto introduttivo del giudizio in questa sede,
ne avrebbe bensì constatata l'inidoneità a promuovere il giudizio
stesso, perché non era stato adeguatamente compiuto l'accertamento
sulla rilevanza demandata esclusivamente al giudice del merito. Ma da
ciò non deriverebbe alcuna limitazione per detto giudice ai fini del
riesame cui si è accennato, per il caso che la situazione processuale
avesse subito modificazioni tali da far ritenere superata la questione
di costituzionalità.
Comunque, fa notare ancora l'Avvocatura, la nuova ordinanza emessa
dal Tribunale, avrebbe soltanto formalmente, ma non nella sostanza,
ottemperato alla richiesta di questa Corte. Dato, infatti, che oggetto
del giudizio di merito era la illegittimità di una legge
provvedimento, il giudizio sulla rilevanza si sarebbe dovuto riferire
in particolare anche all'interesse ad agire da parte dell'espropriato.
Onde il Tribunale (con indagine propria e non riferendosi alle
conclusioni dell'attore) avrebbe dovuto accertare se e in qual misura,
dalla dedotta erroneità dei dati catastali, fosse derivata la
illegittimità totale o parziale del decreto di scorporo.
Nel merito, la difesa dell'Ente di riforma premette che, riguardo
alla proprietà del sig. Rance', era stato pubblicato, precedentemente
al 31 dicembre 1951, un piano di espropriazione n. 236/1; che, contro
detto piano l'interessato presentò reclamo; reclamo che fu accolto
dall'Ente, il quale, in base all'art. 2, n. 3, della legge 2 aprile
1952, sostituì il piano originario con un nuovo piano n. 341/1,
riferentesi a terreni diversi da quelli compresi nel piano precedente.
Si aggiunge che il Rance' produsse reclamo il 3 ottobre 1952, contro il
nuovo piano deducendo che il classamento e l'estimo catastale sarebbero
errati, poiché introdotti come variazioni a decorrere dal 1946, senza
che se ne fosse data comunicazione all'interessato, a norma dell'art.
125 del regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153, e che, quindi, si
sarebbe dovuto tener conto dei dati catastali iscritti precedentemente
alla predetta variazione.
Disatteso tale reclamo fu emanato il decreto di espropriazione, di
cui la difesa dell'Ente sostiene la legittimità con le seguenti
argomentazioni. In base alle disposizioni degli artt. 4 e 6 della legge
21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), l'Ente espropriante deve
attenersi ai dati catastali risultanti alla data della compilazione del
piano, non avendo né potere, né obbligo di accertare se le operazioni
dell'Ufficio tecnico erariale siano state o no regolarmente eseguite.
Il sistema della riforma fondiaria sarebbe fondato necessariamente su
elementi fissi ed immutabili, dovendosi ritenere tutta la proprietà
terriera cristallizzata al 15 novembre 1949, per quanto attiene alla
titolarità, e al momento della compilazione dei piani, per quanto
attiene alle risultanze catastali circa il classamento. Ciò
deriverebbe logicamente dalla disposizione dell'art. 6 della legge n.
841, il quale, ai fini della determinazione della quota di scorporo,
per il classamento non ammette altro ricorso, da parte dell'Ente
espropriante e del proprietario espropriato, se non quello davanti alla
Commissione censuaria centrale, nelle zone dove sono in vigore i vecchi
catasti. Donde deriverebbe, secondo l'Avvocatura, in via generale, che
qualsiasi variazione dei dati catastali successiva alle date anzidette
non potrebbe avere alcuna influenza ai fini della riforma fondiaria,
anche perché le leggi che la disciplinano, stabiliscono dei termini
perentori entro i quali gli scorpori devono essere effettuati. E
deriverebbe, in particolare, per quanto riguarda l'attuale
controversia, che la decisione della Commissione potrebbe costituire
titolo per un eventuale rimborso dell'imposta fondiaria, ma non avrebbe
alcuna influenza relativamente alle operazioni di scorporo e, quindi,
sulla legittimità del decreto ora impugnato. Dovendosi pure tener
presente, si aggiunge, che la procedura di espropriazione si sarebbe
svolta e si sarebbe compiuta prima della pronuncia della Commissione
centrale; decisione che, in ogni modo, sarebbe stata emessa a seguito
di ricorso proposto ai sensi e per gli effetti del regolamento dell'8
dicembre 1938, sopra ricordato, e non già in base allo speciale
ricorso preveduto dall'art. 6 della legge 1950, n. 841.
L'Avvocatura dello Stato, pertanto, ricordando anche la
giurisprudenza di questa Corte in ordine all'importanza della data del
15 novembre 1949, per ciò che riguarda l'applicazione delle leggi
sulla riforma fondiaria, conclude chiedendo che si dichiari
inammissibile o comunque infondata la questione di legittimità
costituzionale ora sollevata.
Nella memoria la difesa dell'espropriato, circa le osservazioni
dedotte in via preliminare dall'Avvocatura, sostiene che il Tribunale,
nella seconda ordinanza, a differenza della prima, avrebbe
adeguatamente motivato circa la rilevanza, eliminando ogni incertezza
circa l'oggetto del giudizio in questa sede, trasmettendo anche i
documenti richiesti da questa Corte; e ponendo, quindi, anche in luce
l'interesse dell'espropriato alla risoluzione della questione di
costituzionalità.
Quanto al merito insiste nella tesi che la proprietà del Rance',
se non si fosse tenuto conto delle variazioni castastali apportate nel
1945, sarebbe immune dal procedimento di scorporo.
Alle argomentazioni della difesa dell'Ente obietta poi che, quando
fu compilato il piano particolareggiato, l'Ente di riforma, data la
revisione dei piani effettuati per altri proprietari, non avrebbe
ignorato che i calcoli in base ai quali fu determinata la quota di
scorporo sarebbero giuridicamente inefficienti. Non avrebbero perciò
rilievo nella specie le osservazioni circa la insindacabilità dei dati
catastali, la scadenza dei termini stabiliti per la compilazione del
piano e per l'emanazione del decreto di espropriazione e circa la non
influenza della decisione emessa dalla Commissione censuaria centrale
successivamente al decreto stesso. Secondo la difesa del Rance',
invece, ai fini della legittimità dello scorporo e dato il sistema
della legge n. 841 del 1950, sarebbe rilevante l'accertamento obiettivo
circa l'erroneità giuridica dei dati iscritti nel catasto,
indipendentemente dal tempo in cui tale errore sarebbe stato
riconosciuto e dai soggetti ai quali tale errore sarebbe addebitabile.
E si aggiunge che, mentre sarebbe da escludere una efficacia
retroattiva delle variazioni dei dati catastali intervenute
successivamente all'emanazione del decreto di espropriazione, lo stesso
non potrebbe, invece, ritenersi nella specie, dato che, in base alla
decisione della Commissione censuaria centrale, l'arbitraria variazione
dei dati sarebbe priva di valore giuridico, e che, quindi, i dati
anteriori si dovrebbero ritenere come non modificati ai fini dello
scorporo. Si tratterebbe, quindi, non già di annullamento delle
variazioni anzidette, bensì della loro giuridica inesistenza.
Né ciò contrasterebbe con la giurisprudenza di questa Corte, la
quale avrebbe bensì affermato che alla data del 15 novembre 1949
occorre riferirsi per stabilire la consistenza della proprietà da
espropriare, ma non avrebbe ritenuto, altresì, che se i dati iscritti
nel catasto a tale data fossero meramente apparenti e giuridicamente
inesistenti, tale situazione non avrebbe rilevanza al fine di ritenere
illegittima la espropriazione. Considerato in diritto :
I rilievi dedotti preliminarmente dall'Avvocatura dello Stato,
riguardo all'ordinanza emessa il 28 luglio 1959 dal Tribunale di
Rovigo, non hanno fondamento.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il giudizio
sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale per la
definizione della controversia principale, è devoluto all'esclusiva
competenza del giudice del merito. Onde l'ordinanza, con la quale viene
proposta la questione stessa, può essere sindacata da questa Corte
soltanto sotto l'aspetto formale della mancanza o della insufficienza
della motivazione. Di guisa che quando riscontrando un difetto del
genere, la Corte ritiene di dover rinviare gli atti al predetto giudice
perché adempia all'obbligo di un'adeguata motivazione, e perché, come
nella specie, trasmetta anche i documenti ritenuti necessari per
decidere la questione di costituzionalità, accerta implicitamente -
il che rientra, ovviamente, nella sua competenza - che l'ordinanza di
trasmissione degli atti, nei termini nei quali è stata redatta, non si
appalesa idonea a instaurare ritualmente il giudizio in questa sede.
È chiaro, perciò, che, verificandosi una tale situazione, il
giudice del merito, data la competenza che la legge gli attribuisce al
riguardo, è libero di riesaminare la rilevanza e la eventuale
manifesta infondatezza della questione con piena autonomia, non essendo
vincolato né dalla precedente ordinanza, né da quella emanata dalla
Corte costituzionale. Ma, appunto in relazione a tale autonomia, non si
può nella specie fondatamente muovere censura al Tribunale di Rovigo,
se ha disatteso le conclusioni definitive di merito proposte dalla
difesa dell'Ente per il rigetto della domanda attrice, e se, invece,
ritenendo tuttora persistente la rilevanza delle questione di
costituzionalità, ha pronunciato una seconda ordinanza, ed ha
trasmesso di nuovo a questa Corte gli atti con i documenti richiesti.
Ordinanza che deve ritenersi soddisfi alle esigenze della motivazione
(necessaria, com'è noto, soltanto per la rilevanza), poiché ha
precisato che l'illegittimità costituzionale del decreto di scorporo,
per eccesso di delega, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre
1950, n. 841, deriverebbe dal fatto che il piano particolareggiato n.
341/1, sarebbe stato compilato in base ad accertamenti catastali
eseguiti dall'Ufficio tecnico erariale di Rovigo nel 1945, annullati
dalla Commissione censuaria centrale con decisione del 20 dicembre
1954, n. 2785. Ed ha, altresì, posto in luce l'interesse ad agire
dell'espropriato, posto che questi sostiene che, se non si fosse tenuto
conto dell'accennata variazione, la sua proprietà terriera sarebbe
stata immune dall'espropriazione.
Né, come assume l'Avvocatura dello Stato, per accertare la
sussistenza dell'interesse ad agire, il Tribunale avrebbe dovuto in
definitiva pronunciarsi sul torto subito dall'espropriato per effetto
della dedotta violazione della legge di delega. Poiché se ciò fosse
esatto, è chiaro che, per decidere la questione sollevata con
l'ordinanza, si dovrebbe attendere non soltanto la definizione della
causa principale da parte del Tribunale, ma altresì la formazione del
giudicato. Il che, come ha già chiarito questa Corte con la sentenza
n. 10 del 1959, è contrario al sistema che regola i giudizi di
legittimità costituzionale in via incidentale. Nei quali la decisione
della questione di costituzionalità, una volta ritenuta, come nel
caso, rilevante e non manifestamente infondata con ordinanza del
giudice del merito, deve essere decisa quale che sia in definitiva la
pronunzia sulla pretesa dell'attore dedotta nel giudizio principale, da
cui, come è noto, il giudizio sulla legittimità costituzionale resta
del tutto indipendente.
Nel merito, la questione si concreta nell'esaminare se, come
sostiene la difesa dell'espropriato, possa ritenersi illegittimo, per
l'inosservanza dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, il
decreto di scorporo, in quanto ha approvato il piano particolareggiato
di espropriazione, compilato su dati catastali iscritti a seguito delle
variazioni apportate d'ufficio nel 1945, senza che ne fosse stata data
notizia all'interessato, essendo state a lui notificate il 10 novembre
1952, posteriormente cioè al deposito del piano particolareggiato
effettuato il 26 agosto 1952. Contro i quali accertamenti l'espropriato
aveva, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, proposto
ricorso ai competenti organi giurisdizionali, ai sensi dell'art. 125,
secondo comma, del regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153, per la
conservazione del nuovo castato sui terreni.
A sostegno della legittimità del decreto l'Ente, come si è già
accennato, osserva che il sistema delle leggi sulla riforma fondiaria
(dato anche che le operazioni inerenti allo scorporo devono compiersi
entro i brevi e perentori termini stabiliti per l'esercizio della
delega) è fondato necessariamente su elementi fissi e immutabili,
cioè sulle risultanze catastali alla data del 15 novembre 1949, per
quanto riguarda la titolarità della proprietà terriera, e, alla data
della compilazione del piano, per ciò che attiene al classamento dei
terreni da espropriare. Con la conseguenza che qualsiasi variazione
apportata successivamente a tali date non potrebbe essere opposta
all'Ente incaricato dell'espropriazione; il quale, d'altra parte, non
avrebbe né potere né obbligo di sindacare la regolarità degli
accertamenti effettuati dall'Ufficio tecnico erariale. Nessuna
influenza, quindi, potrebbe spiegare nella specie la decisione della
Commissione censuaria centrale che, accogliendo il ricorso del Rance',
ha annullato senza rinvio la decisione della Commissione provinciale,
tanto più che il procedimento, che ha dato luogo alla pronunzia, si è
svolto e definito nell'ambito delle disposizioni del regolamento del
1938 sopra citato, e non già ai sensi e per gli effetti stabiliti
dall'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Il quale articolo,
nell'ultimo comma, stabilisce altresì che, al di fuori dei casi
previsti nel primo comma (riguardante le zone dove sono in vigore i
vecchi catasti), non è ammesso alcun altro ricorso per la
determinazione della qualità e classe dei terreni ai fini della quota
di scorporo contro le risultanze del catasto. Queste osservazioni non
possono ritenersi fondate.
La Corte costituzionale, con numerose sentenze, ha già chiarito
che la data del 15 novembre 1949 ha importanza fondamentale nel sistema
delle leggi sulla riforma fondiaria. A tale data, infatti, si deve aver
riguardo sia per determinare la superficie della proprietà terriera
appartenente a singole persone o società, ai sensi dell'art. 2 della
legge 12 maggio 1950, n. 230 (cosidetta legge Sila), sia per accertare
la consistenza della proprietà stessa in base all'art. 4 della legge
21 ottobre 1950, n. 841 (cosidetta legge stralcio). Consistenza che,
come ha ulteriormente ribadito la sentenza n. 70 del 1958, deve
intendersi riferita non soltanto all'estensione e titolarità della
proprietà terriera, ma anche alla qualità e alla classe dei terreni.
È però da notare che, con le sentenze nn. 8 e 10 del 1959,
sebbene il piano di espropriazione fosse stato compilato in base ai
dati risultanti dal catasto alla data del 15 novembre 1949, si è,
tuttavia, dichiarata la illegittimità del decreto di scorporo, in
quanto vi erano state comprese zone di terreno che, contrariamente alle
risultanze anzidette, non appartenevano al soggetto colpito
dall'espropriazione. E si è ritenuta, altresì (sentenza n. 17 del
1960), l'efficacia retroattiva, a favore del titolare dei beni, delle
variazioni catastali in diminuzione apportate dall'ufficio tecnico
erariale nel 1950, in accoglimento di una richiesta di verificazione
straordinaria inoltrata dal proprietario prima del 15 novembre 1949.
Ora, per quanto riguarda l'attuale controversia, la Corte è
d'avviso che, data la particolare situazione verificatasi, non possa
disconoscersi che le risultanze catastali, quali si presentavano al 15
novembre 1949, non potevano costituire base legittima per la formazione
del piano particolareggiato di espropriazione.
È da tener presente, come pure è stato posto in luce dalla
sentenza n. 81 del 1957 sopra menzionata, che l'espropriazione della
proprietà terriera privata, in applicazione della legge 21 ottobre
1950, n. 841, è consentita non già in relazione alla superficie della
proprietà stessa (art. 2 della legge n. 230 del 1950), bensì con
riguardo al reddito dominicale complessivo, accertato in base alle
tariffe di estimo al 1 gennaio 1943, combinato con il reddito
dominicale per ettaro, secondo le quote indicate nella tabella annessa
alla legge. E, a sua volta, questo reddito, che condiziona
l'applicazione della citata legge n. 841 del 1950, risulta dalla stima
dei terreni, secondo la loro estensione, qualità e classe, in
dipendenza degli accertamenti effettuati di ufficio, o su istanza dei
proprietari, nei casi consentiti, e secondo il procedimento tracciato
nelle leggi catastali (T. U. 8 ottobre 1931, n. 1572; decreto-legge 4
aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976;
regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153). Ne deriva, quindi, e del resto
risulta anche chiaramente dalla relazione del Ministro alla Camera dei
Deputati, che il sistema adottato dalla legge stralcio del 1950 è
collegato con quello delle leggi sul catasto, non soltanto per quanto
riguarda l'accertamento dell'estensione e del classamento dei terreni,
ma logicamente anche per ciò che attiene alle garanzie stabilite da
dette leggi a tutela del diritto di proprietà.
Ciò premesso, nel caso di specie, è da rilevare che il
procedimento seguito nel 1945 per la verificazione dei dati catastali
posti a base del piano di scorporo, non si è svolto secondo le
disposizioni delle leggi sopra richiamate, come del resto ha
riconosciuto anche la Commissione centrale nella ricordata decisione
del 20 dicembre 1954. A parte, infatti, che all'espropriato (a quanto
risulta da questa decisione e non è contestato) non fu dato l'avviso
prescritto dall'art. 124 del regolamento del 1938, per presenziare agli
accertamenti che l'Ufficio tecnico erariale effettuò riguardo ai
terreni del Rance', è da rilevare che, tra i documenti trasmessi dal
Tribunale su richiesta di questa Corte, è compreso il modello 11 in
data 26 settembre 1952, dal quale risulta che al mappale espropriato,
n. 9 del foglio 4, furono apportate variazioni nel 1945, e che tale
modello fu notificato all'interessato il 10 novembre del 1952. Emerge,
altresì, dai documenti predetti, che, in seguito a tale notificazione,
il Rance' iniziò davanti alle competenti Commissioni censuarie il
procedimento per ottenere che le variazioni anzidette fossero
dichiarate inefficaci ai fini dello scorporo.
In base a questi elementi di fatto (sui quali non vi è
contestazione) non si può, quindi, fondatamente disconoscere che se è
vero che, al 15 novembre 1949, le variazioni apportate in seguito alla
verifica d'ufficio del 1945 erano iscritte nel catasto, è vero
altresì che le variazioni stesse non potevano ritenersi operanti ai
fini dello scorporo, in quanto non ancora definitivamente acquisite ai
sensi e per gli effetti delle ricordate leggi catastali. È da
aggiungere che l'interessato ha inoltrato ricorso il 1 dicembre 1952,
dopo la compilazione del piano, perché l'Amministrazione, soltanto nel
novembre dello stesso anno, ha proceduto alla prescritta notificazione
delle variazioni già da tempo effettuate; dalla data della quale
notificazione, per espressa disposizione dell'art. 125, secondo comma,
del regolamento del 1938, decorre il termine per proporre reclamo
contro i risultati delle variazioni catastali.
Resta così superata anche l'altra obiezione dell'Avvocatura dello
Stato fondata sulla disposizione dell'art. 6 della legge del 1950, n.
841, che la Corte non ritiene utilmente richiamato nella specie.
Risulta, infatti, chiaramente dal testo, ed è confermato dai lavori
preparatori, che il ricorso speciale da proporre direttamente alla
Commissione censuaria centrale, entro 25 giorni dalla data del deposito
del piano di espropriazione nell'ufficio comunale (art. 6, primo comma,
della legge n. 841 del 1950 e art. 9 della legge 18 maggio 1951, n.
333) per ogni questione riflettente la non corrispondenza
dell'estensione, della qualità di cultura e della classe dei terreni,
è consentito soltanto nelle zone dove sono in vigore i vecchi catasti.
Ed è, perciò, evidente che il Rance' non poteva avvalersi di tale
disposizione, trattandosi (ed è incontestato) di terreni già iscritti
nel nuovo catasto.
Senonché all'espropriato non è neppure opponibile l'ultimo comma
dell'art. 6, secondo il quale, come si è accennato, oltre all'ipotesi
preveduta nel primo comma, non è ammesso altro ricorso per il
classamento dei terreni contro le risultanze del catasto. Tale
disposizione, infatti (e risulta chiaramente anche dai lavori
preparatori), non esclude che, per i terreni iscritti nel nuovo
catasto, il proprietario possa ricorrere agli organi competenti nei
termini e secondo le disposizioni delle leggi catastali sopra
ricordate. Ma nel caso in esame l'interessato non ha potuto avvalersi
di tali garanzie appunto per il fatto dell'Amministrazione, che non
aveva a lui data, in precedenza, legale conoscenza delle variazioni
apportate. Non si può neppure fondatamente obiettare che, nel sistema
delle leggi di riforma, le operazioni di scorporo, e, quindi,
l'esercizio della delega legislativa, devono svolgersi e compiersi
entro termini brevi e perentori assegnati agli enti di riforma e al
Governo e che perciò, esaurita la procedura, non sia possibile alcuna
eccezione sulla legittimità dell'espropriazione.
Allo stesso modo, infatti, che dalla brevità dei termini, come ha
ritenuto questa Corte con la sentenza n. 57 del 1959, non può
desumersi, in mancanza di espressa disposizione, che sia possibile
travolgere nell'espropriazione beni che non siano di proprietà del
soggetto passivo dello scorporo, così la limitazione del tempo per
l'esercizio della delega non può legittimare, con pregiudizio del
diritto di proprietà, il decreto di espropriazione, quando, come nella
specie, per l'inosservanza, da parte della stessa Amministrazione,
delle disposizioni delle leggi catastali (alle quali, come si è detto,
si ricollega strettamente la legge 21 ottobre 1950, n. 841), sono stati
assunti a base del piano particolareggiato dati non regolarmente
accertati e non ancora definitivamente acquisiti, dei quali anche si è
poi riconosciuta l'inefficacia giuridica.
E se, d'altra parte, come non disconosce l'Avvocatura dello Stato,
la situazione derivata dal comportamento dell'Amministrazione, potrebbe
influire a favore del Rance' per ottenere, se del caso, il rimborso
dell'imposta fondiaria, per coerente ragione, dato che il reddito
imponibile per determinare in concreto l'obbligazione tributaria, è lo
stesso che deve essere considerato ai fini del piano di espropriazione,
l'accennata situazione non può non esercitare influenza per quanto
attiene alla legittimità dello scorporo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge le eccezioni pregiudiziali dedotte dall'Avvocatura dello
Stato;
dichiara la illegittimità costituzionale del decreto 28 dicembre
1952, n. 4324 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio
1953), in quanto, nell'espropriazione nei confronti del sig. Rance'
Maurizio, ha tenuto conto delle variazioni dei dati catastali apportate
d'ufficio nel 1945, ma notificate all'espropriato il 10 novembre 1952,
in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,
contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed
assegnazione dei terreni ai contadini, in riferimento agli artt. 76 e
77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte