Sentenza n. 562/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 551/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per
fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative),
convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 1989, n. 61,
promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1989 dal Pretore di Firenze
nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni e la Cassa di Risparmio di Firenze nella
qualità di mandataria della Mensa arcivescovile di Firenze, iscritta
al n. 291 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno
1989;
Visto l'atto di costituzione della Mensa arcivescovile di Firenze
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Uditi l'avvocato Umberto Fortini per la Mensa arcivescovile di
Firenze e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione di un
provvedimento di rilascio relativo ad un immobile di proprietà della
Mensa arcivescovile di Firenze, condotto in locazione
dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed adibito
ad ufficio postale, l'adito Pretore di Firenze, con ordinanza emessa
il 13 marzo 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7
del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, in legge 21 febbraio 1989, n. 61, nella parte in cui
esclude dal beneficio della sospensione dell'esecuzione (accordato ai
conduttori di immobili adibiti ad attività industriali, commerciali
ecc.) i conduttori (rectius gli obbligati al rilascio per cessazione
dei contratti alle scadenze del regime transitorio) di immobili
destinati alle attività di cui all'art. 42 della legge n. 392 del
1978 (e cioè ricreative, assistenziali, culturali, sedi di partiti o
sindacati) oppure condotti dallo Stato o da altri enti pubblici
territoriali.
A parere del giudice a quo la norma denunziata, che rappresenta
oltretutto un novum rispetto alla previgente legislazione, sarebbe
irragionevolmente discriminatoria poiché indubbiamente anche i
soggetti esclusi da detto beneficio incontrano, nel reperimento di
altra sistemazione, le medesime difficoltà dei conduttori di cui
all'art. 27 della legge n. 392 del 1978.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto la
declaratoria d'infondatezza sulla base dell'ontologica differenza tra
le locazioni di cui all'art. 42 e quelle disciplinate dall'art. 27
della legge n. 392 del 1978, che renderebbe non comparabili i regimi
giuridici dei rapporti ed ha altresì osservato come la sospensione
della esecuzione dei provvedimenti di rilascio rappresenti di per sé
un'eccezione non suscettibile di estensione.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la Cassa di
Risparmio di Firenze, nella qualità di mandataria della Mensa
locatrice concludendo anch'essa per l'infondatezza della questione in
ragione della disomogeneità delle situazioni poste a confronto. La
parte ha altresì aggiunto che l'illegittimità dell'impugnata
normativa andrebbe semmai ravvisata nella parte in cui accorda e non
già in quella in cui limita il discusso beneficio. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Firenze, con ordinanza del 13 marzo 1989 (R.O.
n. 291 del 1989) solleva, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7
del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per
fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative),
convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 1989, n. 61,
nella parte in cui esclude dal beneficio della sospensione
dell'esecuzione gli immobili destinati alle attività di cui all'art.
42 della legge n. 392 del 1978 (e cioè ricreative, assistenziali,
culturali, di sede di partiti o sindacati) oppure condotti dallo
Stato o da altri enti pubblici territoriali.
Il giudice a quo reputa incomprensibile la esclusione, dal
beneficio della sospensione delle esecuzioni, dei conduttori di cui
all'art. 42 della legge n. 392 del 1978, per giunta innovativa di un
precedente regime che: a) per la durata del contratto esplicitamente
estendeva le disposizioni degli artt. 67 e 68 della citata legge n.
392 del 1978 alle locazioni dell'art. 42, dunque parificate alle
locazioni dell'art. 27 (di immobili destinati ad attività
industriali, commerciali, artigianali, di interesse turistico, di
lavoro professionale autonomo); b) per la sospensione dell'esecuzione
dei provvedimenti di rilascio per finita locazione disposta dall'art.
1- bis del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26 non distingueva tra
le due tipologie, di cui agli artt. 27 e 42.
La disparità di trattamento derivante dalla norma impugnata si
paleserebbe "ove si consideri che anche tali conduttori incontrano,
rispetto ai conduttori di cui all'art. 27 della legge n. 392 del
1978, pari difficoltà nel reperimento di altra sistemazione, in
presenza di un mercato delle locazioni per usi diversi
dall'abitazione che offre immobili a prezzo libero e talvolta
difficilmente sostenibile".
2. - La questione non è fondata.
La mancata concessione del beneficio della sospensione della
esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione ai
conduttori di immobili destinati ad attività ricreative,
assistenziali, culturali, di sede di partito o sindacato risponde con
maggior coerenza alla ratio ispiratrice, nel contesto della legge n.
392 del 1978, delle distinte previsioni di tipologie contrattuali di
cui agli artt. 27 e 42.
Per le suddescritte attività, infatti, non è rinvenibile quella
esigenza di conservazione della localizzazione dell'impresa o dello
studio o laboratorio professionale in cui si svolga lavoro autonomo
che è tutelata dalle disposizioni relative alle locazioni previste
dall'art. 27. Non è sufficiente la generica rilevanza sociale di
un'attività perché possa richiedersene la tutela della
localizzazione.
A provare la diversa natura contractus nella tipologia di cui
all'art. 42, sta la esclusione di ogni fine di lucro quanto alle
attività e di qualsivoglia profilo imprenditoriale quanto ai
soggetti, che impedisce l'applicazione di istituti quali il diritto
di prelazione e l'indennità d'avviamento, connotanti invece
significativamente il regime dei contratti di cui all'art. 27.
La disomogeneità delle due categorie di contratti non consente di
considerare discriminatorio il beneficio disposto dalla norma
impugnata, che pertanto non vulnera il principio di eguaglianza, di
cui all'art. 3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure
urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità
abitative), convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 1989,
n. 61, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Pretore di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:562 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte