Sentenza n. 56/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1979 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 1034/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (istitutiva dei tribunali
amministrativi regionali), promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre
1977 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna nel
procedimento vertente tra Honnorat Teodoro e il Ministero del tesoro,
iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 154 del 5 giugno 1978.
Visto l'atto di costituzione del Ministro del tesoro;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci;
udito il vice avvocato generale dello Stato Elio Vitucci, per il
Ministro del tesoro.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, decidendo
preliminarmente sulla ricevibilità di un ricorso avverso un
provvedimento del Ministero del tesoro, proposto dopo i sessanta
giorni dalla notificazione dell'atto all'interessato, ha sollevato
d'ufficio questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - che tale termine
prescrive - in riferimento all'art.24, primo e terzo comma, della
Costituzione.
osserva il giudice a quo che la richiesta del ricorrente di
ottenere una rimessione in termini è assolutamente priva di
fondamento, non ricorrendone i presupposti giuridici; che tuttavia
l'accertata non riferibilità a colpa del ricorrente della tardività
del ricorso, fa dubitare della legittimità della norma impugnata
secondo cui il termine per ricorrere, essendo stabilito a pena di
decadenza, non consente interruzioni o sospensioni che non siano
espressamente previste dal legislatore.
Invero posto che la procedura per il gratuito patrocinio assorbe,
per il suo espletamento, un certo lasso di tempo, e che il difensore
nominato può, come nel caso di specie, declinare l'incarico per
impedimento, con la necessità di nominarne un altro, accade a volte
che anche il termine di 60 giorni non è sufficiente all'indigente per
potersi provvedere di un difensore in tempo utile all'esercizio di una
tempestiva proposizione del ricorso. Da ciò deriverebbe che la norma
impugnata (ed il richiamato istituto del gratuito patrocinio), non
prevedendo una sospensione o una diversa decorrenza del termine a
favore del cittadino non abbiente, renda eccessivamente gravoso
l'esercizio del diritto di agire in giudizio, con conseguente
violazione dell'art. 24, primo e terzo comma, della Costituzione.
Si è costituito in giudizio il Ministero del tesoro - parte nel
giudizio amministrativo - rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, con deduzioni dell'8 giugno 1978, chiedendo
dichiararsi l'infondatezza della questione.
Premette la difesa dello Stato che ai fini della certezza del
diritto, costituente un principio fondamentale dell'ordinamento
giuridico, occorre che di tutte le situazioni giuridiche contestate si
possa conoscere se sono state definitivamente decise o se sono ancora
in uno stato di pendenza. Il principio ha pari importanza nei confronti
della pubblica amministrazione, giacché questa opera attraverso un
sistema di attività concatenate: ad es., i tributi non vengono
iscritti a ruolo finché non siano divenuti definitivi; non si decreta
l'espropriazione finché non sia divenuta definitiva la dichiarazione
di pubblica utilità, ecc. L'accertamento della definitività di un
atto è connessa all'avvenuto decorso dei termini per impugnarlo, la
cui constatazione va effettuata tenendo conto anche di talune
eccezionali cause di sospensione dei termini di decadenza, come quelle
introdotte dal legislatore per le ferie estive, per le calamità
naturali, per taluni scioperi degli uffici giudiziari o finanziari (ma
non postali).
Ad avviso del giudice a quo, prosegue l'Avvocatura generale
occorrerebbe altresì prendere in considerazione la condizione di
abbienza o meno dei soggetti interessati dall'atto; se essi si siano
rivolti alla Commissione per il gratuito patrocinio e questo, valutato
il fumus, abbia, o non, ammesso alla concessione, ecc. ecc. La norma
denunciata avrebbe quindi dovuto tenere conto delle condizioni di
indigenza degli interessati all'atto, introducendo termini
differenziabili in relazione alle condizioni personali dei vari
soggetti. Secondo l'Avvocatura le discriminazioni che ne deriverebbero
non sarebbero in linea con i principi costituzionali, mentre la tutela
dei non abbienti, garantita dall'art. 24, terzo comma, della
Costituzione, è attuata proprio mediante l'istituto del gratuito
patrocinio che consente, in caso di urgenza, la nomina provvisoria del
difensore. Il problema si traduce quindi esclusivamente in una
valutazione della congruità del termine di 60 giorni, previsto dalla
norma impugnata.
In proposito viene ricordata la costante giurisprudenza della Corte
costituzionale che ha escluso l'illegittimità di termini assai più
brevi, di 15 o di 3 giorni, precisando che la congruità del termine
va valutata non soltanto in considerazione dell'interesse del soggetto
che ne può far uso, ma specialmente in relazione all'esigenza pubblica
che è soddisfatta mediante la previsione del termine comminato (sent.
n. 93 del 1962 e n. 118 del 1963).
Pertanto, l'esigenza di certezza del diritto, che interessa anche
le pubbliche amministrazioni, giustifica pienamente la fissazione di
un termine di 60 giorni, escludendo qualsiasi dubbio sulla
incongruità ed illegittimità costituzionale dello stesso. Considerato in diritto :
La Corte costituzionale deve decidere se contrasti o meno con
l'art. 24, primo e terzo comma, della Costituzione, l'art. 21 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (istitutiva dei tribunali
amministrativi regionali), nella parte in cui non prevede la
sospensione o una diversa decorrenza del termine ordinario di 60 giorni
per proporre gravame avverso un provvedimento amministrativo, a favore
del non abbiente che abbia fatto domanda per l'ammissione al gratuito
patrocinio. Si prospetta infatti il dubbio, da parte del giudice a quo,
che la durata della correlativa procedura renda estremamente
difficoltoso ai non abbienti l'esercizio del diritto di agire in
giudizio, per la possibilità che i medesimi non riescano ad ottenere
tempestivamente la nomina di un difensore.
La questione non è fondata.
È noto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il
diritto di difesa e di agire in giudizio deve essere regolato dalla
legge in modo da garantirne l'effettività, sicché ove fossero
stabiliti termini così ristretti da renderne eccessivamente difficile
l'esercizio o da vanificarlo, la relativa normativa dovrebbe esser
dichiarata illegittima. Alla stregua di tale consolidato orientamento,
la congruità di un termine deve esser valutata tanto in rapporto
all'interesse del soggetto che ha l'onere di compiere un atto per
tutelare i propri diritti e interessi, quanto in relazione alla
funzione ad esso assegnata nell'ambito dell'ordinamento giuridico.
Sotto l'uno e l'altro profilo non v'è dubbio che il termine di 60
giorni, stabilito per proporre ricorso giurisdizionale avverso gli
atti della pubblica amministrazione, sia ragionevole e congruo per
apprestare un'adeguata impugnazione, attesa l'ampiezza di esso, e
l'interesse generale alla sollecita definizione dei rapporti tra
privati e pubblica amministrazione. Non occorre quindi nemmeno far
riferimento alla giurisprudenza di questa Corte che ha respinto
analoghe censure avverso disposizioni che sancivano termini perentori
di durata assai più breve.
Né appaiono più consistenti le censure che si appuntano sulla
pretesa necessità di una sospensione del termine a favore dei non
abbienti che siano ricorsi all'istituto del gratuito patrocinio.
Invero il termine in esame è certamente sufficiente al non abbiente
per provocare, in tempo utile, la pronuncia dell'apposita Commissione
per il gratuito patrocinio, istituita, ai sensi dell'art. 28 del
d.P.R. 21 aprile 1973, n. 214, presso ogni Tribunale amministrativo
regionale o Sezione distaccata di esso, la quale si riunisce,
periodicamente, nei giorni prestabiliti all'inizio di ogni anno.
Inoltre l'art. 29 del citato regolamento prevede espressamente che il
Presidente, in caso di urgenza, deve disporre convocazione
straordinaria della stessa Commissione.
Pertanto la norma impugnata non rende eccessivamente oneroso
l'esercizio del diritto di azione nemmeno nei confronti di coloro che
son costretti a valersi dell'istituto del gratuito patrocinio.
Che se poi la violazione delle disposizioni in esame, o eventi
eccezionali abbiano dato luogo a differenze di trattamento derivanti
da circostanze di fatto, tali inconvenienti non sono riferibili alla
norma impugnata, né determinano, quindi, vizio di illegittimità
costituzionale, come questa Corte ha già avuto occasione di
affermare (sentenze nn. 109 e 209 del 1971).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sollevata, in
riferimento all'art. 24, primo e terzo comma, della Costituzione, con
l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna in
epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte