Sentenza n. 56/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1972 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 344
del testo unico per la finanza locale, approvato con r.d. 14 settembre
1931, n. 1175, promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1970 dal
tribunale di Crema nel procedimento civile vertente tra Moretti
Francesca e l'Ufficio delle imposte di consumo di Crema, iscritta al n.
106 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1970.
Visto l'atto di costituzione dell'Ufficio imposte di consumo di
Crema;
udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1972 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti;
udito l'avv. Carlo Jossa, per l'Ufficio imposte di consumo di
Crema.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 10 febbraio 1970, emessa nel procedimento civile
vertente tra Moretti Francesca e l'Ufficio imposte di consumo di Crema,
il tribunale di Crema ha sollevato di ufficio la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 39 e 344 del testo unico per la
finanza locale approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175,
ritenendoli rispettivamente in contrasto con gli artt. 23 e 76 della
Costituzione.
Osserva il tribunale in ordine al primo motivo di
incostituzionalità che la norma contenuta nel primo comma
dell'articolo 39 viola il precetto dell'art. 23 della Costituzione dal
momento che essa si limita a stabilire che "l'imposta di consumo sui
materiali per costruzioni edilizie si riscuote in base a computo
metrico e mediante liquidazione da farsi a lavoro ultimato", ma non
indica il soggetto obbligato all'imposta, né detta alcun criterio
idoneo a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore
sull'identificazione di tale soggetto.
È vero che la precisa indicazione del soggetto è contenuta
nell'art. 34 del r.d. 30 aprile 1936, n. 1138; questo provvedimento
però ha natura regolamentare e non poteva colmare la lacuna della
legge determinando il soggetto passivo del rapporto tributario.
Qualora poi dovesse ritenersi che il citato r.d. n. 1138 del 1936
abbia carattere di legge delegata e che la norma delegante sia quella
contenuta nell'art. 344 del t.u. della finanza locale, sarebbe da
sollevarsi la questione di legittimità costituzionale di tale norma
per contrasto con l'art. 76 della Costituzione e con i principi
costituzionali dell'ordinamento precedente. La disposizione dell'art.
344 ha infatti ad oggetto una materia affatto indefinita limitandosi a
stabilire che "il Governo è autorizzato ad emanare... i regolamenti
per l'esecuzione del testo unico".
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito soltanto
l'Ufficio imposte di consumo di Crema, rappresentato e difeso dagli
avvocati Parisio Ravajoli e Carlo Jossa, i quali hanno chiesto che sia
dichiarata non fondata la proposta questione di legittimità
costituzionale.
Rileva la difesa, in ordine alla pretesa incostituzionalità
dell'art. 39 del t.u. della finanza locale, che il tribunale non ha
tenuto presente altre disposizioni di legge vigenti e precisamente
l'art. 18 del r.d. 24 settembre 1923, n. 2030 - emanato in base alla
delega di cui alla legge 3 dicembre 1922, n. 1601 - contenente
disposizioni sul riordinamento dei dazi interni di consumo, nonché
l'art. 54 del r.d. 25 febbraio 1924, n. 540, con il quale venne
approvato il regolamento per la riscossione di tali dazi. Orbene, dal
combinato disposto dei citati articoli risulta che il dazio sui
materiali da costruzione viene percetto in base alla quantità
accertata con computo metrico mediante liquidazione da farsi a lavoro
ultimato secondo le norme da stabilirsi nel regolamento (art. 18) e
che il dazio stesso "è dovuto dal proprietario dell'edificio o dai
suoi successori o aventi causa in solido, ovvero, in caso di
condominio, da tutti i proprietari del fabbricato, in ragione della
rispettiva proprietà" (art. 54).
Queste disposizioni non sono state né abrogate, né modificate dal
t.u. n. 1175 del 1931 il quale, anzi, nel comma secondo dell'art. 344,
espressamente dispone che fino alla pubblicazione di nuovi regolamenti
"rimangono in vigore, per le imposte di consumo... le disposizioni del
regolamento approvato con r.d. 25 febbraio 1924, n. 540".
L'art. 34 del nuovo regolamento approvato con r.d. n. 1138 del
1936 non ha pertanto colmato alcuna lacuna della precedente
legislazione ma solo confermato disposizioni di legge vigenti.
Rileva peraltro la difesa che l'individuazione del soggetto passivo
dell'imposta di cui trattasi è implicita nella natura stessa del
tributo: debitore di questo è infatti colui che costruisce in proprio,
o i suoi successori o aventi causa.
Circa la pretesa incostituzionalità dell'art. 344 in riferimento
all'art. 76 della Costituzione la difesa osserva preliminarmente che la
soluzione di detta questione non condiziona - per le ragioni già
svolte - la definizione del giudizio di merito; tratterebbesi comunque
di questione inammissibile essendosi posto a raffronto dell'art. 76 una
legge che è anteriore all'entrata in vigore della Costituzione. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza di rimessione pone alla Corte due distinte
questioni di legittimità costituzionale. La prima ha ad oggetto la
disposizione contenuta nell'art. 39, primo comma, del testo unico per
la finanza locale approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175,
disposizione che il tribunale ritiene in contrasto con l'art. 23 della
Costituzione perché non avrebbe indicato il soggetto passivo
dell'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie. La
precisa indicazione di tale soggetto ad opera dell'art. 34, ultimo
comma, del r.d. 30 aprile 1936, n. 1138, contenente il regolamento di
esecuzione delle imposte di consumo, non poteva colmare la lacuna della
legge stante la natura regolamentare di detto provvedimento.
La seconda questione di legittimità ha per oggetto l'art. 344,
primo comma , dello stesso testo unico in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, ma trattasi di questione dedotta in via del tutto
subordinata in quanto il giudice la prospetta solo per l'eventualità
che al r.d. n. 1138 del 1936 possa essere attribuita natura di legge
delegata e che nel citato art. 344, malgrado in esso si parli
espressamente di regolamenti per l'esecuzione del t.u., possa
ravvisarsi la relativa norma delegante.
2. - La doglianza principale relativa alla mancata individuazione
da parte della legge del soggetto debitore dell'imposta sui materiali
per costruzioni edilizie non è fondata.
Le norme generali e fondamentali che disciplinano l'imposta in
questione sono contenute nel t.u. 14 settembre 1931, n. 1175 (artt. 10,
20, 39 e 42). Col successivo regolamento di esecuzione (r.d. 30 aprile
1936, n. 1138), emanato in virtù dell'art. 344 del t.u., il Governo ha
dettato le disposizioni necessarie per l'attuazione del t.u. e talune
di esse integrano e completano quelle della legge fondamentale.
L'individuazione, sia pure implicita, del soggetto passivo risulta
evidente dal sistema delle norme che disciplinano il tributo. In
particolare è proprio dall'art. 39, comma primo, impugnato - ai sensi
del quale "l'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie
si riscuote in base a computo metrico e mediante liquidazione da farsi
a lavoro ultimato" - che è dato desumere con precisione quale sia
l'atto generatore dell'imposta e stabilire conseguentemente il soggetto
debitore della stessa. Si inferisce, invero, dalla norma che il fatto
giuridico produttivo dell'obbligazione di pagare il tributo è il
consumo, mediante immobilizzazione in una costruzione, di materiale
edilizio e che il momento in cui l'imposta si rende liquida è quello
della ultimazione del lavoro. Ora è ovvio che, se l'atto generatore
dell'imposta è l'impiego di materiale edilizio in una costruzione,
debitore del tributo è soltanto colui che esegue o fa eseguire per
proprio conto e nel proprio interesse la costruzione che ha richiesto
l'impiego di detto materiale.
Va perciò disatteso l'assunto che l'individuazione del debitore
sia contenuta esclusivamente nell'art. 34, ultimo comma, del
regolamento di esecuzione del testo unico e che questa disposizione
abbia assolto il compito di colmare una lacuna della legge. È invece
esatto ritenere che la norma regolamentare, col definire il soggetto
passivo dell'imposta di consumo, abbia inteso soltanto ribadire e
confermare, esplicandolo con maggiore precisione, quel principio
dell'individuazione del debitore nel proprietario della costruzione,
già desumibile in modo non equivoco dalla legge istitutiva del
tributo.
Le considerazioni anzisvolte conducono alla dichiarazione di
infondatezza, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, della
principale questione d'incostituzionalità e in siffatta pronuncia
resta assorbita la seconda questione dedotta in via subordinata
dall'ordinanza di rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39, primo comma, del testo unico per la finanza locale
approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, sollevata, con la
ordinanza in epigrafe, in riferimento all'articolo 23 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte