Sentenza n. 560/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 35d.P.R. 636/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario) promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1989 dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Lucca sul ricorso proposto
dall'Ufficio I.V.A. di Lucca contro Fabbri M.Teresa ed altri nella
qualità di soci "Zoccolificio Cerri di Cerri Ugo e C. S.n.c.",
iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento avverso gli avvisi di
accertamento e rettifica delle dichiarazioni di alcuni contribuenti
per gli anni 1982 e 1983, notificati a seguito delle operazioni
effettuate ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)
dall'Ufficio I.V.A. di Lucca e fondati sulla alterazione di un certo
numero di bolle di accompagnamento rilevata dalla Guardia di finanza,
la Commissione tributaria di secondo grado di quella città ha
sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 35, terzo e quarto comma,
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario), come novellato dall'art. 23 del d.P.R. 3
novembre 1981, n. 739.
Il giudice rimettente, affermata la rilevanza delle questioni che
investono le modalità di accertamento della alterazione dei
documenti su cui è fondato l'accertamento in rettifica, osserva che
le disposizioni impugnate contrasterebbero con il parametro
costituzionale invocato nelle parti in cui, da un canto, non
consentono che il giudice tributario possa disporre d'ufficio
consulenza tecnica per l'accertamento di fatti che richiedono
specifiche competenze tecniche - potendo egli richiedere soltanto
apposite relazioni agli organi tecnici dell'Amministrazione dello
Stato e la collaborazione della Guardia di finanza - (terzo comma) e,
dall'altro, non prevedono, a differenza di quanto avviene per il rito
ordinario ai sensi dell'art. 121 c.p.c (rectius art. 201 c.p.c.) che,
una volta nominato un consulente tecnico d'ufficio su istanza della
parte interessata, questa possa essere assistita da un consulente di
parte che intervenga alle operazioni peritali (quarto comma).
Entrambe le disposizioni, la prima limitativa del potere del
giudice di accertamento della verità dei fatti tramite la nomina di
un esperto che sia estraneo all'Amministrazione dello Stato e la
seconda preclusiva per la parte e per il giudice di giovarsi di una
corretta dialettica processuale, si risolverebbero ad avviso del
giudice a quo in una menomazione del diritto di difesa del
cittadino-contribuente.
2. - Non si è costituita nel presente giudizio la parte privata.
È invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, in
subordine, infondate.
Preliminarmente la difesa dello Stato ha sollevato dubbi circa la
rilevanza della questione, inerente alla disposizione del comma terzo
dell'art. 35 denunciato, in ordine alla quale avrebbe potuto essere
applicato nel giudizio a quo l'istituto della sospensione ex art. 295
c.p.c.; nel merito, ne ha rilevato la infondatezza, in quanto la
norma non sembra incidere sui poteri processuali e sul diritto di
difesa del contribuente; d'altra parte, il fatto che il giudice
tributario non possa disporre direttamente la invocata consulenza
tecnica, ma soltanto ammetterla ove il contribuente la richieda ed a
spese di questi, risponde al principio della gratuità del processo
tributario, cui si riconnette appunto la previsione che il giudice si
avvalga, per i necessari accertamenti tecnici, degli organi
dell'Amministrazione dello Stato.
Quanto alla questione concernente la disposizione del comma quarto
dello stesso art. 35, egualmente la difesa erariale ne ha affermato
la irrilevanza, non risultando che nel giudizio a quo sia stata
richiesta dalla parte consulenza tecnica, ovvero la nomina di un
perito di parte, in sede di consulenza tecnica di ufficio, per
assistere alle operazioni peritali; nel merito, comunque, ne ha
rilevato la infondatezza risultando del tutto apodittica
l'affermazione del giudice a quo circa la impossibilità per il
contribuente, nel silenzio della norma, di essere assistito da un
perito di parte. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 35, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella
parte in cui non consente al giudice tributario di disporre di
ufficio consulenza tecnica, potendo egli richiedere soltanto
"relazioni agli organi tecnici della amministrazione dello Stato".
Tale mancata previsione contrasterebbe, ad avviso del giudice a quo,
con l'art. 24 della Costituzione in quanto limiterebbe il potere di
accertamento, da parte del giudice, della verità dei fatti tramite
la nomina di un esperto estraneo all'amministrazione.
Altra questione è stata sollevata nei confronti dello stesso art.
35, quarto comma, nella parte in cui non prevederebbe che, una volta
nominato il consulente tecnico di ufficio ad istanza di parte, questa
possa farsi assistere da un proprio consulente, nel che dovrebbe
ravvisarsi un contrasto con l'art. 24 della Costituzione, impedendosi
di fatto alla parte ed al giudice di giovarsi di una corretta tecnica
processuale.
2. - Entrambe le questioni non sono fondate.
Per quel che riguarda l'art. 35, terzo comma, del d.P.R. n. 636
del 1972, va premesso che, in ordine al regime probatorio, questa
Corte ha affermato (sent. n. 251 del 1989) che spetta al legislatore
stabilire, con riferimento a ciascun tipo di processo, i mezzi di
prova esperibili e le modalità per la loro assunzione. Ciò vale
anche per quel che riguarda il maggiore o minor grado dei poteri
ufficiosi da attribuire al giudice, ben potendo il legislatore
limitarli ove reputi di dare più largo spazio all'impulso
processuale delle parti. Ciò che conta, ai fini della conformità
della disciplina ai principi costituzionali in tema di tutela
giurisdizionale, è che vengano rispettate l'essenza e la funzione
propria del processo in quello di volta in volta preso in
considerazione.
Per il processo tributario non appare in contrasto con tali
principi che la relativa disciplina preveda che, ai fini
dell'accertamento dei fatti, in mancanza di richiesta delle parti, il
giudice tributario possa avvalersi solo della collaborazione tecnica
degli organi statali, non potendo negarsi che il loro apporto sia
tale da assicurare quella perizia ed imparzialità che, secondo la
prospettazione del giudice a quo, dovrebbe invece ravvisarsi solo nei
confronti di consulenti processuali privati.
Oltre a questa possibilità la legge consente però l'accesso
anche alle consulenze tecniche del tipo di quelle previste nel
processo civile ed in quello penale, purché sia una delle parti del
processo tributario a richiederla. Previsione, questa, che pone tutte
le parti in posizione di parità processuale, potendo entrambe
chiedere che venga esperito quel mezzo, rimanendo però pur sempre
affidato al giudice, come negli altri processi in cui esso è
previsto, il potere di ammetterlo o meno.
Né può ritenersi costituire un ingiustificato ostacolo al
diritto di difesa la circostanza che la parte che avanzi la
richiesta, essendo tenuta ad anticipare le spese, finisca per
sopportarne definitivamente l'onere. Come ha già esattamente
osservato nella memoria difensiva l'Avvocatura generale dello Stato,
ciò costituisce diretta conseguenza del regime delle spese, comune
ad entrambe le parti nel processo tributario, in quanto, non essendo
prevista in tale giudizio la soccombenza, entrambe sono soggette alla
eventualità di dover sopportare l'onere delle spese sostenute anche
in caso di vittoria.
Si è dunque in presenza di una peculiarità che riguarda l'intera
disciplina che il legislatore ha ritenuto di imprimere al processo
tributario e che, non discriminando nella sua previsione una delle
parti rispetto all'altra, appare rispettosa dei principi
costituzionali in tema di diritto alla difesa in giudizio.
3. - Per quel che concerne l'art. 35, quarto comma, del d.P.R. n.
636 del 1972, diversamente da quanto sostiene il giudice a quo, il
fatto che espressamente tale disposizione preveda solo "la nomina di
un consulente tecnico di ufficio" non esclude che, una volta ammesso
tale mezzo di prova, non debba applicarsi, per assicurare nel modo
migliore il diritto di difesa, la medesima disciplina prevista ai
fini dell'esperibilità dello stesso mezzo nei processi da cui esso
è mutuato, purché questa disciplina risulti compatibile con il
processo preso in considerazione.
Relativamente al processo tributario, non appare affatto
incompatibile con la sua peculiare disciplina che, ove la consulenza
tecnica venga ammessa su richiesta di una delle parti, entrambe
possano chiedere di affiancare al consulente di ufficio quello di
parte, per meglio esplicare la propria difesa tecnica.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 35, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata,
in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Lucca, con l'ordinanza indicata in
epigrafe;
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 citato, quarto
comma, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con
la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:560 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte