Sentenza n. 561/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1989 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge della Regione Marche riapprovata il 18 luglio 1989 recante:
"Modificazione ed integrazione della legge regionale 5 dicembre 1983,
n. 39 "Contributi di esercizio e di investimento ai sensi della legge
n. 151 del 1981 sui trasporti pubblici locali" e dell'art. 2 della
legge della Regione Umbria, riapprovata il 24 luglio 1989, recante:
"Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23
gennaio 1984, n. 4, riguardante determinazione dei costi e dei ricavi
dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale" promossi
con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il
3 e l'11 agosto 1989, depositati in cancelleria l'11 e il 18 agosto
1989 ed iscritti ai nn. 65 e 70 del registro ricorsi 1989;
Visti gli atti di costituzione delle Regioni Marche e Umbria;
Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente
Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Alberto
Capotosti per la Regione Marche e Alberto Predieri per la Regione
Umbria;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso del 3 agosto 1989 il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117
della Costituzione. ed all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 4
marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, in l. 5 maggio
1989, n. 160, degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Marche,
n.178, riapprovata senza modifiche il 18 luglio 1989, recante
"Modificazione ed integrazione della l.r. 5 dicembre 1983, n. 39
"Contributi di esercizio e di investimento ai sensi della legge n.
151/81 sui trasporti pubblici locali".
Per un importo non inferiore a quanto attribuito ogni anno dallo
Stato attraverso il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di
esercizio ed il fondo per gli investimenti, a norma degli artt. 5 e 6
della legge-quadro sui trasporti pubblici locali (l. 10 aprile 1981,
n. 151 "legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il
potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo
nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli
investimenti nel settore"), ciascuna regione annualmente stanzia ed
eroga i contributi per l'esercizio e per gli investimenti dei
trasporti pubblici locali, sulla base di principi e procedure
stabiliti con propria legge, "con l'obiettivo di conseguire
l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto", sulla
base di alcuni parametri fissati dalla legge-quadro.
La Regione Marche, con l.r. 5 dicembre 1983, n. 39 ("Contributi di
esercizio e di investimento ai sensi della legge 10 aprile 1981, n.
151, sui trasporti pubblici locali") stabiliva i propri criteri e
procedure.
Con la legge denunciata, composta da due articoli, la Regione
interviene su tale legge regionale:
modificando il parametro del costo chilometrico, basato, per le
linee urbane che si svolgono in comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti, su una percorrenza annua per dipendente di Km.
13.000, contro i Km. 15.000 originariamente stabiliti;
integrando la disciplina per la determinazione della quota di
ammortamento dei veicoli con lo stabilire che "per i veicoli con
percorrenza chilometrica inferiore ai 35.000 km. per le linee urbane"
svolte in comuni con più di 100.000 abitanti, ed inferiore ai 40.000
Km per le linee extraurbane e le altre urbane, le quote di
ammortamento del materiale rotabile vengono proporzionalmente ridotte
rispetto alla effettiva percorrenza annua.
Ad avviso del ricorrente tale disciplina è in contrasto ed al di
fuori dei vincoli posti dalla legislazione nazionale di principio; il
d.l. 4 marzo 1989 n. 77, convertito con modifiche nella l. 5 maggio
1989, n. 160 ("Disposizioni urgenti in materia di trasporti e
concessioni marittime") dispone infatti all'art. 1, secondo comma,
che la metodologia ed i criteri generali di ripartizione dei
contributi di cui al F.n.t. devono essere stabiliti analiticamente
con atto adottato di concerto tra il Ministro dei trasporti e quello
del tesoro, sulla base del rapporto passaggeri-chilometro e della
elaborazione a livello regionale di un piano dei trasporti sulla base
della analisi della domanda e dell'offerta per singola linea servita.
La regione - soggiunge il Presidente del Consiglio dei ministri ha
così determinato un aumento di spesa in contrasto sostanziale con la
nuova normativa statale, diretta sia a razionalizzare gli interventi
del settore che a ridurre la spesa complessiva a seguito della
riduzione di 400 miliardi di lire apportata alla dotazione del F.n.t.
2. - Nel giudizio si è costituita la Regione Marche, eccependo la
inammissibilità e l'infondatezza della questione.
Il ricorso, deduce la resistente, è inammissibile, sotto un primo
profilo, in quanto la legge impugnata, che reca modifiche di
dettaglio alla precedente legge regionale 5 dicembre 1983, n. 39, di
cui ovviamente persegue la ratio, è sostanzialmente inautonoma
nonché - come dimostra l'inesistenza di specifici rilievi del
Governo in proposito - "automaticamente conforme" ai principi
fondamentali fissati dalla legge-quadro n. 151 del 1981.
Il sopravvenire di nuovi e contrastanti principi, introdotti ad
avviso dell'Avvocatura dal d.l. n. 77 del 1989 - osserva la Regione
Marche -, principi che si configurano come nuovi limiti alla potestà
legislativa regionale, non consente di prospettare alcuna questione
di legittimità costituzionale, ma induce a ravvisare una vicenda di
successione di norme-principio nel tempo, i cui riflessi sulla
legislazione regionale sono regolati dalla l. 10 febbraio 1953, n.
62.
Un secondo profilo di inammissibilità, ad avviso della
resistente, investe la dedotta violazione della normativa statale che
riduce di 400 miliardi di lire l'ammontare del fondo nazionale
trasporti, in quanto il rilievo non è stato prospettato nel rinvio
governativo; la censura è oltretutto infondata, perché la riduzione
del fondo non può comportare alterazione del rapporto di
corrispondenza fra bisogni e mezzi per farvi fronte.
Nel merito, la Regione contesta la natura di legislazione di
principio - sostitutiva, in materia, della legge cornice n. 151 del
1981 - del d.l. n. 77 del 1989, per il suo carattere provvedimentale,
temporaneo e dettagliato nonché per l'esplicito riferimento, che si
rinviene nell'art. 1, primo comma, ad un futuro "apposito
provvedimento di riforma della legge 10 aprile 1981 n. 151".
L'inidoneità del d.l. n. 77 del 1989 ad abrogare tacitamente i
principi contenuti nella legge-quadro emerge peraltro, ad avviso
della Regione, dalla non incompatibilità dei criteri di calcolo
indicati dalle due normative.
Ma quel che più conta, prosegue la resistente, è la
inoperatività dei criteri dettati dal d.l. n. 77 del 1989, non solo
perché presuppongono, a carico di ciascuna regione, una articolata
procedura di elaborazione del piano regionale dei trasporti e di
definizione dei bacini di traffico, ma perché il decreto del
Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro decreto
cui vengono deferiti metodologia e criteri generali di ripartizione
dei contributi da parte delle Regioni - non è stato ancora emanato,
anche a voler prescindere dalla possibilità di abrogare con criteri
fissati da un decreto interministeriale dei criteri stabiliti con
legge.
3. - Con ricorso dell'11 agosto 1989 il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117
della Costituzione ed alla legge 10 aprile 1981 n. 151, legge-quadro
sui trasporti pubblici locali, dell'art. 2 della legge della Regione
Umbria riapprovata il 24 luglio 1989, recante "Ulteriori
modificazioni ed integrazioni della l.r. 23 gennaio 1984, n. 4,
riguardante determinazione dei costi e dei ricavi dei servizi di
trasporto pubblico di interesse regionale".
Espone l'Avvocatura che, tenuto conto della riduzione
dell'ammontare del Fondo nazionale trasporti prevista dal d.l. n. 77
del 1989 ed allo scopo di contenere gli oneri finanziari legati
all'indebitamento delle aziende di pubblico trasporto nei confronti
delle banche, la Regione Umbria il 22 maggio 1989 approvava una legge
che, modificando l'art. 4 della l.r. 23 gennaio 1984, n. 4
("Determinazione dei costi e dei ricavi dei servizi di trasporto
pubblico di interesse regionale"), consentiva l'erogazione
anticipata, entro i primi mesi dell'anno, del 90% dei contributi
pubblici all'esercizio delle imprese di settore.
A tal fine, gli esercenti servizi di linea devono presentare,
secondo il nuovo testo dell'art. 4 della l.r. n. 4 del 1984, i
risultati finanziari della gestione del servizio derivanti
dall'applicazione "delle modalità di calcolo secondo le indicazioni
contenute nell'allegato 1 della "stessa legge, per questa parte non
modificata".
La legge veniva pertanto rinviata in quanto prevedeva
l'applicazione delle modalità di calcolo stabilite dalla l.r. n. 4
del 1984, ora in contrasto con l'art. 1 del d.l. n. 77 del 1989, che
dispone che le regioni determinino la ripartizione dei contributi
statali loro assegnati, a carico del f.n.t. per il ripiano dei
disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale,
sulla base di metodologia e "di criteri generali stabiliti
analiticamente con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro del tesoro, sentita la commissione consultiva
interregionale di cui all'art. 13 legge 16 maggio 1970 n. 281, e le
organizzazioni rappresentative delle aziende di trasporto pubblico
locale".
A seguito del rinvio, la Regione riapprovava la disposizione,
stabilendo tuttavia con una norma transitoria (l'art. 3, che
aggiungeva un secondo comma all'art. 7- bis introdotto nella l.r. n.
4 del 1984) che le modalità di calcolo fissate dalla legge n. 4 del
1984 si applicassero fino all'emanazione del decreto del Ministro dei
trasporti, cui si sarebbe poi adeguata la normativa regionale.
Osserva l'Avvocatura in primo luogo che la legge, come
riapprovata, alla luce della sent. n. 158 del 1988 di questa Corte,
non può essere considerata nuova, in quanto la natura transitoria
assegnata alla norma fatta oggetto di rinvio non vale a comportarne
un sostanziale mutamento del significato e del contenuto normativo,
essendone, in ogni caso, confermata la immediata operatività, e
così la applicazione di criteri di calcolo la cui revisione era
stata ritenuta necessaria dal d.l. n. 77 del 1989.
Nel merito, rileva che il contrasto con i principi fondamentali
della legislazione statale vincolanti per l'esercizio della potestà
legislativa nasce dal fatto che, mentre secondo la legge-quadro n.
151 del 1981 l'erogazione dei contributi di esercizio per i servizi
pubblici di trasporto era finalizzata a conseguire l'equilibrio
economico (art. 6, primo comma) dei bilanci, l'art. 1 del d.l. n. 77
del 1989 ha mutato la finalità dell'erogazione finanziaria, ora
diretta al risanamento delle gestioni e perciò da ripartirsi, ad
opera delle regioni, alla stregua di nuovi criteri generali stabiliti
come indicato sopra.
4. - Nel giudizio si è costituita la Regione Umbria eccependo
l'inammissibilità, sotto due profili, e la manifesta infondatezza
della questione.
Un primo motivo di inammissibilità, secondo la resistente, è
dato dalla non corrispondenza tra motivi del ricorso e rinvio, che si
limita a segnalare il contrasto fra l'art. 2, primo comma, della l.r.
denunciata e l'art. 1, secondo comma, del d.l. n. 77 del 1989, senza
attribuire a quest'ultimo il carattere di principio fondamentale e
senza richiamare le norme costituzionali violate. Il riferimento
all'art. 117 Cost. ed alla legge n. 151 del 1981 appare invece per la
prima volta nel ricorso.
Un secondo profilo di inammissibilità discende dal mancato rinvio
della legge dopo le modifiche introdotte in sede di riapprovazione.
Alla luce della recente giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn.
158 del 1988 e 79 del 1989) l'attribuzione alla l. regionale di
validità ed efficacia limitate nel tempo evidenzia un chiaro
mutamento nella volontà legislativa del Consiglio regionale e vale a
qualificare come nuova la legge, come tale non immediatamente
impugnabile dal Governo.
Nel merito, osserva la Regione, pur prescindendo dall'asserita
natura di principio del d.l. n. 77 del 1989 - che peraltro pretende
di subordinare la potestà legislativa regionale a norme
amministrative - e dall'asserito mutamento di finalità nella
legislazione statale in tema di trasporti pubblici - a proposito del
quale occorre dimostrare che perseguendo l'equilibrio dei bilanci non
si persegua il fine di risanare le aziende -, non vi è contrasto né
incompatibilità tra la legge statale e quella regionale denunciata.
L'art. 1, comma secondo, del decreto-legge n. 77 del 1989,
infatti, ad avviso della Regione è destinato ad acquistare efficacia
e contenuto concreto solo a seguito dell'emanazione del decreto
ministeriale che, all'esito del procedimento previsto, stabilirà
metodologia e criteri generali per la ripartizione, da parte delle
regioni, dei contributi di esercizio, criteri "che ancora non ci sono
e che non si può sapere come saranno e addirittura se ci saranno".
Non può invero ritenersi che la nuova legislazione statale, in
attesa del decreto, abbia determinato una sorta di vuoto, tale da
precludere alle Regioni o allo Stato di effettuare qualsiasi
ripartizione dei fondi per i trasporti e qualsiasi erogazione di
contributi alle aziende, vale a dire "il blocco a tempo indeterminato
del trasporto pubblico locale".
5. - In prossimità dell'udienza tanto la Regione Marche che la
Regione Umbria hanno depositato memorie illustrative, sviluppando le
eccezioni sollevate e ribadendo le conclusioni rassegnate con i primi
atti difensivi. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via
principale, deducendone la contrarietà a principi fondamentali
stabiliti con il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 (Disposizioni
urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime),
convertito con modificazioni nella legge 5 maggio 1989, n. 160, - e
pertanto agli artt. 117 e 127 della Costituzione - gli artt. 1 e 2
della legge della Regione Marche n. 178, riapprovata il 18 luglio
1989, recante "Modificazione ed integrazione della legge regionale 5
dicembre 1983, n. 39", avente a sua volta quale oggetto "Contributi
di esercizio e di investimento ai sensi della legge 10 aprile 1981,
n. 151, sui trasporti pubblici locali".
Ha altresì impugnato in via principale, deducendone la
contrarietà alla normativa statale di principio risultante dal
decreto-legge n. 77 del 1989 in relazione alla legge 10 aprile 1981,
n. 151 (recte: legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e
il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo
nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli
investimenti nel settore) - e pertanto all'art. 117 della
Costituzione - l'art. 2 della legge della Regione Umbria, riapprovata
il 24 luglio 1989, recante "Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4, riguardante
determinazione dei costi e dei ricavi dei servizi di trasporto
pubblico di interesse regionale".
Poiché le questioni di legittimità in tal modo sollevate sono
connesse, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere
definiti con unica sentenza.
2. - Vanno anzitutto esaminate le eccezioni di inammissibilità
opposte dalle Regioni resistenti.
Obbietta la Regione Marche che, siccome la legge regionale
impugnata fa corpo unico con la precedente legge regionale n. 39 del
1983, della quale costituisce una modificazione, la difformità di
essa legge impugnata con principi asseritamente introdotti dalla
normativa statale del 1989 diversi da quelli enunciati con la
legge-quadro n. 151 del 1981 darebbe luogo, in ipotesi, ad
abrogazione della normativa regionale difforme per effetto della
modificazione sopravvenuta della legislazione statale di principio ai
sensi dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione
e funzionamento degli organi regionali), non già a illegittimità
costituzionale della normativa regionale stessa. L'obbiezione non ha
fondamento. Il fenomeno abrogativo cui si riferisce la resistente
Regione Marche è configurabile in caso di contrasto fra una legge
regionale e principi desumibili da una normativa statale
sopravvenuta. Qui, invece, si deduce il contrasto fra una normativa
regionale (legge regionale riapprovata nel 1989) e principi
desumibili da una normativa statale anteriore (decreto-legge n. 77
del 1989 come sopra convertito). Né i termini sono mutati da ciò,
che la normativa impugnata arreca modifica a una legge regionale
preesistente alla normativa statale (asseritamente) di principio,
giacché ciò non toglie autonoma impugnabilità alla legge regionale
di modifica.
Osserva la Regione Umbria che la deliberazione adottata dal
Consiglio di essa Regione dopo il rinvio racchiude una normativa
"nuova" rispetto alla deliberazione sottoposta al controllo, in
quanto, mentre questa stabiliva l'erogazione anticipata dei
contributi in una certa misura senza limiti di tempo, la
deliberazione adottata dopo il rinvio, proprio in considerazione dei
rilievi espressi con il medesimo, dispone invece l'erogazione
anzidetta in via temporanea, e cioè fino all'entrata in funzione del
congegno previsto ai fini della determinazione dei contributi
regionali alle aziende di trasporto dal decreto-legge n. 77 del 1989
come sopra convertito (predisposizione, con decreto del Ministro dei
trasporti, della metodologia e dei criteri generali). Tale incisione
sulla durata implicherebbe "novità" della legge, sempre secondo la
Regione Umbria resistente, la quale richiama al riguardo le sentenze
di questa Corte n. 158 del 1988 e n. 79 del 1989, sicché il Governo
avrebbe potuto, nel caso che anche la normativa "nuova" fosse apparsa
in contrasto con l'asserita normativa statale di principio, procedere
a nuovo rinvio, non già ad impugnativa. Ma neppure tale osservazione
appare fondata, sol che si consideri che l'indirizzo espresso dalle
decisioni di questa Corte richiamate dalla resistente è nel senso
che ciò che è decisivo al fine di qualificare una legge regionale
come "nuova" o, viceversa, come "non nuova", ai fini di cui trattasi,
è che il Consiglio regionale abbia modificato, o, viceversa, non
abbia modificato, norme diverse da quelle incise dal rinvio. E nella
specie è la seconda ipotesi ad essersi verificata, e non la prima,
perché il Consiglio regionale ha modificato soltanto la norma incisa
dal rinvio limitandone la durata.
Entrambe le Regioni resistenti, poi, mettono in dubbio che
sussista, nella specie, il requisito della necessaria corrispondenza
fra motivi di rinvio e motivi di impugnazione. La Regione Marche, in
particolare, rileva che nel rinvio manca lo specifico riferimento
alla violazione, ad opera della legge regionale impugnata, della
normativa statale (decreto-legge n. 77 del 1989 come sopra
convertito) nella parte (art. 1) in cui questa dispone la riduzione
di L. 400 miliardi della dotazione per il 1989, del Fondo nazionale
trasporti, sicché tale riferimento espresso nel ricorso, se
costituente autonomo motivo di impugnazione, non sarebbe ammissibile
come tale. Mentre la Regione Umbria nota che nel rinvio manca il
riferimento all'art. 117 della Costituzione e alla legge statale n.
151 del 1981. Ma anche questi dubbi sono privi di consistenza. Per
quanto concerne il rilievo della Regione Marche va considerato che il
riferimento del ricorso alla disposizione della legge statale
riduttiva della dotazione per il 1989 del Fondo nazionale trasporti
non costituisce autonomo motivo di impugnazione, ma solo argomento
per dimostrare la contrarietà della normativa regionale impugnata
alla finalità, propria della legge statale, di contenere la spesa
pubblica nel settore dei trasporti locali. Per quanto concerne i
rilievi di entrambe le Regioni, premesso che l'indirizzo costante di
questa Corte è nel senso che il requisito in argomento ricorre sol
che sia possibile individuare nei motivi di rinvio la sostanza dei
motivi dell'impugnazione, deve riconoscersi che nella specie tale
possibilità sussiste, in quanto dai motivi di rinvio appar chiaro
l'intento di dedurre la violazione da parte delle leggi regionali
impugnate di principi della legislazione statale espressamente
richiamata diretti al contenimento della anzidetta spesa pubblica.
I ricorsi sono pertanto ammissibili e deve passarsi all'esame del
merito delle questioni che ne sono oggetto.
3. - A tal fine è necessario operare una ricognizione della
situazione normativa.
Con la legge-quadro n. 151 del 1981, come è noto, essendo stata
prevista (art 5) l'erogazione da parte delle Regioni, in relazione
alle competenze ad esse attribuite in materia di trasporti pubblici
locali, di contributi per l'esercizio di tali trasporti, è stato
disposto (art. 6) che tali contributi siano erogati sulla base di
principi e di procedure stabiliti con legge regionale "con
l'obbiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei
servizi di trasporto" e che i contributi stessi siano determinati
annualmente, calcolandosi: a) il costo economico standardizzato del
servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed
efficiente gestione; b) i ricavi del traffico presunti derivanti
dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla Regione con il
concorso degli enti locali interessati (tenuto conto, a quest'ultimo
riguardo, di un rapporto di copertura, cioè della misura nella quale
i ricavi devono coprire il costo effettivo del servizio, fissato
secondo un certo procedimento).
Con la stessa legge (art. 9) è stato, poi, istituito a decorrere
dal 1982, presso il Ministero dei trasporti, il Fondo nazionale per
il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende pubbliche e
private che attendono a trasporti pubblici locali - fondo da
ripartire fra le Regioni secondo dati criteri - prevedendosi a favore
del Fondo stesso per il 1982 una dotazione di importo pari a quello
corrisposto, per il 1981, a qualsiasi titolo dalle Regioni, dalle
Province e dai Comuni alle aziende anzidette ai fini del ripiano dei
disavanzi (spesa storica), e, per gli anni successivi al 1982, di
importo determinato con apposita norma da inserire nella legge
finanziaria, e stabilendosi che l'importo della dotazione del Fondo
costituisce il limite al di sotto del quale non può scendere lo
stanziamento regionale per i contributi (art. 5, secondo comma).
Con il decreto n. 77 del 1989 come sopra convertito (oltre a
ridursi, all'art. 1, primo comma, di L. 400 miliardi la dotazione del
Fondo nazionale trasporti, parte esercizio, e a prevedersi riduzioni
ulteriori per gli anni successivi) è stato disposto all'art. 1,
secondo comma, che i contributi di esercizio di cui alla legge n. 151
del 1981 siano erogati dalle Regioni "in base a criteri finalizzati
al risanamento delle gestioni" delle aziende di trasporto,
precisandosi che "a tale scopo le regioni determinano la ripartizione
dei contributi statali loro assegnati sulla base di una metodologia e
di criteri generali stabiliti analiticamente" in sede centrale, vale
a dire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto col
Ministro del tesoro, sentita la Commissione consultiva interregionale
di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Tale decreto
non era stato ancora emanato al momento delle deliberazioni regionali
impugnate.
Con recente sentenza n. 533 del 1989 è stata dichiarata non
fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento
anche all'art. 117 della Costituzione, dell'art. 1 del decreto-legge
n. 77 del 1989, come sopra convertito.
4. - Ciò posto, le questioni non sono fondate.
Il ricorrente muove dalla premessa, implicita nel ricorso contro
la legge della Regione Marche ed esplicita in quello contro la legge
della Regione Umbria, che l'art. 2 del decreto legge n. 77 del 1989
come sopra convertito detti un principio di maggior rigore (rispetto
a quello desumibile dall'art. 6 della legge n. 151 del 1981) ai fini
della disciplina regionale della erogazione dei contributi.
E sostiene, per quanto concerne la legge della Regione Marche, che
tale principio - enunciato con l'indicazione, quale finalità
dell'erogazione dei contributi, del risanamento (recupero e ripiano
dei disavanzi) anziché del mero equilibrio (pareggio) dei bilanci,
come secondo la legge n. 151 del 1981; concretantesi nella
predisposizione di una metodologia e di criteri generali stabiliti
analiticamente in sede centrale; confermato dalla dianzi cennata
riduzione del Fondo nazionale trasporti, parte esercizio - la legge
regionale impugnata ha violato per avere disciplinato la materia
secondo le previsioni della legge n. 151 del 1981, ritoccando i
criteri adottati con precedente legge regionale per la determinazione
dei costi standardizzati di esercizio. Ritocco, che ha avuto per
oggetto rispettivamente la valutazione, ai fini della determinazione
del costo chilometrico, della percorrenza annua considerata per
dipendente (percorrenza che è stata ridotta dall'art. 1 della legge
regionale impugnata, rispetto a quanto previsto dall'art. 3, terzo
comma della legge regionale precedente, relativamente alle linee che
si svolgono nei centri urbani di maggiore densità in considerazione
delle minori "velocità commerciali" ivi raggiunte), e delle quote di
ammortamento del materiale rotabile (quote che sono state
proporzionalmente ridotte rispetto alla effettiva percorrenza annua
per le linee urbane considerate meno usuranti).
Per quanto concerne la legge della Regione Umbria, il ricorrente
sostiene che tale legge avrebbe violato il principio suindicato per
avere stabilito di procedere all'erogazione anticipata dei
contributi, ovviamente determinati secondo la previsione della legge
n. 151 del 1981, non essendo stato ancora emanato il decreto del
Ministro dei trasporti diretto a stabilire la metodologia e i criteri
generali di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 77 del 1989 come
sopra convertito.
5. - Ora, anzitutto è lo stesso assunto del ricorrente a porre in
dubbio la configurabilità di un principio della legislazione statale
già operante, là dove sembra individuarne la violazione nel fatto
stesso di avere le Regioni provveduto in tema di determinazione e di
erogazione anticipata dei contributi senza attendere la prefissione
della metodologia e dei criteri generali in sede centrale. Invero, se
il principio si concreta nel meccanismo ora indicato, non può senza
contraddizione ritenersi che esso sia operante, e quindi suscettivo
di violazione, prima che il detto meccanismo sia entrato in funzione.
D'altra parte ritenere il principio stesso operante nel senso del
divieto di provvedere comunque prima dell'entrata in funzione del
meccanismo implicherebbe il presupposto, non condivisibile, che il
decreto-legge n. 77 del 1989 (come sopra convertito), non si sia
limitato a modificare il quomodo della determinazione dei contributi,
rispetto a quanto previsto dalla legge n. 151 del 1981, ma abbia
addirittura soppresso, o almeno sospeso sine die, la competenza, e
quindi il dovere della determinazione e dell'erogazione anticipata di
essi, come riconosciuti alla Regione dalla legge n. 151 del 1981
(artt. 5 e 6, secondo comma).
Ma anche ad ammettere che il principio invocato dal ricorrente sia
da ritenere comunque operante per effetto della mera enunciazione,
quale finalità dell'erogazione dei contributi, del risanamento dei
bilanci delle aziende esercenti i pubblici trasporti locali, con la
conseguenza che le regioni, nel regolare l'erogazione, debbano
attenersi a maggior rigore, particolarmente per quanto concerne la
valutazione dei costi di esercizio, una violazione del principio
stesso (tanto più in presenza di una situazione normativa come
quella dianzi descritta) non potrebbe configurarsi per il solo fatto
che una disciplina regionale non mostrasse di discostarsi in modo
netto e sensibile dai criteri adottati nella vigenza della legge n.
151 del 1981. La violazione potrebbe configurarsi soltanto a causa
della emanazione di discipline regionali tali da compromettere il
risultato voluto dalla legge statale, vale a dire appunto il
risanamento dei bilanci delle aziende.
Orbene, non può dirsi che ciò si sia verificato nei casi di cui
qui si tratta. Ove si tenga conto che il detto risultato non può
essere frutto che di un'operazione di lungo o almeno medio termine,
esso non può ritenersi compromesso né dai ritocchi dei criteri
della valutazione dei costi operati dalla legge delle Regione Marche
(uno dei quali, e cioè quello delle quote di ammortamento del
materiale rotabile, addirittura diretto a ridurre immediatamente il
costo corrispondente), né dalla deliberazione di anticipata
erogazione dei contributi adottata dalla legge della Regione Umbria
(deliberazione dichiaratamente, e senza specifica contestazione,
diretta a consentire alle aziende di evitare il ricorso al credito e
quindi di realizzare un'economia).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 127
della Costituzione, degli artt. 1 e 2 della legge della Regione
Marche n. 178, riapprovata il 18 luglio 1989 (Modificazione ed
integrazione della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 39 "Contributi
di esercizio e di investimento ai sensi della legge n. 151 del 1981
sui trasporti pubblici locali"), e, in riferimento all'art. 117 della
Costituzione, dell'art. 2 della legge della Regione Umbria,
riapprovata il 24 luglio 1989 (Ulteriori modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4, riguardante
determinazione dei costi e dei ricavi dei servizi di trasporto
pubblico di interesse regionale), sollevate dal Presidente del
Consiglio dei ministri con i ricorsi in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:561 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte