Sentenza n. 56/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1993 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 2legge 81/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 452, secondo
comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 2, n.
53, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al
Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di
procedura penale), 440, primo comma e 441, primo comma, del codice di
procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 7 aprile ed
il 19 maggio 1992 dal Tribunale di Piacenza nei procedimenti penali a
carico di Conti Alberto ed altro e Henchi Ajmi Ben Mohamed, iscritte
ai nn. 324 e 423 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26 e 37, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio instaurato con rito direttissimo nel
quale l'imputato aveva chiesto il giudizio abbreviato, ottenendo il
consenso del pubblico ministero, ed il difensore aveva poi eccepito
la non acquisibilità, ai fini di detto giudizio, degli atti
contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, il Tribunale di
Piacenza - dopo aver rilevato che il potere del giudice di ordinare
l'esibizione di tali atti è previsto dall'art. 135 disp. att. cod.
proc. pen. solo nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod.
proc. pen. , e non anche in quello di cui all'art. 452, secondo
comma, cod. proc. pen. , restando così precluso al giudice di
valutare l'ammissibilità di questo sotto il profilo della
decidibilità allo stato degli atti - ha sollevato d'ufficio, con
ordinanza del 7 aprile 1992 (r.o. n. 324/1992), una questione di
legittimità costituzionale del citato art. 452, secondo comma,
assumendone il contrasto con gli artt. 76 e 3 della Costituzione;
Premesso, in punto di rilevanza, che l'eventuale accoglimento
della suddetta eccezione incide sulla natura del rito e, in caso di
condanna, sulla misura della pena, il Tribunale rimettente sostiene,
sotto il primo profilo, che sarebbe violata la direttiva n. 53 (art.
2) della legge delega n. 81 del 1987, dato che questa prevede che il
giudizio abbreviato può essere celebrato solo nell'udienza
preliminare e pone come condizione di ammissibilità che il giudice
ritenga di poter decidere allo stato degli atti;
La circostanza, poi, che nel giudizio abbreviato in questione, a
differenza di quello ordinario (artt. 438 ss.), non sia prevista tale
condizione e che per esso sia stabilito che il giudice, ove non possa
decidere allo stato degli atti, svolga d'ufficio "un'anomala
attività istruttoria" nelle forme previste dall'art. 422 cod. proc.
pen. (la cui applicabilità è invece espressamente esclusa nel
giudizio ordinario: art. 441), concreterebbe, ad avviso del
rimettente, una irrazionale disparità di trattamento (art. 3 della
Costituzione);
Sotto altro profilo, analoga disparità sarebbe ravvisabile se il
giudizio in questione "si dovesse risolvere, come è stato già
osservato dalla dottrina, in un giudizio dibattimentale con
istruttoria, caratterizzato da una riduzione obbligatoria della pena
senza corrispettivo processuale";
1.1. - La medesima questione è stata sollevata dallo stesso
Tribunale di Piacenza con altra ordinanza del 19 maggio 1992, recante
motivazione identica.
2. - Intervenendo nel primo dei suddetti giudizi, il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, sostiene che la prima censura non è
correttamente proposta, perché il punto della legge delega sul quale
trova fondamento la disciplina relativa alla trasformazione del rito
nel giudizio direttissimo non è il n. 53, che riguarda il potere del
giudice di pronunciare anche nell'udienza preliminare sentenza di
merito, ma il n. 43, che conferisce per l'appunto al pubblico
ministero il potere di presentare l'imputato direttamente in
giudizio;
La differenza, poi, tra giudizio abbreviato ordinario e giudizio
abbreviato atipico derivante dalla conversione del rito direttissimo,
consistente nel fatto che solo nel primo vi è obbligo di decidere
allo stato degli atti, si giustifica considerando che quest'ultimo si
celebra a brevissima distanza di tempo dalla ricezione della notizia
di reato, ciò che giustifica sia una carenza d'indagine da parte del
pubblico ministero che l'esigenza di far ricorso ad un correttivo
idoneo ad integrare il materiale probatorio esistente. D'altra parte,
risponde a criteri di razionalità che, ove appaia impossibile la
decisione allo stato degli atti, si eviti la retrocessione del
procedimento dalla fase dibattimentale a quella dell'udienza
preliminare - certamente antieconomica - e la ancor più gravosa
retrocessione alla fase delle indagini preliminari;
Del resto, osserva l'Avvocatura, la differenza di disciplina
appare "destinata ad attenuarsi se non ad annullarsi alla luce delle
indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale" n.
92 del 1992. Considerato in diritto
1. - Con le ordinanze indicate in epigrafe, il Tribunale di
Piacenza dubita che l'art. 452, secondo comma, cod. proc. pen. , in
quanto stabilisce che il giudizio abbreviato derivante da conversione
del giudizio direttissimo - a differenza di quello ordinario (artt.
438 ss. cod. proc. pen.) - si celebri in dibattimento e non sia
condizionato alla sua decidibilità allo stato degli atti, ma conosca
anzi lo svolgimento d'ufficio di "un'anomala attività istruttoria",
contrasti:
con l'art. 76 della Costituzione, dato che la direttiva n. 53
della legge delega prevede che il giudizio abbreviato si svolga solo
all'udienza preliminare e solo se il processo risulti decidibile allo
stato degli atti;
con l'art. 3 della Costituzione, perché le suddette differenze
rispetto al giudizio abbreviato ordinario concreterebbero
un'irrazionale disparità di trattamento sia tra i due riti, sia tra
situazioni processuali omogenee, dato che il rito in questione si
risolverebbe in un giudizio dibattimentale con istruttoria,
caratterizzato da una riduzione obbligatoria della pena senza
corrispettivo processuale.
2. - La questione non è fondata.
La censura di violazione della legge delega si fonda su un
meccanico raffronto tra la disciplina posta dalla norma impugnata e
lo schema del giudizio abbreviato desumibile dal tenore letterale
della direttiva n. 53 dell'art. 2 della legge delega. Tale direttiva,
peraltro, proprio perché contiene la disciplina fondamentale per
l'ipotesi tipica di giudizio abbreviato che si innesti nel rito
ordinario, non può ritenersi preclusiva di variazioni ed adattamenti
che valgano a meglio inserirlo nei vari riti speciali che lo stesso
legislatore delegante ha previsto;
D'altra parte se il legislatore delegato si fosse attenuto alla
lettura della direttiva, ed in particolare alla previsione
concernente lo svolgimento del giudizio abbreviato nell'udienza
preliminare, ne sarebbe derivato che tale giudizio non avrebbe potuto
aver luogo nel processo pretorile e nei procedimenti speciali - tra i
quali il rito direttissimo - caratterizzati dall'assenza dell'udienza
preliminare. Essendo il giudizio abbreviato un rito particolarmente
semplificato, ciò avrebbe comportato una sostanziale pretermissione
del criterio generale della massima semplificazione posto dalla
direttiva n. 1 della legge delega; e, per altro verso, ne sarebbe
derivata la sottrazione agli imputati nei cui confronti si instaura
un procedimento speciale della possibilità di beneficiare della
riduzione di pena collegata al giudizio abbreviato, ciò che non
avrebbe potuto dirsi conforme al canone generale di rispetto dei
principi della Costituzione - tra i quali quello dell'eguaglianza -
posto dal primo comma dell'art. 2 della medesima legge delega;
Quanto poi all'attribuzione al giudice dibattimentale investito
del giudizio direttissimo della competenza a celebrare il giudizio
abbreviato, è noto che nel progetto preliminare (art. 446, secondo
comma) era previsto che, di fronte alla richiesta di giudizio
abbreviato, il giudice dibattimentale avrebbe dovuto trasmettere gli
atti al giudice dell'udienza preliminare.
Ma poiché una tale retrocessione avrebbe evidentemente comportato
un allungamento dei tempi per l'introduzione di detto giudizio, la
scelta definitiva del legislatore delegato deve ritenersi coerente al
già citato criterio della massima semplificazione;
Nemmeno merita censura la previsione che non a'ncora
l'ammissibilità del giudizio abbreviato derivante da conversione del
giudizio direttissimo ad una previa valutazione giudiziale di
decidibilità allo stato degli atti e che consente in tale giudizio
lo svolgimento, nelle forme previste dall'articolo 422, di
un'attività di integrazione probatoria: ciò che, secondo il giudice
a quo, darebbe luogo a violazione tanto dell'art. 76 che dell'art. 3
della Costituzione;
Al riguardo, deve ricordarsi che questa Corte, occupandosi del
giudizio abbreviato ordinario sotto il profilo dell'incidenza sulla
sua introduzione di scelte discrezionali del pubblico ministero circa
le indagini da esperire o comunque connesse alla sua strategia
processuale, ha già affermato - nella sentenza n. 92 del 1992 - la
necessità, "al fine di ricondurre l'istituto a piena sintonia con i
principi costituzionali, che il vincolo derivante dalle scelte del
pubblico ministero sia reso superabile con l'introduzione di un
meccanismo di integrazione probatoria", che spetta al legislatore
concretizzare. "La configurazione del giudizio abbreviato come
giudizio "a prova contratta", rigorosamente delimitato dallo "stato
degli atti", invero, "non è affatto un connotato ineliminabile di
tale giudizio": tant'è che nella sua configurazione originaria era
previsto - sulla falsariga di analoghi istituti stranieri - che il
giudice potesse integrare lo stato degli atti disponendo quelli
ulteriori indispensabili per la decisione (cfr. il testo delle
direttive nn. 47 e 48 della legge delega del 1982, approvato dalla
Commissione giustizia della Camera il 15 luglio 1982: atti Camera, IX
legislatura, Rel. min. , doc. 691, 19). Del resto, la stessa
Relazione al progetto preliminare del codice riferisce (p. 282) che
"ampia parte" della Commissione redigente sostenne che occorreva
ammettere nel giudizio abbreviato un'integrazione probatoria;
In questa prospettiva, il raffronto proposto dal giudice a quo non
può essere preso in considerazione, dato che è proprio il dato
normativo assunto come termine di comparazione a rivelarsi caduco. Ed
è anzi da aggiungere che i problemi di conformità ai principi
costituzionali già esaminati nella citata sentenza n. 92 del 1992 si
ripresenterebbero a maggior ragione nel giudizio abbreviato derivante
da conversione del giudizio direttissimo, dato che questo viene
instaurato sulla base di una scelta esclusiva del pubblico ministero
e delle indagini da lui ritenute necessarie, senza che queste possano
essere integrate nell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 422 cod.
proc. pen.;
Né può, infine, condividersi il rilievo del giudice a quo
secondo cui il giudizio in questione si risolverebbe in un giudizio
dibattimentale con istruttoria, caratterizzato da una riduzione
obbligatoria della pena senza corrispettivo processuale. Si è invero
già osservato, nella predetta sentenza, che la rinuncia al diritto
ad eventuali allegazioni difensive non è un connotato ineliminabile
del giudizio abbreviato, dato che a giustificare la riduzione della
pena è sufficiente la realizzazione dell'interesse dell'ordinamento
alla semplificazione attraverso la rinuncia dell'imputato al
dibattimento ed il riconoscimento del valore di prova agli elementi
acquisiti dal pubblico ministero.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione dal
Tribunale di Piacenza con ordinanze del 7 aprile
e 19 maggio 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 8 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte