Corte costituzionale

Ordinanza n. 56/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/02/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24

luglio 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Torino nel procedimento a carico di Ruggeri Francesco,

iscritta al n. 656 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 27

e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 286-bis del codice di procedura penale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 439 del 1995,

successiva alla pronuncia della ordinanza di rimessione, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 286-bis, primo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce

il divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti delle

persone ivi indicate, anche quando sussistono le esigenze cautelari

di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, quarto comma, del

medesimo codice, e l'applicazione della misura possa avvenire senza

pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri

detenuti;

che, pertanto, essendo stata la norma oggetto di impugnativa

espunta dall'ordinamento nei limiti auspicati dal giudice a quo, la

questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norma integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 32 della

Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1996:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte