Sentenza n. 56/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/03/1971 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 342/1965
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R.
18 marzo 1965, n. 342, contenente " norme integrative della legge 6
dicembre 1962, n. 1643" (relativa all'istituzione dell'ENEL), promosso
con ordinanza emessa l'11 marzo 1970 dalla Corte d'appello di Napoli
nel procedimento civile vertente tra la SENN - Società finanziaria
italiana e l'ENEL, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10
giugno 1970.
Visti gli atti di costituzione della SENN e dell'ENEL e l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1971 il Giudice relatore
Francesco Paolo Bonifacio.
uditi gli avvocati Rosario Nicolò; Vittorio Vitale e Roberto Gava,
per la SENN; l'avvocato Mario Nigro, per l'ENEL, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - A seguito del d.P.R. 14 dicembre 1964, n. 1569, con il quale
l'impresa della Società elettronucleare nazionale (SENN) è stata
trasferita all'ENEL in forza dell'art. 3 della legge 27 giugno 1964, n.
452, è sorta controversia in ordine al pagamento del relativo
indennizzo ed interessi: più precisamente, in ordine
all'applicabilità della disciplina prevista nei primi tre commi
dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (conformemente alla
quale l'indennizzo va corrisposto in dieci anni a decorrere dal 1
luglio 1963, con l'interesse del 5,50 per cento dal 1 gennaio 1963,
mediante versamenti in venti semestralità con inizio dal 1 gennaio
1964) ovvero della disciplina prevista dall'ultimo comma dello stesso
articolo, cui fa rinvio, per i trasferimenti contemplati dalla legge 27
giugno 1964, n. 452, l'art. 6 del d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342
(conformemente al quale il pagamento dell'indennizzo e degli interessi
deve essere effettuato a decorrere dal secondo semestre successivo alla
data del decreto di trasferimento).
2. - Con ordinanza 11 marzo 1970 la Corte di appello di Napoli -
investita della controversia a seguito di appello proposto dalla SENN
(ora Società finanziaria italiana) avverso la sentenza di primo grado
pronunciata dal tribunale di quella città - ha anzitutto accertato: a)
che al trasferimento dell'impresa della SENN, intervenuto il 14
dicembre 1964 con decreto presidenziale n. 1569 (emanato in forza
dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452 che, nel prorogare i
termini per il trasferimento delle imprese contemplate nell'art. 1
della legge di nazionalizzazione, ha espressamente compreso fra tali
imprese quelle che alla data di entrata in vigore di quella legge
avevano in corso la costruzione di impianti tecnicamente idonei alla
produzione, al trasporto ecc. dell'energia) non è direttamente
applicabile l'ultimo comma dell'art. 6 della legge n. 1643 del 1962,
che si riferisce esclusivamente a quelle imprese che, in linea di
principio non soggette a trasferimento, lo diventano in quanto si
realizzino determinati presupposti: sicché all'art. 6 del d.P.R. 18
marzo 1965, n. 342, che all'ultimo comma della legge del 1962 fa
rinvio, deve riconoscersi carattere innovativo; b) che alla disciplina
innovativa così introdotta soggiacciono, in forza del suo carattere
retroattivo, tutti i trasferimenti che, come quello concernente la
SENN, siano stati disposti a seguito della legge n. 452 del 1964.
Sulla base di questa duplice premessa, la Corte di appello,
accogliendo un'eccezione sollevata dalla SENN, ha proposto, in
riferimento all'art. 77 della Costituzione, una questione di
legittimità costituzionale avente ad oggetto il citato art. 6 del
d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.
Motivando la non manifesta infondatezza del dubbio di
costituzionalità, la Corte osserva che l'art. 1 della legge n. 452 del
1964, nel prorogare i termini per l'emanazione dei decreti delegati
relativi alla completa attuazione della legge n. 1643 del 1962, fa
chiaro riferimento alla delega concessa da quest'ultima legge al
Governo: ma tale delega non riguarda quei settori nei quali la legge
stessa aveva dettato una compiuta disciplina, insuscettibile di una
successiva integrazione normativa. E tale è il caso della disciplina
concernente le modalità del pagamento dell'indennizzo e degli
interessi, completamente prevista dall'art. 6: sicché in questa
materia, non essendovi delega nella legge del 1962 e, quindi, nella
legge del 1964, nessun potere veniva attribuito al Governo e l'art. 6
del d.P.R. n. 342 del 1965 risulta privo di valido fondamento. Ad ogni
modo - così prosegue l'ordinanza - poiché la legge n. 452 del 1964
imponeva pur sempre il rispetto dei principi direttivi contenuti nella
legge di nazionalizzazione, la disposizione impugnata incorre in
eccesso di delega per il fatto di aver applicato alle imprese che sono
incondizionatamente trasferibili in un termine predeterminato quella
disciplina che la legge del 1962 prevedeva solo per le imprese
trasferibili al verificarsi di determinati presupposti; nello stesso
vizio incorre, altresì, per il suo carattere retroattivo, non
consentito né dall'art. 2 della legge del 1962 né dall'art. 1 della
legge del 1964.
3. - Nel presente giudizio si sono costituiti, in persona dei
rispettivi rappresentanti, la SENN e l'ENEL. È anche intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato.
4. - Richiamando le argomentazioni già svolte nel giudizio a quo,
la difesa della SENN espone ampiamente - nell'atto di deduzioni del 20
maggio 1970 ed in una successiva memoria del 14 gennaio 1971 - le
ragioni che, a suo avviso, devono portare alla dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma denunciata, ove a questa si
riconoscesse efficacia retroattiva.
Tale conclusione si giustifica, secondo la difesa, se si parte
dalla constatazione della differenza fra la disciplina dettata nei
primi tre commi dell'art. 6 della legge di nazionalizzazione del 1962 e
la disciplina prevista nell'ultimo comma dello stesso articolo: la
prima applicabile alle imprese incondizionatamente oggetto di
trasferimento, la seconda, invece, riferibile a quelle imprese che
sarebbero state trasferite solo se e quando si fossero verificati
determinati presupposti considerati dalla legge come causa di
incompatibilità con la riserva a favore dell'ENEL. La diversità di
disciplina, peraltro, poggia su una ratio che la giustifica: per le
imprese sicuramente da trasferire nell'arco di tempo determinato dalla
legge la fissazione del calendario della corresponsione dei ratei di
indennizzo e di interessi prescinde dalla data dell'effettivo
trasferimento, allo scopo di mettere tutte le imprese sullo stesso
piano, garantire a tutte lo stesso trattamento ed evitare le disparità
derivanti dalla maggiore o minore sollecitudine nell'emanazione dei
singoli decreti di esproprio; per le imprese solo eventualmente
trasferibili - e che, a differenza delle prime, nel frattempo conducono
in proprio la gestione - non v'è motivo per stabilire un'unica data
per la decorrenza delle venti semestralità di indennizzo, e perciò,
coerentemente, l'ultimo comma dell'art. 6 ha stabilito una disciplina
che tiene conto della data del singolo trasferimento.
Posta tale premessa, la difesa della SENN ne trae la conseguenza
che con la norma impugnata il Governo, estendendo quest'ultima
disciplina alle imprese da trasferire in base alla proroga della delega
disposta dalla legge n. 452 del 1964 e disponendo che i relativi
risultati di gestione sono di pertinenza dell'ENEL solo a decorrere dal
secondo semestre successivo al trasferimento, ha posto nel nulla la
data unica di decorrenza del pagamento dell'indennizzo (con la
conseguenza di determinare una differenza di trattamento fra le imprese
secondo che siano state trasferite tempestivamente o con ritardo); ha
autorizzato le imprese trasferite con ritardo a far propri gli utili di
gestione fino al secondo semestre successivo al trasferimento (con
vantaggio per le imprese in piena attività di esercizio, con
svantaggio per le altre); ha introdotto una disciplina contraddittoria,
perché, mentre ha esteso a tutte le imprese ancora da trasferire il
sistema che il legislatore del 1962 aveva riservato solo alle imprese
eventualmente trasferibili, nel secondo comma della disposizione
impugnata, disponendo che i risultati di gestione spettino all'ENEL dal
secondo semestre, ha determinato la conseguenza che l'ENEL inizi i
pagamenti a partire dal terzo semestre successivo al trasferimento.
Dopo aver esposto le vicende connesse al trasferimento della SENN
ed aver confutato le tesi sostenute dall'ENEL, la difesa espone ampie
argomentazioni a sostegno dell'ordinanza di rimessione, osservando in
particolare che la legge del 1962 aveva compiutamente disciplinato la
materia relativa alle modalità di pagamento degli indennizzi (tanto è
vero che il Governo non aveva emanato in proposito alcuna legge
delegata), con un regime tenuto fermo dalla successiva legge di proroga
del 1964, come è dimostrato dalla circostanza che il decreto di
trasferimento della SENN fa esplicitamente riferimento, per quanto
riguarda l'indennizzo, alla legge del 1962. Ad ogni modo - prosegue la
difesa - anche ad ammettere che delega in proposito ci fosse, è certo
che la disposizione impugnata non ha rispettato quei principi direttivi
della legge di nazionalizzazione che pur dovevano essere osservati in
base alla legge del 1964: lo dimostra chiaramente il fatto che,
anzicché tener ferme le date di decorrenza delle semestralità, la
norma ha derogato, senza averne i poteri, al principio di riserva
all'ENEL della gestione a partire dal 1 gennaio 1963.
La difesa della SENN conclude ribadendo che la sua tesi principale
resta quella della non retroattività dell'art. 6 del d.P.R. n. 342 del
1965 e, quindi, della sua inapplicabilità al trasferimento disposto,
in data anteriore, col d.P.R. 14 dicembre 1964. A tale proposito si
osserva che dopo la pubblicazione del decreto del 1965 vennero
effettuati, sia pur nella stessa data, altri 101 trasferimenti, sicché
non è valida l'argomentazione della Corte di appello, secondo la
quale, essendo stato emanato il decreto l'ultimo giorno utile per
l'esercizio della delega, esso non potesse che riferirsi a
trasferimenti già intervenuti. La non retroattività, ad avviso della
SENN, risulterebbe anche dalla lettera della disposizione e dalla
circostanza che il decreto di trasferimento della sua impresa,
disponendo nell'art. 2 che l'indennizzo andava corrisposto secondo le
norme della legge del 1962, aveva esaurito la delega: per modificare
la disciplina così disposta, il Governo avrebbe dovuto ricevere nuovi
ed espressi poteri ad hoc.
5. - Nell'atto di deduzioni del 28 aprile 1970 e nella memoria del
14 gennaio 1971 l'ENEL sostiene l'infondatezza della questione.
Confutando le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, la
difesa dell'ENEL contesta che nell'ambito della legge di delegazione si
possa legittimamente distinguere fra disposizioni che enunciano solo
criteri direttivi abbisognevoli di successiva integrazione e
disposizioni che contengono norme complete in tutti i loro elementi:
in verità la legge di delega, anche per la parte in cui detta criteri
direttivi, ha valore precettivo e, per converso, anche le norme
concrete e sostanziali in essa inserite esprimono principi direttivi
per il legislatore delegato. Rilevata l'ampiezza della delega contenuta
nell'art. 2 della legge del 1962 e, quindi, nell'art. 1 della legge del
1964, la difesa esclude che esista un netto divario fra la disciplina
disposta, nei primi tre commi dell'art. 6 della legge di
nazionalizzazione, per le imprese da trasferire entro l'anno e la
disciplina prevista, nell'ultimo comma dello stesso articolo, per le
imprese trasferibili in epoca successiva: la disciplina, nel suo
fondamento, si ispira ad un criterio unitario, perché il legislatore,
considerando la data media del 21 giugno 1963 (che è, appunto, a metà
strada nell'arco di tempo che va dal 1 gennaio al 12 dicembre 1963) e
stabilendo che il pagamento delle semestralità decorra dal 1 gennaio
1964, ha disposto precisamente che i versamenti abbiano inizio dal
secondo semestre successivo al trasferimento, con un meccanismo, cioè,
esattamente corrispondente a quello previsto dall'ultimo comma per le
imprese trasferibili dopo l'anno. Rilevato che la soggezione delle
imprese ad un regime unitario si riscontra anche a proposito
dell'imputazione dei risultati di gestione, la difesa osserva che
l'unica discriminazione fra le disposizioni dei primi tre e dell'ultimo
comma dell'art. 6 della legge del 1962 è data da una diversità
puramente temporale, secondo, cioè, che il trasferimento abbia luogo
entro l'anno o dopo l'anno. Ciò posto, risulterebbe evidente, secondo
la difesa, che il decreto delegato del 1965 non poteva scegliere la
prima disciplina, la cui tabella operativa era strettamente coordinata
all'anno entro il quale i trasferimenti dovevano aver luogo: ad anno
oramai concluso, si era esaurita ogni possibilità applicativa di tale
disciplina e di conseguenza non poteva che applicarsi il metodo
stabilito per i trasferimenti posteriori all'anno.
Quanto all'efficacia retroattiva della disposizione impugnata, la
difesa dell'ENEL osserva, in primo luogo, che anche a questo proposito
il problema non si pone in termini diversi da quello inerente al
necessario rispetto dei criteri direttivi: se, per quanto innanzi è
stato osservato, il Governo era autorizzato e tenuto ad uniformarsi al
criterio enunciato nell'ultimo comma dell'art. 6 della legge del 1962
l'efficacia retro-attiva era in ciò stesso insita. Ma, ad avviso della
difesa, di vera e propria retroattività non potrebbe parlarsi, atteso
che se la legge delegata è applicativa di un principio insito nella
legge di delegazione del 1964, è questa legge che regola tutte le
operazioni relative ai trasferimenti.
6. - Per l'infondatezza della questione ha concluso anche la
Presidenza del Consiglio (atto di deduzioni del 30 giugno 1970).
L'Avvocatura dello Stato premette che l'ampia e generica
formulazione della delega contenuta nell'art. 2 della legge del 1962 è
tale da ricomprendere nell'ambito del potere normativo delegato anche
la materia relativa alla corresponsione dell'indennizzo e degli
interessi. Analizzate le ragioni della differenza fra le modalità
previste per le imprese trasferibili entro l'anno e quelle trasferibili
dopo l'anno, la difesa dello Stato osserva che la disposizione
impugnata non ha carattere innovativo, ma risponde all'esigenza di
integrare il contenuto dell'art. 6 della legge di nazionalizzazione per
tutti i casi di trasferimento dopo l'anno inizialmente previsto dal
legislatore, estendendo a situazioni giustamente ritenute simili una
disciplina (quella relativa al pagamento degli interessi "a decorrere
dal secondo semestre successivo al trasferimento") già prevista
nell'ultimo comma di quell'articolo. Per quanto riguarda l'efficacia
retroattiva della disposizione in esame, l'Avvocatura osserva che la
legge di delega implicitamente consente tale effetto, perché nel
momento in cui si delegava al Governo l'emanazione delle norme comunque
necessarie ai trasferimenti, il criterio della loro possibile
retroattività era considerato come indispensabile per la completa
attuazione del programma di nazionalizzazione.
7. - Nell'udienza pubblica le parti hanno ampiamente illustrato le
rispettive tesi e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - L'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, dopo aver
riservato all'ENEL (comma primo) il compito di esercitare le attività
di produzione, importazione, esportazione ecc. di energia elettrica,
dispose che le imprese esercenti tali attività venissero trasferite al
predetto ente (comma quarto); l'art. 4 n. 10 stabilì che i
trasferimenti avvenissero con decreti aventi valore di legge, da
emanare entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, vale a
dire entro il 12 dicembre 1963. L'art. 4 previde altresì - ai nn. 5, 6
ed 8 - l'esclusione dal trasferimento, ricorrendo determinati
presupposti, di alcune categorie di imprese, identificabili in base a
criteri soggettivi (es.: appartenenza ad enti locali) od oggettivi
(imprese c.d. autoproduttrici; imprese produttrici e distributrici di
energia entro determinati limiti quantitativi): in riferimento ad esse
la legge stabilì infine in quali casi e con quali provvedimenti anche
tali imprese, venuti meno i presupposti dell'esonero, dovessero essere
assogettate al trasferimento.
L'art. 6 della legge, nel disciplinare le modalità secondo le
quali agli aventi diritto sarebbe stato corrisposto l'indennizzo
liquidato secondo i criteri fissati nell'art. 5, stabilì, nei primi
tre commi, la decorrenza in dieci anni a partire dal 1 luglio 1963, con
l'interesse del 5,50 per cento dal 1 gennaio 1963, ed il pagamento in
venti semestralità dal 1 gennaio 1964 (ad eccezione degli interessi
afferenti al semestre 1 gennaio-30 giugno 1963, da corrispondere entro
sei mesi dalla data dei decreti di trasferimento). Per le imprese
contemplate nei nn. 5, 6 ed 8 dell'art. 4 l'ultimo comma dello stesso
art. 6 stabilì, invece, che il pagamento dell'indennizzo e degli
interessi venisse effettuato "a decorrere dal secondo semestre
successivo alla data del decreto di trasferimento".
2. - La successiva legge 27 giugno 1964, n. 452 rinnovo al Governo,
per otto mesi, la delega concernente i decreti "relativi alla completa
attuazione della legge del 1962" con l'osservanza dei principi
direttivi in questa contenuti (art. 1), ed espressamente dispose (art.
3) che all'ENEL venissero trasferite le imprese che al momento
dell'entrata in vigore della legge di nazionalizzazione avessero in
corso la costruzione di impianti tecnicamente idonei alla produzione,
al trasporto ecc. di energia. In applicazione di quest'ultima
disposizione l'impresa della Società elettronucleare nazionale fu
trasferita all'ENEL (d.P.R. 14 dicembre 1964, n. 1569).
In data 18 marzo 1965 venne emanato, infine, il d.P.R. n. 342
contenente norme integrative della legge del 1962. Nell'art. 6 di tale
decreto fu statuito che ai trasferimenti delle imprese comunque
disposti dopo il periodo di un anno dall'entrata in vigore della legge
di nazionalizzazione si applicasse l'ultimo comma dell'art. 6 di
quest'ultima.
3. - Il citato art. 6 del d.P.R. 1965, n. 342 è oggetto
dell'ordinanza di rimessione della Corte di appello di Napoli, la quale
- accertatane, in sede di giudizio sulla rilevanza della questione,
l'applicabilità al trasferimento della SENN - dubita della sua
legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 77 della
Costituzione, sotto un triplice profilo: a) per il difetto assoluto del
potere del Governo di emanare disposizioni con valore di legge nel
settore delle modalità di corresponsione dell'indennizzo e degli
interessi, già direttamente e compiutamente disciplinato dall'art. 6
della legge del 1962; b) per la violazione dei principi e criteri
direttivi della delega (supposto che questa ci fosse), a causa del
contenuto della disposizione impugnata, che a tutti i trasferimenti
intervenuti dopo un anno dall'entrata in vigore della legge del 1962 ha
esteso quel regime che questa legge aveva previsto limitatamente a
quelle imprese (contemplate nei nn. 5; 6 ed 8 dell'art. 4) che
diventassero trasferibili solo se e quando si fossero verificate
determinate condizioni; c) per la ulteriore violazione dei principi
direttivi costituita dalla circostanza che la disposizione denunziata
ha effetto retroattivo nonostante che nella delega nessuna statuizione
sia individuabile, in base alla quale fosse consentito al Governo di
dettare una disciplina valevole per i trasferimenti intervenuti prima
della sua entrata in vigore.
4. - Delineati così i termini della questione - alla quale resta
del tutto estranea la problematica inerente alle conseguenze
patrimoniali alle quali la norma impugnata darebbe luogo secondo che si
tratti di imprese con impianti in esercizio ovvero di imprese con
impianti in costruzione - occorre in primo luogo accertare se la
materia de qua rientrasse o meno nell'oggetto della delega legislativa
concessa al Governo.
A tale uopo occorre tener presente che l'art. 2 della legge del
1962 contemplava una delega estremamente ampia, concernente, oltre che
puntuali specificazioni, "tutto quanto attiene ai trasferimenti " e
"quanto altro previsto dalla presente legge": con la stessa ampiezza la
delega venne rinnovata dalla legge del 1964 per la "completa
attuazione" della precedente legge. Ciò posto, sembra inutile indagare
se, per quanto riguarda le modalità di corresponsione dell'indennizzo
e degli interessi, l'art. 6 della legge del 1962 richiedesse o meno
l'intervento integrativo del legislatore delegato. Quel che, invece, ha
rilievo è se tale intervento si giustifichi come inevitabile
conseguenza del rinnovo della delega disposto nel 1964 e dei nuovi
limiti temporali stabiliti per il trasferimento delle imprese: si
tratta, in effetti, di accertare se, nel settore che qui interessa, una
legge delegata fosse indispensabile in vista di quella completa
attuazione della legge di nazionalizzazione in funzione della quale, in
base al combinato disposto delle due leggi, al Governo vennero
conferiti i necessari poteri delegati. Orbene si deve osservare, in
proposito, che i primi tre commi dell'art. 6 della legge del 1962 si
riferivano ad una ben precisata ed individuata categoria di imprese
(quelle, cioè, da trasferire entro il 12 dicembre 1963, secondo il
disposto dell'art. 4 n. 10), giacché non si può minimamente dubitare
che le date specificamente fissate per la decorrenza e per il pagamento
delle semestralità erano state determinate in strettissima
correlazione con il termine massimo stabilito dalla legge per i
relativi trasferimenti; e d'altra parte è altrettanto vero che a ben
definite categorie di imprese (quelle indicate nei nn. 5, 6 ed 8
dell'art. 4) si riferiva a sua volta l'ultimo comma dell'art. 6, in
forza del quale la data per la decorrenza e per i pagamenti non era
fissa, ma variabile in relazione alla data del singolo decreto di
trasferimento. Né nei primi tre commi né nell'ultimo, insomma, si
poteva rinvenire una disciplina che potesse riguardare ipotesi di
trasferimento diverse da quelle in essi rispettivamente considerate.
Una volta intervenuta la legge del 1964, l'art. 6 della legge del 1962
per la parte che qui interessa non era certamente applicabile, senza
l'intermediazione e l'integrazione di una legge delegata, ai
trasferimenti che sarebbero stati disposti entro il nuovo termine: non
applicabile direttamente era l'ultimo comma, a causa del suo
riferimento specifico alle sole imprese di cui ai nn. 5; 6 ed 8
dell'art. 4; ma direttamente applicabili non erano neppure i primi tre
commi, a causa della stretta connessione fra le date ivi indicate ed un
arco di tempo ormai concluso. Si deve perciò riconoscere che
nell'oggetto dell'ampia delega concessa dall'art. 1 della legge del
1964 rientrava anche la delega a disporre nel settore della
corresponsione degli indennizzi e degli interessi per integrare l'art.
6 della legge del 1962 e rendere possibile la "completa attuazione" di
questa.
5. - Ma se l'art. 6 della legge del 1962 era inidoneo a
disciplinare direttamente e compiutamente la corresponsione degli
indennizzi relativi alle imprese trasferite nel nuovo termine stabilito
dalla legge del 1964, è pur vero che nelle sue statuizioni vanno
ricercati i criteri e principi direttivi al rispetto dei quali il
legislatore delegato era indubbiamente tenuto.
Volgendo l'indagine in questa ulteriore direzione, occorre,
anzitutto, respingere l'equivoco che la determinazione dei "principi e
criteri direttivi", richiesta dall'art. 76 della Costituzione per una
valida delegazione legislativa, elimini ogni discrezionalità
nell'esercizio della delega, essendo vero, al contrario, che tale
discrezionalità sussiste in quell'ambito che principi e criteri,
proprio perché tali, circoscrivono ma non eliminano. Ora, per quanto
riguarda il caso in esame, l'art. 6 conteneva alcune statuizioni
(pagamento in dieci anni e venti semestralità, aggiunta di interessi
nella misura del 5,50 per cento) che, in quanto riferite al
trasferimento di tutte le imprese e senza alcuna connessione con la
data in cui esso sarebbe intervenuto, dovevano essere tenute ferme - e
sono state tenute ferme - dal legislatore delegato. Ma relativamente
alla questione della decorrenza, quanto si è detto al numero
precedente dimostra che l'unico principio direttivo desumibile dal
complesso delle statuizioni contenute nell'articolo 6 è quello secondo
il quale deve esserci una ragionevole correlazione fra la data del
trasferimento e la data di decorrenza dell'indennizzo e degli
interessi: principio che lo stesso articolo attuava diversamente
secondo che si trattasse di imprese da trasferire entro il 12 dicembre
1963 ed imprese che eventualmente diventassero trasferibili dopo tale
data. E sarebbe assurdo ritenere che la legge delegata del 1965,
statuendo in ordine ai trasferimenti contemplati dalla legge del giugno
1964, dovesse seguire la prima via, con la conseguenza di una
decorrenza (1 luglio 1963) arbitrariamente retroattiva. Il vero è,
invece, che il legislatore delegato, proprio in ossequio al principio
ricavabile dall'art. 6 della legge di nazionalizzazione, doveva tener
presente il nuovo arco di tempo previsto dalla legge del 1964: rendendo
applicabile ai trasferimenti in esso ricadenti le disposizioni che la
legge del 1962 dettava per le imprese trasferibili dopo il 12 dicembre
1963, esso si è mantenuto nei limiti della sua discrezionalità.
Né si può dire, secondo quanto assume la difesa della SENN, che
fra il primo ed il secondo comma del denunciato art. 6 vi sia una
incoerenza rivelatrice di un eccesso di delega. Ed invero il secondo
comma stabilisce che i risultati di gestione delle imprese siano di
pertinenza dell'ENEL a decorrere "dal secondo semestre successivo alla
data del decreto di trasferimento". Ma tale statuizione si limita a
rendere esplicita quella che già era desumibile dall'ultimo comma
dell'art. 6 della legge del 1962 e, in definitiva, a chiarire che dal
secondo semestre successivo al trasferimento comincia a decorrere sia
l'imputazione all'ENEL dei risultati di gestione sia la prima
semestralità di indennizzo ed interessi.
6. - Infondato è anche il profilo concernente l'applicabilità
della disposizione impugnata ai trasferimenti - quale è quello della
SENN - disposti prima della sua emanazione. La Corte di appello di
Napoli ritiene che né dall'art. 2 della legge del 1962 né dall'art. 1
della legge del 1964 risulti che al Governo fosse consentito di emanare
una legge delegata con effetto retroattivo. Ma sembra a questa Corte
che, se si parte dal presupposto - di cui innanzi si è ampiamente
discorso - che il legislatore delegato doveva necessariamente
intervenire per specificare le modalità di corresponsione degli
indennizzi in relazione ai trasferimenti previsti dalla nuova legge
delegante, è del tutto ovvio che le emanande disposizioni dovessero
riguardare tutti codesti trasferimenti, quale che fosse la data dei
relativi decreti. Né ha alcun rilievo la circostanza, fatta valere
dalla difesa della SENN, che la legge delegata concernente il
trasferimento della sua impresa - d.P.R. 14 dicembre 1964, n. 1569 -
stabiliva (art. 2) che l'indennizzo sarebbe stato determinato e
corrisposto secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n.
1643. Anche a questo proposito è decisiva la considerazione che il
rinvio generico a siffatte disposizioni non può essere interpretato
che come rinvio al significato che esse avevano assunto a seguito
dell'entrata in vigore della legge del 1964: e già si è detto che la
puntualizzazione delle date contenute nei primi tre commi riguardava
esclusivamente i trasferimenti disposti entro il 12 dicembre 1963. E se
l'art. 6 della legge del 1962 doveva essere integrato da una legge
delegata, il rinvio ad esso non faceva acquisire alla SENN nessuna
situazione giuridica in ordine alla decorrenza delle semestralità
ancora da disciplinare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 del d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, contenente "norme
integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643" (relativa
all'istituzione dell'ENEL), sollevata dall'ordinanza indicata in
epigrafe in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte