Sentenza n. 56/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1967 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9d.P.R. 2105/1963
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del D.P.R.
31 dicembre 1963, n. 2105, contenente "modificazioni alle
circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari", promosso con
ordinanza emessa il 22 ottobre 1965 dal Tribunale di Salerno nel
procedimento penale a carico di Maltempo Nicola, iscritta al n. 207 del
Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 309 dell'11 dicembre 1965.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 15 febbraio 1967 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - L'art. 9 del D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2105, contenente
"modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici
giudiziari", stabilisce che gli affari pendenti alla data del 1
settembre 1964 - e, cioè, al momento dell'entrata in vigore delle
nuove circoscrizioni - sono devoluti alla cognizione degli uffici che
risultano competenti in base al nuovo assetto territoriale, fatta
eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti
penali per i quali sia stata aperta la fase dibattimentale.
Nel corso di un procedimento penale a carico di Nicola Maltempo, il
Tribunale di Salerno, accogliendo un'eccezione dell'imputato, ha
sollevato una questione di legittimità costituzionale di tale
disposizione, ritenendo non manifestamente infondato il dubbio sulla
sua non conformità all'art. 25, primo comma, della Costituzione.
Nell'ordinanza di rimessione, emessa il 22 ottobre 1965, il Tribunale -
dopo aver rilevato che il territorio del Comune di Petina, nell'ambito
del quale il fatto venne commesso, appartiene oggi, in virtù delle
nuove norme, al mandamento di Polla e pertanto competente a decidere è
il Tribunale di Sala Consilina - sostiene che l'applicazione della
norma impugnata sottrarrebbe l'imputato al "giudice naturale
precostituito". Il rispetto del principio sancito dall'art. 25, primo
comma, della Costituzione e riferibile anche al giudice competente per
territorio esigerebbe infatti, secondo il giudice a quo, che durante il
corso del procedimento penale e fino al suo esito non siano modificate,
a pena di incorrere in una violazione costituzionale, le norme di cui
all'art. 39 del Codice di procedura penale.
L'ordinanza, letta nella pubblica udienza, è stata ritualmente
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai
Presidenti delle due Camere e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
309 dell'11 dicembre 1965.
2. - Nell'atto di deduzioni depositato il 14 dicembre 1965
l'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza e difesa del
Presidente del Consiglio, ricorda numerose leggi le quali, in occasione
di altre modifiche circoscrizionali, dettarono norme transitorie del
tutto analoghe a quella ora impugnata e dirette a dare attuazione al
principio, riaffermato anche all'atto della emanazione dei Codici di
procedura penale del 1913 e del 1930, secondo il quale le leggi
processuali si applicano anche ai procedimenti in corso. Da tali
precedenti sarebbe lecito dedurre, secondo l'Avvocatura, che non si è
mai dubitato che una siffatta disciplina sia compatibile con la
garanzia del giudice naturale che già nello Statuto albertino trovava
esplicito riconoscimento.
Ciò premesso, la difesa del Presidente del Consiglio rileva che la
questione ora sollevata dal Tribunale di Salerno è diversa da quelle
finora esaminate dalla Corte, perché, tranne quello deciso con la
sentenza n. 119 del 1963, in tutti gli altri casi (sentenze n. 88 del
1962, nn. 2, 50, 109, 110, 122, 130, 148 e 156 del 1963, n. 32 del 1964
e n. 1 del 1965) vennero denunciate norme le quali consentivano che la
sottrazione di una lite alla cognizione di un determinato giudice
potesse esser disposta per volontà di un organo giudiziario ovvero di
una parte o di un terzo. La norma impugnata nel presente giudizio,
invece, provvede direttamente allo spostamento di competenza e non
lascia campo libero alla discrezionalità di altri soggetti. E se è
vero che l'art. 25, primo comma, della Costituzione pone un limite non
soltanto al potere esecutivo, ma anche a quello legislativo, tale
limite, secondo l'Avvocatura, funziona in modo diverso nei due casi. Il
precetto costituzionale, infatti, viene eluso quando una legge preveda
la possibilità della costituzione di un giudice a posteriori o
dell'attribuzione della competenza ad un determinato giudice, anche se
precostituito dalla legge, in relazione ad un determinato procedimento,
ma non comporta affatto il divieto di modificare in via generale ed
astratta l'ordine delle competenze, a proposito del quale viene solo
fissata una riserva legislativa. Giudice naturale è pertanto quello
individuato dalle norme sull'ordinamento giudiziario, e le modifiche a
queste apportate non incidono in alcun modo sulla garanzia assicurata
al cittadino.
L'Avvocatura osserva infine che la questione sollevata dal
Tribunale di Salerno sarebbe infondata anche se si volesse ritenere che
la norma in esame deroghi al principio della precostituzione legale del
giudice, giacché, secondo la stessa giurisprudenza della Corte, non
sono illegittime le deroghe disposte, con adeguate garanzie, per
assicurare il rispetto di altri principi costituzionali: nel caso
dell'art. 9 del D.P.R. n. 2105 del 1963 lo spostamento della
competenza dall'uno all'altro giudice, non previsto in relazione a
singole controversie ma con riferimento alle nuove strutture delle
circoscrizioni, persegue lo scopo di migliorare l'efficienza e la
prontezza della funzione giurisdizionale.
Nell'udienza pubblica l'Avvocatura ha insistito nelle descritte
argomentazioni ed ha concluso chiedendo che la questione venga
dichiarata infondata. Considerato in diritto :
1. - Nel proporre la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9 del D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2105, il Tribunale di
Salerno muove dal presupposto che il principio secondo il quale nessuno
può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art.
25, primo comma, della Costituzione) esige che qualsiasi innovazione in
tema di competenza giudiziaria debba mantener ferma la precedente
disciplina per i procedimenti in corso: appunto per ciò sarebbe
costituzionalmente illegittima la norma in esame, che assegna gli
affari pendenti alla data del 1 settembre 1964, a meno che si tratti di
cause civili passate in decisione o di procedimenti penali in fase
dibattimentale, alla cognizione del giudice che sia competente in
relazione alle nuove circoscrizioni territoriali.
Per valutare in tutte le sue implicazioni la tesi prospettata
nell'ordinanza di rimessione va peraltro tenuto presente che, ove nella
definizione del concetto di "giudice naturale precostituito per legge"
dovesse essere usato anche un criterio cronologico, la necessaria
precedenza temporale della legge andrebbe riferita non già, come il
giudice a quo ritiene, all'atto introduttivo del giudizio, ma più
esattamente al fatto che al giudizio dà luogo. Val quanto dire che una
legge che modifichi i presupposti o i criteri di determinazione della
competenza del giudice dovrebbe transitoriamente far salva la
disciplina anteriore non soltanto per i procedimenti pendenti, ma per
qualsiasi giudizio, anche futuro, relativo a fatti, rilevanti per la
competenza, verificatisi prima della sua entrata in vigore. E
nell'ipotesi di abolizione di alcuni uffici giudiziari, quale è quella
contemplata negli artt. 2 e 3 della legge in esame, gli uffici
soppressi dovrebbero essere conservati in attività per un periodo di
tempo indefinito e indefinibile.
2. - La Corte ritiene che non sia fondata la tesi dalla quale le
descritte conseguenze deriverebbero.
Nel presente giudizio, come è evidente, l'art. 25, primo comma,
della Costituzione, non viene in considerazione sotto il profilo della
riserva di legge: è la stessa norma impugnata, infatti, che indica
direttamente e senza la intermediazione di atti di altre autorità
quale è il giudice competente alla cognizione dei procedimenti
pendenti. Tuttavia i principi messi in luce dalla giurisprudenza di
questa Corte, fin dalla sentenza n. 88 del 1962, in riferimento a casi
nei quali una disposizione legislativa conferiva ad organi giudiziari
il potere discrezionale di designare il giudice competente in un
singolo processo appaiono pienamente idonei a determinare anche il
significato ed i limiti dell'obbligo imposto allo stesso legislatore di
non distogliere alcuno dal suo giudice naturale. Ed invero in entrambe
le sue direzioni - e, cioè, sia in quanto implica la necessità che la
competenza giudiziaria, individuabile in base a criteri generali
direttamente posti dalla legge, non venga derogata da atti
insindacabili dei pubblici poteri, sia in quanto esprime un principio
sostanziale al quale la stessa legge deve uniformarsi nel regolare la
materia - il precetto costituzionale enunciato nel primo comma
dell'art. 25 tutela una esigenza fondamentalmente unitaria: quella,
cioè, che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una
rigorosa garanzia della loro imparzialità, venga sottratta ad ogni
possibilità di arbitrio. La illegittima sottrazione della regiudicanda
al giudice naturale precostituito si verifica, perciò, tutte le volte
in cui il giudice venga designato a posteriori in relazione ad una
determinata controversia o direttamente dal legislatore in via di
eccezione singolare alle regole generali ovvero attraverso atti di
altri soggetti, ai quali la legge attribuisca tale potere al di là dei
limiti che la riserva impone. Il principio costituzionale viene
rispettato, invece, quando la legge, sia pure con effetto anche sui
processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in
base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo
caso, infatti, lo spostamento della competenza dall'uno all'altro
ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla
disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di
determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento - e,
dunque, della designazione di un nuovo giudice "naturale" - che il
legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito,
sostituisce a quello vigente.
Alla stregua di tali principi la norma in esame non merita censura.
Il D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2105 (emanato in forza della delega
conferita al Governo dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1443, e prorogata
da successive leggi) ha operato una riforma delle circoscrizioni
giudiziarie al fine di un migliore assetto della organizzazione degli
uffici giudiziari: per soddisfare cioè - il che va tenuto nel debito
conto - un interesse generale intimamente connesso alla funzionalità
dei servizi della giustizia. L'art. 9 impugnato, pur riferendosi ad una
sfera definita di procedimenti, non comporta affatto, nel senso che si
è chiarito, la designazione a posteriori del giudice competente a
conoscere una concreta controversia, ma si limita a prescrivere, in via
assolutamente generale, entro quali limiti gli effetti delle modifiche
circoscrizionali abbiano ad incidere sui procedimenti in corso. La
disposizione, pertanto, non viola l'art. 25, primo comma, della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9 del D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2105, contenente norme
sulle "modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici
giudiziari", sollevata dal Tribunale di Salerno con l'ordinanza di cui
in epigrafe in riferimento all'art. 25, primo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte