Sentenza n. 562/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 69legge 392/1978
- art. 34Legge sull’equo canone
usata come parametro
citata
- art. 73Legge sull’equo canone
- art. 69legge 93/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34, ultimo
comma, 69, penultimo comma, e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392
("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promosso con
ordinanza emessa il 24 giugno 1982 dal Tribunale di Rimini nel
procedimento civile vertente tra Pivi Marcello e Volponi Libero,
iscritta al n. 722 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Motivazione
Ritenuto in fatto Il Tribunale di Rimini, con ordinanza emessa il 24 giugno 1982, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, nel testo anteriore alla modifica
introdotta dalla legge 31 marzo 1979, n. 93, prospettando la
violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché la norma
denunziata - applicabile nel giudizio in corso dinanzi al medesimo
giudice - non prevedeva il diritto all'indennità per la perdita
dell'avviamento per il conduttore nel caso di recesso del locatore.
La medesima indennità, osserva il giudice a quo, era invece prevista
nell'ipotesi di diniego di rinnovo e la citata "novella" del 1979
aveva modificato la norma proprio in tal senso;
Il giudice a quo ha altresì sollevato questione di legittimità
costituzionale, in relazione all'art. 24 della Costituzione, degli
artt. 34, ultimo comma, e 69, penultimo comma, della legge 27 luglio
1978, n. 392, nella parte in cui, rimettendo all'iniziativa
processuale del conduttore la determinazione dell'indennità
d'avviamento, condizionano la concreta eseguibilità dell'ordine di
rilascio alla volontà del destinatario del medesimo, comprimendo il
diritto all'azione del locatore;
L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha richiesto la declaratoria
d'infondatezza per la prima questione, essendo possibile
un'interpretazione che, diversamente da quella data dal giudice a
quo, consentirebbe di riconoscere come normalmente dovuta
l'indennità sulla base del richiamo all'art. 35 (casi di esclusione
dell'obbligo di corrisponderla) operato dall'art. 73;
Anche con riguardo alla seconda delle questioni l'Avvocatura ha
concluso per l'infondatezza, sostenendo che pure il locatore può
agire in giudizio per la determinazione dell'indennità; Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo prospetta un'ingiustificata disparità di
trattamento - sotto il vigore della norma impugnata - tra conduttori
di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo a seconda che
essi fossero destinatari del diniego di rinnovo ovvero della domanda
di rilascio per necessità del locatore;
Soltanto nella prima ipotesi, infatti, secondo l'originario testo
dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sarebbe stata dovuta
l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale prevista
dagli ultimi tre commi dell'art. 69 della legge citata nella
formulazione all'epoca vigente. Tali commi (settimo, ottavo e nono)
vengono per l'appunto richiamati espressamente dall'art. 1- bis della
successiva legge 31 marzo 1979, n. 93, modificativa dell'art. 73;
Ma il carattere novativo e non già interpretativo di quest'ultima
legge, che è perciò irretroattiva, ne preclude l'applicabilità nel
giudizio in corso dinanzi al giudice rimettente, avente ad oggetto un
rapporto ormai conclusosi al momento dell'entrata in vigore della
legge stessa, secondo le esatte premesse dell'ordinanza di rimessione
le quali trovano altresì riscontro nella giurisprudenza della Corte
di cassazione (sent. 6 aprile 1982, n. 2132);
2. - La questione risulta perciò rilevante ed occorre verificare
la legittimità costituzionale della denunziata disposizione;
La difforme previsione normativa non appare sorretta da alcuna
logica giustificazione, ponendosi l'obbligo di corrispondere
l'indennità di avviamento come conseguenza sia del diniego di
rinnovo, che dell'esercizio della facoltà di recesso;
In quest'ultima ipotesi anzi, la determinazione di tale indennità
secondo il parametro del canone di mercato corrisponde all'esigenza
di porre una remora alle domande di recesso nel regime transitorio,
secondo quanto rilevato nella sentenza 5 ottobre 1983, n. 300;
In entrambi i casi permane identica la funzione riparatoria della
indennità rispetto al danno subito dal conduttore e la ratio, ad
essa sottesa, di conservazione dell'impresa anche nel pubblico
interesse;
L'originaria previsione dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978,
n. 392 va pertanto dichiarata illegittima nella parte in cui non
richiama tra le norme applicabili in tema di recesso del locatore
l'art. 69, settimo, ottavo e nono comma, così esplicitamente
prevedendo l'obbligo di corrispondere l'indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale;
3. - Quanto alla seconda questione, va ricordato che la Corte, con
la sentenza 24 giugno 1986, n. 154 ha interpretato il sistema
normativo vigente nel senso della legittimazione del locatore a
richiedere giudizialmente la determinazione dell'indennità in
argomento, così escludendo la violazione dell'art. 24, primo comma,
della Costituzione da parte della norma denunziata;
L'ordinanza di rimessione non offre argomenti nuovi rispetto a
quelli a suo tempo esaminati, essendo il richiamo all'art. 34 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, strettamente connesso all'aver indicato
come disposizione impugnata l'art. 69, settimo comma;
La relativa questione è pertanto manifestamente infondata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27
luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili
urbani"), nel testo previgente alla modifica introdotta con la legge
31 marzo 1979, n. 93, nella parte in cui non richiama espressamente
l'obbligo di corrispondere l'indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale di cui all'art. 69, settimo, ottavo e
nono comma, della legge stessa nel testo originario;
b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 69, penultimo comma, e 34, ultimo comma,
della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di
immobili urbani"), sollevata in riferimento all'art. 24 della
Costituzione dal Tribunale di Rimini con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:562 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte