Sentenza n. 562/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1988 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 23
maggio 1977, riapprovata il 5 agosto 1977 dal Consiglio Regionale del
Lazio, avente per oggetto: "Concessione di una sovvenzione
straordinaria al Comune di Pomezia per lo sviluppo delle attività
economiche locali che versano in stato di crisi" promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 31 agosto
1977, depositato in cancelleria il 9 settembre 1977 successivo ed
iscritto al n. 25 del registro ricorsi 1977.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il giudice
relatore Cheli;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso in data 29 agosto 1977 il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Lazio
approvata il 23 maggio 1977 e riapprovata, a seguito di rinvio, il 5
agosto 1977, recante "Concessione di una sovvenzione straordinaria al
Comune di Pomezia per lo sviluppo delle attività economiche locali
che versano in stato di crisi".
Con tale legge la Regione Lazio aveva concesso alla
amministrazione comunale di Pomezia "un contributo straordinario di
lire cinquantottomilioni per sopperire alle spese da essa sostenute e
da sostenere per lo sviluppo delle locali attività economiche che
versano in stato di crisi" (art.1), stabilendo la relativa copertura
ed iscrizione in bilancio (art.2) nonché le variazioni conseguenti
nel progetto "Sicurezza sociale - assistenza ai lavoratori" del
bilancio pluriennale 1977-1981 (art.3).
A giudizio del Presidente del Consiglio tale legge sarebbe venuta
a violare gli artt.117 e 128 Cost., dal momento che le Regioni a
statuto ordinario potrebbero disciplinare "l'ordinamento dei Comuni
solo nella materia delle circoscrizioni comunali", mentre sarebbe
esclusa dalla competenza regionale "la concessione di sovvenzioni e
contributi a sostegno finanziario di alcun Comune". Né - sempre ad
avviso del ricorrente - la disciplina in esame potrebbe trovare
legittimazione nel fine per il quale il contributo è stato concesso,
dal momento che il sostegno alle attività economiche in crisi non
rientra tra le materie di spettanza regionale né può essere dalla
Regione attribuito al Comune, le cui competenze vanno determinate con
legge generale della Repubblica.
2. - Si è costituita in giudizio la Regione Lazio per chiedere il
rigetto della impugnativa.
Nella memoria di costituzione l'amministrazione resistente - dopo
aver richiamato l'esistenza di leggi regionali che hanno previsto le
più diverse forme di ausilio finanziario ai Comuni e che non hanno
mai dato luogo a rilievi governativi - rileva come attraverso la
legge n. 382 del 1975 si sia proceduto ad una ricognizione degli
interessi regionali che costituisce interpretazione della normativa
costituzionale e che ha condotto ad inquadrare nell'ambito di tale
categoria tutti gli interessi "che afferiscono specificamente al
corpo sociale regionale". Dovrebbe, pertanto, qualificarsi come
regionale quell'interesse che riguardi "una qualsiasi situazione
eccezionale di disagio in cui versi una collettività comunale":
situazione che rappresenta, appunto, l'oggetto della legge impugnata. Considerato in diritto
1. - Con il ricorso in esame il Presidente del Consiglio dei
ministri chiede la dichiarazione d'illegittimità costituzionale
della legge della Regione Lazio riapprovata il 5 agosto 1977 e
recante "Concessione di una sovvenzione straordinaria al Comune di
Pomezia per lo sviluppo delle attività economiche locali che versino
in stato di crisi".
Ad avviso del ricorrente la legge in questione verrebbe a violare
gli artt. 117 e 128 Cost., dal momento che esulerebbe dalla
competenza delle Regioni a statuto ordinario sia la disciplina
dell'ordinamento dei Comuni per materie diverse dalle "circoscrizioni
comunali", sia la concessione di sovvenzioni e contributi a sostegno
delle attività comunali.
2. - Il ricorso è infondato.
Va innanzitutto escluso che la legge in esame abbia preteso
investire, sotto qualsivoglia profilo, l'ordinamento del Comune di
Pomezia, dal momento che l'erogazione di una sovvenzione
straordinaria, quale quella in esame, non rappresenta un intervento
che possa, in qualche modo, alterare la struttura e le funzioni
comunali fissate dalla legge statale. Risulta, pertanto, del tutto
inconferente il richiamo all'art. 128 Cost.
Ma neppure il profilo relativo all'art. 117 Cost., che appare nel
ricorso più sviluppato, merita accoglimento.
Il sistema dei rapporti tra Regione ed enti locali infraregionali,
così come risulta tracciato dal disegno costituzionale (e
ulteriormente precisato dal d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616), non
frappone, in linea di principio, ostacoli all'erogazione di
contributi e sovvenzioni della Regione in favore degli enti locali.
Tali interventi di sostegno finanziario non investono una specifica
competenza regionale, ma possono risultare attivati ogni qualvolta
entrino in gioco interessi della collettività locale suscettibili
d'incidere nella sfera degli interessi e delle attribuzioni
regionali.
È questo il caso della legge impugnata che - pur nella
genericità del suo fine - investe interessi locali rilevanti per la
sfera regionale, sia con riferimento al settore dello "sviluppo
economico" (di cui al tit. IV del d.P.R. n.616 del 1977), sia con
riferimento al settore della "beneficenza pubblica",
nell'interpretazione adottata dall'art. 22 dello stesso d.P.R. n.616
e convalidata da questa Corte con la sentenza n. 174 del 1981.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
proposta, con riferimento agli artt.117 e 128 della Costituzione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della legge della
Regione Lazio riapprovata in data 5 agosto 1977 e recante
"Concessione di una sovvenzione straordinaria al Comune di Pomezia
per lo sviluppo delle attività economiche locali che versano in
stato di crisi".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:562 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte