Sentenza n. 561/1988
Altra decisione · depositata il 19/05/1988 · relatore Enzo Cheli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 12 maggio
1977 riapprovata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, avente
per oggetto: "Provvedimenti intesi a favorire la più ampia
informazione sull'attività della Regione" promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 giugno 1977,
depositato in cancelleria l'8 giugno 1977 successivo ed iscritto al
n. 13 del registro ricorsi 1977;
Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il giudice
relatore Cheli;
Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente,
e l'avv. Enrico Romanelli per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso in data 30 maggio 1977 il Presidente del
Consiglio dei ministri proponeva impugnativa avverso il disegno di
legge della Regione Valle d'Aosta, approvato dal Consiglio regionale
il 13 gennaio 1977 e riapprovato, a seguito di rinvio governativo, il
12 maggio 1977, recante "Provvedimenti intesi a favorire la più
ampia informazione sull'attività della Regione". Con tale disegno di
legge la Giunta regionale valdostana, al fine di assicurare una
migliore informazione sull'attività della Regione, era stata
autorizzata a concedere contributi ai periodici locali per
l'inserzione di un notiziario regionale. Lo stesso disegno di legge
aveva altresì disciplinato le modalità di concessione e la misura
dei contributi con riferimento alla tiratura ed alle diverse
caratteristiche dei periodici.
Avverso tale disciplina il ricorso proposto dallo Stato veniva a
denunciare, in primo luogo, la violazione degli artt. 2 e 3 dello
Statuto speciale della Valle d'Aosta, che non includono la stampa tra
le materie di competenza regionale; in secondo luogo, la violazione
dell'art. 21 Cost., dove si prevede, in materia di stampa, una
riserva di legge nazionale, resa necessaria, ad avviso del
ricorrente, dall'esigenza di porre regole e criteri di carattere
generale in grado di garantire a tutti gli organi d'informazione
parità di condizioni per l'accesso alle pubbliche sovvenzioni, al
fine di evitare la possibilità di condizionamenti e indebite
pressioni.
2. - Con memoria in data 27 giugno 1977 si costituiva in giudizio
la Regione per chiedere il rigetto del ricorso.
A tal fine la Regione rilevava come la legge impugnata:
a) avesse introdotto soltanto modeste modificazioni alla
precedente legge regionale 15 maggio 1974 n.13, adottata nella stessa
materia e non contestata dal Governo;
b) concedesse contributi ai periodici non incondizionatamente,
bensì in cambio della pubblicazione di un notiziario regionale
destinato a meglio informare la collettività sulle attività della
Regione;
c) non fosse tale da violare l'art. 21 Cost., dove non risulta
prevista alcuna riserva di legge statale in tema di provvidenze alla
stampa.
3. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica la difesa della Regione
ha presentato ulteriori deduzioni rilevando in particolare come,
successivamente alla proposizione del ricorso di cui è causa, il
Consiglio regionale della Valle d'Aosta abbia avuto modo di
intervenire in tema di sovvenzioni ai periodici locali mediante le
leggi regionali 29 gennaio 1980 n. 7, 4 agosto 1982 n. 33 e 10 agosto
1987 n. 62, nessuna delle quali è stata impugnata dal Governo.
In conseguenza di tale nuova situazione normativa, attualmente
operante, la Regione ha fatto presente di non avere più alcun
interesse all'entrata in vigore della legge in contestazione e ha
chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del
contendere. Considerato in diritto Come fatto presente dalla difesa regionale, nelle more del
giudizio la Regione Autonoma Valle d'Aosta è intervenuta
ripetutamente, - mediante le leggi regionali del 28 gennaio 1980 n.
7, del 4 agosto 1982 n. 33 e del 10 agosto 1987 n. 62 - a regolare la
materia dei provvedimenti intesi a favorire l'informazione
sull'attività regionale, posta ad oggetto della legge di cui è
causa. In particolare, con la più recente legge regionale (n. 62 del
1987), sono state disciplinate, in maniera organica, le condizioni e
le modalità per ammettere alle contribuzioni regionali i periodici
locali che assicurino la pubblicazione di un notiziario regionale. La
disciplina posta dalla legge impugnata risulta, pertanto, superata
dalla legislazione regionale attualmente in vigore.
Va conseguentemente dichiarata cessata la materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in
epigrafe, relativo al disegno di legge della Regione Valle d'Aosta
riapprovato il 12 maggio 1977 recante "Provvedimenti intesi a
favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:561 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte