Corte costituzionale

Ordinanza n. 561/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 604, comma 4,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4

giugno 1999 dal tribunale di Biella nel procedimento penale a carico

di F. P. P., iscritta al n. 609 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie

speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza del 4 giugno 1999 il tribunale di

Biella ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 112 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 604,

comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, quando

venga accertata con sentenza dal giudice di appello una delle

nullità indicate nell'art. 179 cod. proc. pen., da cui sia derivata

la nullità del provvedimento che dispone il giudizio davanti al

pretore o al tribunale in composizione monocratica, gli atti debbano

essere rinviati al pubblico ministero;

che l'ordinanza premette, in punto di fatto, che nel

procedimento a quo la Corte di appello di Torino aveva dichiarato,

con sentenza, la nullità del giudizio di primo grado, celebratosi

davanti al pretore di Biella, per nullità della declaratoria di

contumacia dell'imputato, essendo la notifica del decreto di

citazione a giudizio avvenuta "secondo modalità dichiarate

successivamente incostituzionali";

che, in applicazione della norma denunciata, la Corte

territoriale aveva quindi trasmesso gli atti al giudice di primo

grado per un nuovo giudizio;

che, a fronte di tale pronuncia, esso giudice a quo -

all'epoca ancora pretore di Biella, e poi divenuto giudice

monocratico del tribunale della stessa città per la sopravvenuta

efficacia delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio

1998, n. 51, in tema di istituzione del giudice unico di primo grado

- aveva emesso nuovo decreto di citazione a giudizio dell'imputato,

ai sensi dell'art. 143 norme att. cod. proc. pen;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione,

il rimettente rileva come, in forza dell'art. 604, comma 4, cod.

proc. pen., il giudice di appello - ove accerti una nullità assoluta

da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il

giudizio - debba dichiararla con sentenza, rinviando gli atti "al

giudice che procedeva quando si è verificata la nullità";

che tale disposizione - mentre si presterebbe ad essere

applicata senza difficoltà nel procedimento penale "tipo", che

contempla la celebrazione dell'udienza preliminare (rispetto al quale

il giudice del rinvio sarebbe agevolmente individuabile nel giudice

per le indagini preliminari) - mal si adatterebbe, invece, ai

procedimenti che detta udienza non contemplano, quali l'originario

rito pretorile ed il procedimento davanti al tribunale in

composizione monocratica, che lo ha surrogato;

che in tali ultimi procedimenti, infatti, non è

identificabile alcun giudice che "procedesse" quando si è verificata

la nullità, in quanto il provvedimento che dispone il giudizio -

rappresentato, nella specie, dal decreto di citazione - viene

adottato, non dal giudice, ma dal pubblico ministero in una fase

"preprocessuale";

che, tuttavia, il riferimento della norma impugnata al solo

"giudice", come destinatario del rinvio degli atti, impedirebbe di

aderire alla soluzione interpretativa - pure adottata dalla Corte di

cassazione - in forza della quale, nel caso in questione, il giudice

di appello dovrebbe trasmettere gli atti al pubblico ministero;

che, pertanto, il giudice di primo grado, cui gli atti siano

rinviati, non potrebbe far altro che emettere un nuovo decreto di

citazione a giudizio ai sensi dell'art. 143 norme att. cod. proc.

pen., senza poter disporre la regressione del procedimento allo stato

e grado in cui si era verificata la nullità, in conformità al

generale disposto dell'art. 185, comma 3, cod. proc. pen;

che la disciplina, così ricostruita, comprometterebbe

peraltro il diritto di difesa dell'imputato, il quale si troverebbe

privato, per effetto dell'indicata sequenza procedimentale, della

facoltà di accesso ai riti alternativi - e, in particolare, al

giudizio abbreviato - facoltà della quale non aveva potuto in

precedenza avvalersi proprio a causa del vizio da cui il decreto di

citazione era affetto;

che sarebbe violato, altresì, l'art. 112 della Costituzione,

in quanto l'azione penale - mai in precedenza esercitata validamente

- verrebbe ad essere di fatto promossa, mediante l'emissione del

nuovo decreto di citazione, dal giudice del rinvio, anziché dal

pubblico ministero, cui essa è riservata dalla Carta costituzionale;

che, infine, quanto alla rilevanza della questione, il

rimettente rimarca come il dubbio di costituzionalità incida

sull'atto introduttivo del processo in corso, la cui eventuale

invalidità travolgerebbe l'intero giudizio a quo;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la

dichiarazione di non fondatezza della questione;

che l'Avvocatura erariale contesta, in particolare, la

correttezza della premessa interpretativa del rimettente, circa

l'obbligo del giudice monocratico del rinvio di procedere alla

citazione dell'imputato ai sensi dell'art. 143 norme att. cod. proc.

pen., sottolineando come, secondo la giurisprudenza di legittimità,

quest'ultima disposizione debba ritenersi inapplicabile nel

procedimento pretorile, quante volte si sia al cospetto - come nella

specie - di nullità che abbiano impedito un valido passaggio dalla

fase delle indagini preliminari a quella del giudizio.

Considerato che il tribunale rimettente dubita della legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 112 Cost., dell'art.

604, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che, quando

il giudice di appello accerti una nullità assoluta da cui sia

derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio

davanti al pretore o al tribunale in composizione monocratica, debba

rinviare gli atti "al giudice che procedeva quando si è verificata

la nullità", anziché al pubblico ministero;

che il rimettente fonda il quesito di costituzionalità sulla

premessa interpretativa per cui, nell'ipotesi considerata, il giudice

di appello dovrebbe trasmettere gli atti al giudice del dibattimento

di primo grado (e non già al giudice per le indagini preliminari,

essendo il decreto di citazione a giudizio un atto emesso dal

pubblico ministero in fase "preprocessuale"), il quale sarebbe, a

propria volta, vincolato ad emettere un nuovo decreto di citazione in

applicazione dell'art. 143 norme att. cod. proc. pen;

che da tale premessa il giudice a quo desume, per un verso,

una lesione del diritto di difesa dell'imputato, sotto il profilo

della perdita della facoltà di accesso ai riti alternativi - e, in

particolare, al giudizio abbreviato - facoltà in precedenza non

potuta esercitare proprio a causa del vizio che inficiava il primo

decreto di citazione; e, per l'altro, una violazione del principio di

riserva al pubblico ministero dell'esercizio dell'azione penale, sul

rilievo che tale azione - mai validamente promossa in precedenza -

verrebbe di fatto esercitata dal giudice del dibattimento con

l'emissione del nuovo decreto;

che l'indicata premessa interpretativa si pone peraltro in

contrasto non soltanto con la lettura data dalla Corte di cassazione

alla stessa norma impugnata, stando alla quale, nell'ipotesi in

esame, il giudice di appello avrebbe dovuto rinviare gli atti al

pubblico ministero, e non al giudice (lettura non apprezzabile in

termini di giurisprudenza consolidata ed il dissenso dalla quale è

motivato dal rimettente); ma anche con l'orientamento ormai costante

della giurisprudenza di legittimità circa i limiti di operatività

dell'art. 143 norme att. cod. proc. pen. nel procedimento davanti al

pretore, orientamento sia pure formatosi in rapporto a fattispecie di

nullità dichiarate dal giudice di primo grado;

che, infatti, alla stregua di tale indirizzo interpretativo,

la citata norma di attuazione era destinata a trovare applicazione

anche nel procedimento pretorile, ma esclusivamente nei casi in cui,

dopo la valida instaurazione del rapporto processuale, occorresse

citare nuovamente, per qualunque ragione, l'imputato: non, invece,

quando la necessità della rinnovazione della citazione derivasse da

una nullità preclusiva di un valido passaggio dalla fase delle

indagini preliminari a quella del giudizio (quale, nella specie, la

nullità della notifica del decreto di citazione);

che, in quest'ultima ipotesi - sempre secondo l'accennato

orientamento della Corte di cassazione - alla dichiarazione di

nullità doveva piuttosto conseguire, ai sensi del generale disposto

dell'art. 185, comma 3, cod. proc. pen., la regressione del

procedimento allo stato e grado in cui era stato compiuto l'atto

nullo; sicché, in pratica, competeva al pubblico ministero, e non al

giudice, provvedere alla nuova citazione: e ciò anche e proprio al

fine di non privare l'imputato delle facoltà relative ai

procedimenti speciali;

che, peraltro, anche a voler ritenere corretta la premessa

interpretativa del giudice a quo la dedotta violazione del diritto di

difesa dell'imputato risulterebbe nel caso concreto insussistente;

che, infatti - nel sostenere che il meccanismo processuale

denunciato precluderebbe all'imputato l'accesso ai riti alternativi,

e segnatamente al giudizio abbreviato (e ciò sul presupposto,

inespresso, che la relativa richiesta non possa essere formulata

davanti al giudice del dibattimento) - il rimettente trascura

l'incidenza della speciale disciplina transitoria dettata dagli artt.

223 e 224 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, già

operante alla data in cui la questione di costituzionalità è stata

sollevata;

che detta disciplina transitoria, in effetti, "rimette in

termini" l'imputato - nei giudizi di primo grado in corso alla data

di efficacia del decreto stesso (ossia al 2 giugno 1999) - per

chiedere il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena a norma

dell'art. 444 cod. proc. pen., nonché per formulare domanda di

oblazione;

che, in particolare, ai sensi dell'art. 223 del decreto

legislativo n. 51 del 1998, la richiesta di giudizio abbreviato può

essere utilmente presentata, nei suddetti giudizi, "prima dell'inizio

dell'istruzione dibattimentale": limite non valicato nel processo a

quo secondo quanto si desume dalle premesse in fatto dell'ordinanza

di rimessione (e ciò a prescindere dalle modifiche "a regime" dei

termini per la richiesta, successivamente introdotte dalla legge 16

dicembre 1999, n. 479);

che, d'altro canto, non appare neppure riscontrabile - nella

cornice della soluzione interpretativa adottata dal giudice a quo -

la lamentata compromissione dell'art. 112 Cost;

che l'assunto del rimettente - secondo cui, nel frangente,

l'azione penale verrebbe inammissibilmente promossa dal giudice del

dibattimento con l'emissione del nuovo decreto di citazione -

trascura infatti la circostanza che, nel procedimento pretorile, il

decreto di citazione partecipa della duplice natura di atto di

esercizio dell'azione penale e di vocatio in iudicium dell'imputato;

che, nel caso di specie, si è al cospetto di una nullità

che - attenendo alla notificazione del decreto - inficia la validità

dell'atto sotto il secondo profilo, senza necessariamente escludere

la riferibilità dell'esercizio dell'azione penale, per il fatto

oggetto di giudizio, alla volontà del pubblico ministero.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 604, comma 4, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 112 della

Costituzione, dal tribunale di Biella con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:561 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte