Corte costituzionale

Ordinanza n. 56/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1992 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in

materia di accertamento delle imposte sui redditi), in relazione

all'art. 10, secondo comma, n. 9, della legge-delega 9 ottobre 1971,

n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma

tributaria) promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1991 dalla

Commissione Tributaria di primo grado di Verbania, sul ricorso

proposto da Oreste Marzi contro l'Ufficio II.DD. di Verbania,

iscritta al n. 624 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 29 aprile 1991 la Commissione

Tributaria di primo grado di Verbania, sul ricorso proposto da Oreste

Marzi contro Ufficio II.DD. di Verbania (iscritta al Reg. ord. n. 624

del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 43, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi), in quanto non prevede che l'avviso di accertamento debba

essere notificato "entro il termine di decadenza di due anni" o "a

pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a

quello in cui è stata presentata la dichiarazione", così come è

previsto per l'imposta di registro; o, in via subordinata, in quanto

non prevede che l'avviso di accertamento debba essere notificato "a

pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a

quello in cui è stata presentata la dichiarazione", così come è

previsto per l'imposta sul valore aggiunto, per violazione degli

artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art.

10, secondo comma, n. 9, della legge-delega 9 ottobre 1971, n. 825, e

per violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che l'eccezione è manifestamente infondata in quanto

la diversità dei termini si riporta a differenti tipologie dei

tributi, mentre, d'altra parte, la legge di delega stabilisce una

unificazione di essi soltanto "ove possibile";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 43, primo comma, del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle

imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 76 e

77, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione

Tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.

Il Presidente e redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte