Ordinanza n. 56/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1976 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 7legge 990/1969
- art. 32legge 990/1969
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1901, primo e
secondo comma, del codice civile, in relazione agli artt. 7 e 32 della
legge 24 dicembre 1969, n 990 (assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1975
dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Palma Anna
Maria, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975.
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che il pretore di Roma, con ordinanza emessa il 27 maggio
1975, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
1901 del codice civile in relazione agli articoli 7 e 32 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui stabilisce la sospensione
della copertura assicurativa, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non
fondata con sentenza n. 18 del 1975, e manifestamente infondata con
ordinanza n. 11 del 1976;
che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre la
Corte a discostarsi dalla precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1901 del codice civile in relazione agli artt.
7 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, promossa dal pretore di
Roma con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte