Ordinanza n. 561/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 179Codice di procedura penale
- art. 185Codice di procedura penale
- art. 444Codice di procedura penale
- art. 143d.lgs. 51/1998
- art. 223d.lgs. 51/1998
- art. 224d.lgs. 51/1998
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 604, comma 4,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4
giugno 1999 dal tribunale di Biella nel procedimento penale a carico
di F. P. P., iscritta al n. 609 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie
speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con ordinanza del 4 giugno 1999 il tribunale di
Biella ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 112 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 604,
comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, quando
venga accertata con sentenza dal giudice di appello una delle
nullità indicate nell'art. 179 cod. proc. pen., da cui sia derivata
la nullità del provvedimento che dispone il giudizio davanti al
pretore o al tribunale in composizione monocratica, gli atti debbano
essere rinviati al pubblico ministero;
che l'ordinanza premette, in punto di fatto, che nel
procedimento a quo la Corte di appello di Torino aveva dichiarato,
con sentenza, la nullità del giudizio di primo grado, celebratosi
davanti al pretore di Biella, per nullità della declaratoria di
contumacia dell'imputato, essendo la notifica del decreto di
citazione a giudizio avvenuta "secondo modalità dichiarate
successivamente incostituzionali";
che, in applicazione della norma denunciata, la Corte
territoriale aveva quindi trasmesso gli atti al giudice di primo
grado per un nuovo giudizio;
che, a fronte di tale pronuncia, esso giudice a quo -
all'epoca ancora pretore di Biella, e poi divenuto giudice
monocratico del tribunale della stessa città per la sopravvenuta
efficacia delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, in tema di istituzione del giudice unico di primo grado
- aveva emesso nuovo decreto di citazione a giudizio dell'imputato,
ai sensi dell'art. 143 norme att. cod. proc. pen;
che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
il rimettente rileva come, in forza dell'art. 604, comma 4, cod.
proc. pen., il giudice di appello - ove accerti una nullità assoluta
da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il
giudizio - debba dichiararla con sentenza, rinviando gli atti "al
giudice che procedeva quando si è verificata la nullità";
che tale disposizione - mentre si presterebbe ad essere
applicata senza difficoltà nel procedimento penale "tipo", che
contempla la celebrazione dell'udienza preliminare (rispetto al quale
il giudice del rinvio sarebbe agevolmente individuabile nel giudice
per le indagini preliminari) - mal si adatterebbe, invece, ai
procedimenti che detta udienza non contemplano, quali l'originario
rito pretorile ed il procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica, che lo ha surrogato;
che in tali ultimi procedimenti, infatti, non è
identificabile alcun giudice che "procedesse" quando si è verificata
la nullità, in quanto il provvedimento che dispone il giudizio -
rappresentato, nella specie, dal decreto di citazione - viene
adottato, non dal giudice, ma dal pubblico ministero in una fase
"preprocessuale";
che, tuttavia, il riferimento della norma impugnata al solo
"giudice", come destinatario del rinvio degli atti, impedirebbe di
aderire alla soluzione interpretativa - pure adottata dalla Corte di
cassazione - in forza della quale, nel caso in questione, il giudice
di appello dovrebbe trasmettere gli atti al pubblico ministero;
che, pertanto, il giudice di primo grado, cui gli atti siano
rinviati, non potrebbe far altro che emettere un nuovo decreto di
citazione a giudizio ai sensi dell'art. 143 norme att. cod. proc.
pen., senza poter disporre la regressione del procedimento allo stato
e grado in cui si era verificata la nullità, in conformità al
generale disposto dell'art. 185, comma 3, cod. proc. pen;
che la disciplina, così ricostruita, comprometterebbe
peraltro il diritto di difesa dell'imputato, il quale si troverebbe
privato, per effetto dell'indicata sequenza procedimentale, della
facoltà di accesso ai riti alternativi - e, in particolare, al
giudizio abbreviato - facoltà della quale non aveva potuto in
precedenza avvalersi proprio a causa del vizio da cui il decreto di
citazione era affetto;
che sarebbe violato, altresì, l'art. 112 della Costituzione,
in quanto l'azione penale - mai in precedenza esercitata validamente
- verrebbe ad essere di fatto promossa, mediante l'emissione del
nuovo decreto di citazione, dal giudice del rinvio, anziché dal
pubblico ministero, cui essa è riservata dalla Carta costituzionale;
che, infine, quanto alla rilevanza della questione, il
rimettente rimarca come il dubbio di costituzionalità incida
sull'atto introduttivo del processo in corso, la cui eventuale
invalidità travolgerebbe l'intero giudizio a quo;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la
dichiarazione di non fondatezza della questione;
che l'Avvocatura erariale contesta, in particolare, la
correttezza della premessa interpretativa del rimettente, circa
l'obbligo del giudice monocratico del rinvio di procedere alla
citazione dell'imputato ai sensi dell'art. 143 norme att. cod. proc.
pen., sottolineando come, secondo la giurisprudenza di legittimità,
quest'ultima disposizione debba ritenersi inapplicabile nel
procedimento pretorile, quante volte si sia al cospetto - come nella
specie - di nullità che abbiano impedito un valido passaggio dalla
fase delle indagini preliminari a quella del giudizio.
Considerato che il tribunale rimettente dubita della legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 112 Cost., dell'art.
604, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che, quando
il giudice di appello accerti una nullità assoluta da cui sia
derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio
davanti al pretore o al tribunale in composizione monocratica, debba
rinviare gli atti "al giudice che procedeva quando si è verificata
la nullità", anziché al pubblico ministero;
che il rimettente fonda il quesito di costituzionalità sulla
premessa interpretativa per cui, nell'ipotesi considerata, il giudice
di appello dovrebbe trasmettere gli atti al giudice del dibattimento
di primo grado (e non già al giudice per le indagini preliminari,
essendo il decreto di citazione a giudizio un atto emesso dal
pubblico ministero in fase "preprocessuale"), il quale sarebbe, a
propria volta, vincolato ad emettere un nuovo decreto di citazione in
applicazione dell'art. 143 norme att. cod. proc. pen;
che da tale premessa il giudice a quo desume, per un verso,
una lesione del diritto di difesa dell'imputato, sotto il profilo
della perdita della facoltà di accesso ai riti alternativi - e, in
particolare, al giudizio abbreviato - facoltà in precedenza non
potuta esercitare proprio a causa del vizio che inficiava il primo
decreto di citazione; e, per l'altro, una violazione del principio di
riserva al pubblico ministero dell'esercizio dell'azione penale, sul
rilievo che tale azione - mai validamente promossa in precedenza -
verrebbe di fatto esercitata dal giudice del dibattimento con
l'emissione del nuovo decreto;
che l'indicata premessa interpretativa si pone peraltro in
contrasto non soltanto con la lettura data dalla Corte di cassazione
alla stessa norma impugnata, stando alla quale, nell'ipotesi in
esame, il giudice di appello avrebbe dovuto rinviare gli atti al
pubblico ministero, e non al giudice (lettura non apprezzabile in
termini di giurisprudenza consolidata ed il dissenso dalla quale è
motivato dal rimettente); ma anche con l'orientamento ormai costante
della giurisprudenza di legittimità circa i limiti di operatività
dell'art. 143 norme att. cod. proc. pen. nel procedimento davanti al
pretore, orientamento sia pure formatosi in rapporto a fattispecie di
nullità dichiarate dal giudice di primo grado;
che, infatti, alla stregua di tale indirizzo interpretativo,
la citata norma di attuazione era destinata a trovare applicazione
anche nel procedimento pretorile, ma esclusivamente nei casi in cui,
dopo la valida instaurazione del rapporto processuale, occorresse
citare nuovamente, per qualunque ragione, l'imputato: non, invece,
quando la necessità della rinnovazione della citazione derivasse da
una nullità preclusiva di un valido passaggio dalla fase delle
indagini preliminari a quella del giudizio (quale, nella specie, la
nullità della notifica del decreto di citazione);
che, in quest'ultima ipotesi - sempre secondo l'accennato
orientamento della Corte di cassazione - alla dichiarazione di
nullità doveva piuttosto conseguire, ai sensi del generale disposto
dell'art. 185, comma 3, cod. proc. pen., la regressione del
procedimento allo stato e grado in cui era stato compiuto l'atto
nullo; sicché, in pratica, competeva al pubblico ministero, e non al
giudice, provvedere alla nuova citazione: e ciò anche e proprio al
fine di non privare l'imputato delle facoltà relative ai
procedimenti speciali;
che, peraltro, anche a voler ritenere corretta la premessa
interpretativa del giudice a quo la dedotta violazione del diritto di
difesa dell'imputato risulterebbe nel caso concreto insussistente;
che, infatti - nel sostenere che il meccanismo processuale
denunciato precluderebbe all'imputato l'accesso ai riti alternativi,
e segnatamente al giudizio abbreviato (e ciò sul presupposto,
inespresso, che la relativa richiesta non possa essere formulata
davanti al giudice del dibattimento) - il rimettente trascura
l'incidenza della speciale disciplina transitoria dettata dagli artt.
223 e 224 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, già
operante alla data in cui la questione di costituzionalità è stata
sollevata;
che detta disciplina transitoria, in effetti, "rimette in
termini" l'imputato - nei giudizi di primo grado in corso alla data
di efficacia del decreto stesso (ossia al 2 giugno 1999) - per
chiedere il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena a norma
dell'art. 444 cod. proc. pen., nonché per formulare domanda di
oblazione;
che, in particolare, ai sensi dell'art. 223 del decreto
legislativo n. 51 del 1998, la richiesta di giudizio abbreviato può
essere utilmente presentata, nei suddetti giudizi, "prima dell'inizio
dell'istruzione dibattimentale": limite non valicato nel processo a
quo secondo quanto si desume dalle premesse in fatto dell'ordinanza
di rimessione (e ciò a prescindere dalle modifiche "a regime" dei
termini per la richiesta, successivamente introdotte dalla legge 16
dicembre 1999, n. 479);
che, d'altro canto, non appare neppure riscontrabile - nella
cornice della soluzione interpretativa adottata dal giudice a quo -
la lamentata compromissione dell'art. 112 Cost;
che l'assunto del rimettente - secondo cui, nel frangente,
l'azione penale verrebbe inammissibilmente promossa dal giudice del
dibattimento con l'emissione del nuovo decreto di citazione -
trascura infatti la circostanza che, nel procedimento pretorile, il
decreto di citazione partecipa della duplice natura di atto di
esercizio dell'azione penale e di vocatio in iudicium dell'imputato;
che, nel caso di specie, si è al cospetto di una nullità
che - attenendo alla notificazione del decreto - inficia la validità
dell'atto sotto il secondo profilo, senza necessariamente escludere
la riferibilità dell'esercizio dell'azione penale, per il fatto
oggetto di giudizio, alla volontà del pubblico ministero.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 604, comma 4, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 112 della
Costituzione, dal tribunale di Biella con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:561 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte