Sentenza n. 560/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 21legge 990/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo
comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("Assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"), modificato dalla
legge 26 febbraio 1977, n. 39 ("Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti"), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno
1986 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra
Grasso Gianfranco e la S.p.A. MAA Assicurazioni, iscritta al n. 763
del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Grasso Gianfranco, vittima di un sinistro da circolazione
stradale, cagionato da veicolo non identificato (a seguito del quale
aveva subito l'amputazione di una gamba), ha convenuto in giudizio
dinanzi al Tribunale di Milano la S.p.A. MAA Assicurazioni, quale
impresa designata a liquidare i sinistri di cui all'art. 19, primo
comma, lett. a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("Assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti").
Il giudice adito ha sollevato, in relazione agli artt. 2 e 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21,
primo comma, della legge citata (come modificato dalla legge 26
febbraio 1977, n. 39) nella parte in cui limita l'intervento del
Fondo di garanzia per le vittime della strada, relativo a danni
cagionati da veicolo rimasto sconosciuto, ad una somma massima di
lire 15 milioni per persona ed a lire 25 milioni per sinistro.
Il giudice a quo dà atto dell'ontologica diversità tra l'ipotesi
in cui il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto ed i casi nei
quali il danno sia stato cagionato da veicolo non coperto da
assicurazione o la cui assicurazione versi in stato d'insolvenza,
prospettiva già oggetto di esame da parte di questa Corte che, con
sentenza del 10 dicembre 1981, n. 202, aveva a riguardo escluso la
violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Ritiene peraltro il giudice rimettente che quest'ultima norma
debba considerarsi vulnerata sotto un diverso profilo, in quanto il
lasso di tempo intercorso tra la previsione originaria (coincidente
con i minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria allora
vigenti) e l'epoca attuale avrebbe finito per privare di ogni
"pratica consistenza" l'intervento del Fondo. La progressiva erosione
del massimale verrebbe a contraddire le scelte operate dal
legislatore "in una violazione del principio di uguaglianza (...) a
causa del trattamento irrazionale riservato ad una categoria di
danneggiati". Inoltre i soggetti che abbiano riportato soltanto danni
lievi, ritroverebbero un ristoro pressoché integrale, là dove i
portatori di ingenti lesioni (qual è l'attore nel giudizio di
rinvio) conseguono un risarcimento del tutto insufficiente.
La mancata previsione di un meccanismo d'adeguamento
evidenzierebbe poi una disparità di trattamento rispetto agli altri
casi di cui all'art. 19, ove i massimali sono stati oggetto di
periodiche revisioni, nonché ad altre forme d'intervento
solidaristico, quali ad esempio l'Istituto della pensione sociale,
oggetto di un recente incremento operato con la legge 15 aprile 1985,
n. 140.
Del resto, conclude il Tribunale, la Corte costituzionale con la
sentenza 2 maggio 1985, n. 132 ha ritenuto questa lacuna normativa in
tema di risarcimento dei danni alla persona come motivo di
illegittimità del limite posto alla responsabilità del vettore
aereo dalla Convenzione di Varsavia.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
venga dichiarata infondata.
Premesso che numerosi disegni di legge presentati nella passata
legislatura avevano previsto che anche i limiti in argomento
venissero riferiti alla Tabella A allegata alla legge n. 990, del
1969, analogamente a quanto già accaduto per le altre ipotesi di cui
all'art. 19 della legge citata, l'Avvocatura sottolinea come il
legislatore si sia fatto carico del problema, anche in applicazione
della direttiva C.E.E. del 30 dicembre 1983 che elimina la disparità
di trattamento a carico dei danneggiati da veicoli non identificati.
Sarebbe però evidente, a parere dell'Avvocatura, come ogni
intervento a riguardo, in quanto connesso al contemperamento di
opposti interessi, attiene alla sfera di discrezionalità propria del
legislatore.
Conclude l'Avvocatura osservando che la somma de qua riveste pur
sempre un certo valore economico e che un diverso ristoro in caso di
danni di differente gravità si avrebbe pur sempre anche nell'ipotesi
di aumento del massimale. Il carattere solidaristico dell'intervento,
gravante sull'Istituto nazionale delle assicurazioni, precluderebbe
ogni raffronto con altre problematiche (quale ad esempio la
responsabilità del vettore aereo) salvo quella connessa
all'indennizzo per i danni prodotti dalle Forze armate alleate,
oggetto appunto di una pronuncia d'infondatezza da parte di questa
Corte (sent. 46/1971). Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 10 giugno 1986,
solleva questione di legittimità costituzionale in riferimento agli
artt. 2 e 3 della Costituzione, dell'art. 21, primo comma, della
legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti"), modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n.
39, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, nella
parte in cui limita l'intervento del Fondo di garanzia, previsto
dalla lett. a), dell'art. 19, primo comma, della stessa legge, ad un
massimo di lire 15 milioni per ogni persona danneggiata, nel limite
di lire 25 milioni per sinistro, senza stabilire né all'origine né
successivamente alcuna forma di adeguamento di tali limiti.
2. - La questione è fondata.
In adempimento dell'obbligo assunto in base all'art. 9 della
Convenzione europea relativa all'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile in materia di autoveicoli, del 20 aprile 1959,
è stato istituito, con l'art. 19 della legge n. 990 del 1969, presso
l'Istituto nazionale delle assicurazioni un "Fondo di garanzia per le
vittime della strada" per il risarcimento dei danni causati dalla
circolazione dei veicoli o natanti assoggettati a obbligo di
assicurazione:
a) quando il sinistro sia cagionato da veicolo o natante non
identificato - ed è questo il caso di specie;
b) quando il veicolo o natante risulti non assicurato;
c) quando l'impresa assicuratrice che ha emesso la polizza, si
trovi al momento del sinistro in stato di liquidazione coatta, o vi
venga posta successivamente.
Il Fondo è alimentato prevalentemente da un contributo che le
imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la
responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare all'Istituto
nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di
garanzia per le vittime della strada".
Detto contributo è stato determinato, per il corrente anno 1987,
con decreto 30 gennaio 1987 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, nella misura del 2 per cento dei premi
incassati nello stesso esercizio dalle imprese assicuratrici, essendo
del 3 per cento la aliquota massima prevista dall'art. 31 della legge
n. 990 del 1969.
È quindi evidente il fine solidaristico della contribuzione della
generalità degli assicurati alla alimentazione del Fondo, che si
riverbera sul carattere delle erogazioni del medesimo, a rimborso
delle somme anticipate - per la liquidazione dei danni derivanti dal
sinistro - dalle imprese designate ogni tre anni, per ogni Regione o
gruppo di Regioni, con decreto del Ministro dell'industria.
Tuttavia questa Corte ritiene di dover ribadire che il carattere
solidaristico sopra evocato non esclude né limita in alcun modo la
natura risarcitoria e non già indennitaria della prestazione
garantita dall'intervento del Fondo.
Da ciò discende che, nei limiti dei massimali stabiliti dalla
legge, il danno deve essere risarcito in tutta la sua estensione, ivi
compreso il danno alla vita di relazione cui è andata incontro per
le menomazioni riportate la vittima del sinistro.
Il legislatore nella legge istitutiva del Fondo di garanzia, nel
far coincidere il limite di lire 15 milioni per ogni persona
sinistrata, nel limite di lire 25 milioni per ogni sinistro, con i
minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria, stabiliti nella
Tabella A annessa alla legge, dimostrava esplicitamente di voler
ancorare l'intervento del Fondo di garanzia ai valori
dell'assicurazione obbligatoria.
La elevazione di questi ultimi con successivi provvedimenti
legislativi (d.P.R. 12 agosto 1977, n. 776;
d.P.R. 17 giugno 1982, n. 457; d.P.R. 22 luglio 1983, n. 357; d.P.R.
4 agosto 1984, n. 517; d.P.R. 9 aprile 1986, n. 124), mentre
invariata restava l'indicazione dei limiti di valore dell'intervento
del Fondo nell'art. 14 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39,
svela una disattenta estraniazione della mens legis dalla ratio
palese nella originaria disposizione del 1969, con la aberrante
conseguenza che dall'allineamento iniziale dei massimali minimi del
Fondo di garanzia con quelli della assicurazione obbligatoria si è
pervenuti oggi alla sproporzione degli immutati 15 milioni per
persona e 25 milioni per sinistro dell'intervento del Fondo contro i
200 milioni per persona e 500 milioni per sinistro dell'assicurazione
obbligatoria.
D'altra parte il meccanismo della alimentazione del Fondo con
contribuzioni percentuali sui premi incassati dalle imprese
assicuratrici dimostra che il mancato adeguamento dei massimali di
risarcimento per l'intervento del Fondo di garanzia determina una
disequazione non giustificabile tra la provvista crescente del Fondo
e la fissità delle sue potenzialità di esborso.
Decisiva appare in ogni caso la incongruenza di un intervento di
natura risarcitoria che, per la immodificabilità dei termini
monetari in cui si esprime, sia assoggettato nel decorso del tempo
alla progressiva riduzione e vanificazione del suo potere di mercato.
È qui evidente la irrazionalità della disposizione legislativa
che non colloca nel flusso temporale la ponderazione dei valori
monetari della prestazione risarcitoria.
Il vulnus del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, di cui
all'art. 3 della Costituzione, impone pertanto che la norma sia
caducata.
Resta nella discrezionalità del legislatore la scelta dei modi
per ripristinare la par condicio tra le vittime della strada per
sinistri cagionati da veicoli non identificati e la generalità degli
aventi diritto al risarcimento dei danni coperti da polizza di
assicurazione "R.C.A.".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 21, primo
comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("Assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"), modificato dalla
legge 26 febbraio 1977, n. 39, per la parte in cui non prevede
l'adeguamento dei valori monetari ivi indicati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:560 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte