Sentenza n. 56/1983
Altra decisione · depositata il 16/03/1983 · relatore Oronzo Reale
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
il 26 marzo 1975 e riapprovata il 30 aprile 1976 dal Consiglio
regionale del Lazio, recante "Soppressione dei patronati scolastici e
dei consorzi provinciali di patronati scolastici" promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 maggio 1976,
depositato in cancelleria il 7 giugno 1976 ed iscritto al n. 20 del
registro ricorsi 1976 e del quale è stata data notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri, e l'avv. Giuseppe Lagonegro, per la Regione
Lazio.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di
legittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio
regionale del Lazio il 26 marzo 1975 e riapprovata il 30 aprile 1976
recante "Soppressione dei patronati scolastici e dei consorzi
provinciali dei patronati scolastici".
Detta legge, ad avviso del ricorrente Presidente del Consiglio,
contrasterebbe con gli artt. 117 e 128 della Costituzione; in
particolare, si osserva che i patronati esercitano compiti che esulano
in parte dalla competenza regionale, in quanto l'art. 2 della legge 4
marzo 1958, n. 261, ad essi demanda funzioni integrative dell'azione
educatrice della scuola. Pertanto non può la Regione sopprimere i
patronati, ma soltanto definire una propria struttura organizzativa,
limitata peraltro all'erogazione dell'assistenza scolastica. In
particolare, il compito di istituire e gestire i doposcuola (previsto
dall'art. 2 della citata legge n. 261 del 1958) non può dirsi compreso
nella materia della "assistenza scolastica", trasferita alle regioni in
forza del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3. Esso, sempre ad avviso del
ricorrente, rientrerebbe piuttosto tra le attività scolastiche
integrative, rimaste nella competenza dello Stato, come è dimostrato
anche dal fatto che nel bilancio statale è stato mantenuto l'apposito
capitolo di spesa. La disposta soppressione dei patronati farebbe
"venir meno gli enti periferici attraverso i quali vengono amministrati
i contributi statali per il funzionamento dei doposcuola".
Si evidenzia altresì che il provvedimento normativo di
acquisizione dei beni degli enti in questione al patrimonio delle
provincie e dei comuni costituirebbe una indebita interferenza nella
autonomia degli enti oltre che una violazione della riserva statale in
materia di ordinamento comunale e provinciale, "in cui sono ricomprese
le disposizioni relative al patrimonio ed alla finanza".
Si denuncia infine che l'art. 6, secondo comma, del d.P.R. n. 3
del 1972 sopracitato, attribuisce agli insegnanti in servizio presso i
patronati il diritto ad essere trasferiti alle regioni. Ma l'art. 4
della legge impugnata si limita a prevedere una nuova legge sul
trasferimento del personale, "senza preannunciarne in alcun modo il
contenuto". Sulla base di tali vizi, che comporterebbero violazione
degli artt. 117 e 128 della Costituzione, si chiede che la legge
regionale impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima.
Si costituiva la Regione Lazio controdeducendo che tutte le regioni
che (all'epoca del ricorso) avevano legiferato nella materia
dell'assistenza scolastica avevano soppresso i patronati scolastici ed
i consorzi provinciali dei patronati scolastici in quanto enti inutili,
senza che gli organi statali avessero impugnato le relative leggi.
A parte tale rilievo, si sottolinea che mediante le leggi delegate
del 1974 ed in particolare di quelle recanti i nn. 416, 417 e 419, sono
stati istituiti gli organi collegiali di circolo didattico, di istituto
scolastico, di distretto, di provincia, nonché organismi regionali di
sperimentazione e ricerca educativa, con i quali è stata "totalmente
riordinata la struttura locale dei servizi della pubblica istruzione".
E si evidenzia anche che la Regione Lazio, con la legge regionale 6
settembre 1975, n. 77, ha provveduto a regolare organicamente
l'assistenza scolastica nonché il diritto allo studio, istituendo fra
l'altro collegamenti precisi con gli organi collegiali di cui si è
detto e delegando le attività di assistenza scolastica ai comuni ed
alle province; alla regione rimangono attribuzioni di indirizzo,
coordinamento e la facoltà di intervenire in casi straordinari o
integrativamente.
Secondo la difesa della Regione, il quadro normativo testé
descritto dimostra che i patronati scolastici erano enti senza funzioni
e che anche quelli che nel ricorso erano stati definiti come compiti
integrativi dell'azione educatrice della scuola non sono più dei
patronati, ma dei consigli di istituto e di distretto, mentre le
attribuzioni di assistenza scolastica sono passate ai comuni ed alle
province; una tale constatazione farebbe venir meno le censure rivolte
all'art. 2 della legge impugnata.
Analoga la situazione normativa per quanto attiene al trasferimento
dei patrimoni dei patronati; se questi ultimi sono enti inutili,
siccome privi di attribuzioni, e pertanto sono stati legittimamente
soppressi, esattamente il patrimonio di questi enti è stato trasferito
alle provincie ed ai comuni che, storicamente erano stati i conferenti
della parte maggiore dei compendi patrimoniali cessati enti".
Con riferimento infine allo stato giuridico del personale si assume
che la legge regionale non poteva che rinviare la decisione, atteso
che, quanto meno nella Regione Lazio, il personale addetto ai patronati
era di estrazione eterogenea, composto in parte da personale
distaccato, in altra parte da personale in incerta posizione giuridica
e in altra parte da personale proprio. Tale situazione di fatto
comportava che per regolare tale intreccio di rapporti fosse necessaria
una preventiva intesa con l'amministrazione statale e le associazioni
sindacali. Si chiede quindi che venga riconosciuta la costituzionalità
della legge regionale impugnata.
All'udienza del 25 gennaio 1983 tanto l'avvocato dello Stato in
rappresentanza del Governo ricorrente quanto la difesa della Regione
hanno concluso chiedendo che la Corte dichiarasse cessata la materia
del contendere. Considerato in diritto :
Il Presidente del Consiglio dei ministri, col ricorso di cui in
epigrafe, chiede alla Corte di dichiarare l'illegittimità
costituzionale della legge approvata dal Consiglio regionale del Lazio
il 26 marzo 1975 e riapprovata il 30 aprile 1976, avente per oggetto la
soppressione dei patronati scolastici e dei loro consorzi provinciali.
Questa legge violerebbe gli artt. 117 e 128 della Costituzione
sotto i vari profili descritti in narrativa.
La censura viene respinta dalla Regione Lazio, la quale nega, per
le ragioni pure riassunte in narrativa, la sussistenza della dedotta
violazione degli artt. 117 e 128 della Costituzione.
Successivamente alla proposizione del ricorso e alla costituzione
in giudizio della Regione Lazio è stato emanato il d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, il quale - definito nell'art. 42 l'ambito delle funzioni
amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" - dispone
all'art. 45 l'attribuzione ai comuni delle funzioni amministrative
indicate nell'art. 42, da svolgersi secondo le modalità previste dalla
legge regionale; la soppressione dei patronati scolastici e dei
relativi consorzi provinciali e l'attribuzione ai comuni delle
funzioni, dei servizi e dei beni, demandando alle regioni di stabilire
con proprie leggi entro il 30 giugno 1978 modalità e criteri per il
passaggio dei beni e del personale ai comuni.
Conseguentemente la Regione Lazio, con legge 6 novembre 1978, n.
32, ha adottato le "disposizioni per il passaggio ai comuni dei beni e
del personale dei soppressi patronati scolastici e consorzi provinciali
dei patronati scolastici".
Pertanto, come le parti hanno concordemente riconosciuto
all'udienza di trattazione della causa, è cessata la materia del
contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione
di legittimità costituzionale della legge riapprovata dal Consiglio
regionale del Lazio il 30 aprile 1976 recante "Soppressione dei
patronati scolastici e dei consorzi provinciali dei patronati
scolastici", sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri col
ricorso 28 maggio 1976 (n. 20 del registro ricorsi 1976) di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, l'8 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte