Sentenza n. 563/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1989 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 57/1962
- art. 23legge 646/1982
citata
- art. 27legge 646/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma
primo, n. 2, legge 10 febbraio 1962 n. 57 (Istituzione dell'Albo dei
costruttori), come modificato dall'art. 23 della legge 13 settembre
1982 n. 646, promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1989 dal
Consiglio di Stato sul ricorso proposto dalla S.a.s. Arturo Cassina,
di Dotti Dorotea, contro il Ministero dei Lavori Pubblici ed altri,
iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione della S.a.s. Arturo Cassina nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Uditi l'avvocato Celestino Biagini per la S.a.s. Arturo Cassina e
l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza 7 luglio 1989 il Consiglio di Stato, Sez. VI,
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 20,
comma 1, n. 2 della legge 10 febbraio 1962 n. 57 (Istituzione
dell'albo dei costruttori) - numero così come modificato dall'art.
23 della legge 13 settembre 1982, n. 646 - con riferimento all'art.
27, comma secondo, della Costituzione.
Riferiva nell'ordinanza il Consiglio di Stato che il Comitato
Centrale per l'albo nazionale dei costruttori, con deliberazione 6
aprile 1989, ha sospeso per un anno l'efficacia della iscrizione
della S.a.s. Arturo Cassina, ai sensi dell'art. 20 sopra citato.
Risulta, infatti, dalla sentenza-ordinanza 16 maggio 1988 del Giudice
Istruttore presso il Tribunale di Palermo, nonché dalla sentenza 7
ottobre 1988 della Sezione Istruttoria presso la Corte d'Appello
della stessa città, che il legale rappresentante della Società,
Arturo Cassina, è stato rinviato a giudizio per i delitti di
concorso in interesse privato continuato in atti di ufficio
(artt.110, 81, secondo comma, 324 cod. pen.) e di false comunicazioni
sociali (art. 2621 cod. civ.).
Contro tale provvedimento la Società ha proposto ricorso innanzi
al T.A.R. per il Lazio, deducendo vari motivi, e chiedendo altresì,
in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento
impugnato.
Con ordinanza n. 376/89 il T.A.R. respingeva la domanda e la
Società proponeva appello al Consiglio di Stato, rinnovando le
doglianze espresse in primo grado.
Rilevava il Consiglio di Stato che l'Amministrazione ha fondato il
suo provvedimento sulle risultanze degli atti del processo penale e
delle relative sentenze, sicché allo stato i motivi di ricorso non
presentano quel fumus boni juris che quanto meno si esige per le
valutazioni in sede cautelare.
Diverso è, invece, l'apprezzamento per quanto si riferisce alla
questione di legittimità costituzionale sollevata anche in prime
cure, che al Consiglio di Stato appare rilevante e non manifestamente
infondata.
Ritiene, infatti, il giudice rimettente che la sospensione de qua
rappresenterebbe una misura sostanzialmente sanzionatoria, inflitta
prima che una condanna penale sia stata definitivamente irrogata.
Aggiunge l'ordinanza che l'istituto in esame non è assimilabile
alla sospensione cautelare facoltativa del pubblico impiego, perché
questa, quando venga a risultare ingiustificata, è revocata, con il
conseguente diritto dell'impiegato al percepimento di tutti gli
assegni non corrisposti a causa della sospensione: sicché la natura
sanzionatoria sarebbe esclusa dalla possibilità di totale
riparazione.
Al contrario i danni derivanti dalla mancata ammissione agli
appalti pubblici, conseguenti alla sospensione dall'Albo, sono
irrimediabili: dal che - secondo l'ordinanza - deriverebbe la natura
sostanzialmente anticipatoria della sanzione portata dal
provvedimento impugnato. Ancor più gravi, anzi, le conseguenze
quando si riconosca l'incidenza del provvedimento sui rapporti in
corso. Il che di fatto si è verificato nella specie, avendo il
Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sicilia risolto
la convenzione che aveva stipulato con la società in parola per la
costruzione della nuova Casa circondariale di Palermo. Tutto questo -
ad avviso dell'ordinanza - sarebbe incompatibile con il principio
secondo cui non è considerato colpevole l'imputato fino alla
sentenza definitiva ai sensi dell'art. 27, secondo comma della
Costituzione.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la
quale ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata.
Osserva l'Avvocatura che, come tutte le misure cautelari, anche
quella in esame è caratterizzata dalla finalità di tutela di
interessi pubblici, il cui essenziale rilievo giustifica il
temporaneo sacrificio dei diritti del singolo, purché sussistano
fatti determinati che impongano misure di immediata salvaguardia.
L'esistenza di un procedimento penale, giunto alla fase del rinvio
a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione e contro la
fedeltà nelle comunicazioni societarie, confermato anche dalla
Sezione istruttoria della Corte d'Appello, non può essere
irrilevante per l'Amministrazione nel momento in cui si accinge a
contrattare con chi è imputato di fatti che incidono sulla moralità
professionale. D'altra parte, proprio in relazione al processo
penale, e in presenza di determinate condizioni, l'ordinamento
giuridico processuale prevede una serie di provvedimenti provvisori
che arrivano fino alla custodia cautelare dell'imputato, e perciò
fino alla privazione, sia pure temporanea, della libertà.
Così come, per altro verso, gli ordinamenti professionali prevedono
misure cautelari sospensive, le quali pure possono arrecare gravi ed
irrimediabili danni al professionista, senza che ciò comporti
violazione di principi costituzionali, come è stato affermato anche
dalle Sezioni Unite civili della Cassazione.
Successivamente l'Avvocatura Generale ha presentato ulteriore
memoria nella quale, ribadendo il carattere cautelare e non
sanzionatorio del provvedimento (carattere che mette fuori causa
l'art. 27, secondo comma della Costituzione), risponde anche
all'argomento del pubblico impiegato ripristinato nelle funzioni,
utilizzato, come si è visto, dall'ordinanza.
Rileva in proposito l'Avvocatura che l'art. 92 del T.U. 10 gennaio
1957, n. 3 riguarda ipotesi del tutto particolare, quale quella della
revoca della sospensione cautelare per non essere stato iniziato il
procedimento disciplinare entro il termine di legge.
3. - Si è costituita anche la parte privata, rappresentata dagli
avvocati Giovanni Giordano e Celestino Biagini.
Secondo la difesa, mancherebbe alla sospensione ex art. 20 della
legge impugnata il carattere cautelare tipico, e cioè l'idoneità a
sospendere solo momentaneamente una certa situazione, con
possibilità di pieno ripristino al cessare dei presupposti della
sospensione. Nella specie, invece, gli effetti della misura si
presentano come irreversibili, giacché la mancata partecipazione
alle gare pubbliche comporta che le aggiudicazioni vadano ad altri
partecipanti, e tali restino anche se successivamente la sospensione
viene a cessare per insussistenza della causa che l'aveva
apparentemente legittimata.
Si tratterebbe, perciò, di vera e propria sanzione che,
contrariamente ai principi, viene irrogata senza che vi sia stato un
previo definitivo accertamento e una conseguente dichiarazione di
responsabilità.
Osserva, anzi, la difesa che la determinazione della durata della
sanzione in un anno è illegittima, in quanto la legge la prevede per
altri casi. Nell'ipotesi, invece, della pendenza di un processo
penale la durata è illimitata nel tempo, e tale doveva essere anche
nella specie: il che conferma che la misura sarebbe solo
apparentemente cautelare, ma in realtà sanzionatoria e perciò
anticipata. A tale proposito, fa notare la difesa che l' "incapacità
di contrattare con la pubblica amministrazione" è vera e propria
"pena accessoria", come tale prevista negli artt. 32- ter e quater
del codice penale. Qui, invece, la legge la commina a prescindere da
una condanna penale.
La difesa, poi, valorizza anche la violazione del primo comma
dell'art. 27 della Costituzione, in quanto la sanzione è stata
irrogata alla società, mentre le imputazioni si riferiscono ad una
persona fisica, la quale, fra l'altro, al momento della sanzione non
era nemmeno più accomandatario: e ciò anche in riferimento ad un
parere del Consiglio di Stato di cui la parte afferma di avere avuto
ufficiosa notizia.
Infine la difesa sollecita la Corte a sollevare eventualmente ex
officio innanzi a se stessa la questione concernente la violazione
dell'art. 3 della Costituzione. E ciò in quanto l'art. 13 della
legge n. 584 del 1977 consente l'esclusione da una singola gara
quando vi sia stata condanna passata in giudicato, mentre la norma
impugnata rende la persona o la società sospese incapaci a
partecipare a qualsiasi gara.
All'udienza odierna tanto la parte privata che l'Avvocatura
Generale dello Stato hanno insistito nelle proprie conclusioni. Considerato in diritto
1. - L'art. 20, n. 2 del comma primo della legge 10 febbraio 1962
n. 57 prevede che il costruttore, inscritto nell'Albo nazionale,
debba essere sottoposto, a cura del Comitato centrale dell'Albo
stesso, a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione quando siano in
corso a suo carico procedimenti penali relativi ai casi contemplati
nel successivo art. 21 n. 2 (nonché per altra ipotesi che non
interessa il caso di specie). Il n. 2 del richiamato art. 21, che
disciplina la cancellazione dall'Albo, si riferisce a "delitto che
per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti
di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo".
Il secondo comma dell'art. 20 precisa poi che, nel caso di cui al
n. 2, il provvedimento di sospensione si adotta allorquando
(correlato al caso di specie) l'ipotesi si riferisce a uno o a più
soci di società in accomandita semplice.
Con deliberazione 6 aprile 1989, il Comitato Centrale predetto ha
sospeso l'efficacia della iscrizione della S.a.s. Arturo Cassina
all'Albo nazionale, essendo risultato che il socio e legale
rappresentante della società, Arturo Cassina, era stato rinviato al
giudizio del Tribunale, con sentenza-ordinanza del Giudice Istruttore
presso lo stesso Tribunale, confermata dalla sentenza 7 ottobre 1988
della Corte d'Appello, per rispondere dei delitti di concorso in
interesse privato continuato in atti d'ufficio (artt.110-81, secondo
comma, 324, codice penale), nonché di false comunicazioni sociali
(art. 2621 codice civile).
A seguito del ricorso della società, il TAR del Lazio aveva
respinto l'istanza di sospensione, in via cautelare, del
provvedimento impugnato, e la società si era allora appellata al
Consiglio di Stato, innanzi al quale, assieme ai motivi di merito,
aveva anche riproposto la questione di legittimità costituzionale
già eccepita in prime cure.
Il Consiglio di Stato, Sezione VI, ritenuto che, allo stato, gli
altri motivi non potessero essere presi in considerazione in sede di
riesame, giudicava invece rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge e,
con ordinanza 7 luglio 1989, rimetteva gli atti a questa Corte.
Secondo l'ordinanza, la sospensione dall'Albo in questione sarebbe
misura sostanzialmente sanzionatoria, che viene inflitta prima che
una condanna penale sia stata definitivamente pronunziata: essa
sarebbe, perciò, incompatibile con la presunzione di non
colpevolezza contenuta nel principio di cui all'art. 27, secondo
comma della Costituzione. La natura anticipatoria della sanzione
sarebbe comprovata dalla irreversibilità dei danni cagionati dalla
mancata ammissione agli appalti pubblici, conseguente alla
sospensione. Al contrario gli effetti dei provvedimenti cautelari
tipici - come quelli riguardanti, ad esempio, il pubblico impiego -
sono quelli di sospendere temporaneamente una certa situazione, che
viene poi integralmente ripristinata al cessare della misura.
La parte privata si costituiva nel giudizio a sostenere e a
sviluppare con ampi ulteriori riferimenti la tesi dell'ordinanza,
allargando il tema anche a parametri dall'ordinanza non invocati.
L'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione
sia dichiarata infondata.
2. - Non sembra che si possano nutrire dubbi sulla natura del
provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione all'Albo
nazionale dei costruttori, ai sensi dell'art. 20, primo comma, n. 2
della legge epigrafata.
Già il termine stesso usato dal legislatore è in proposito
eloquente. Esso esprime sicuramente il temporaneo arresto di ciò che
è in corso, e non soltanto nell'ormai invalsa terminologia
giuridica, ma anche nella comune significazione, così come
figurativamente derivata dal senso originario del verbo "sospendere",
che vale appunto "tenere appeso in alto, e perciò "pendente".
Ma poi è sufficiente dare uno sguardo comparativo al successivo
articolo 21 della legge, cui il n. 2 dell'art. 20 espressamente si
riferisce, per rendersi conto che le cause fondamentali, che danno
origine ai provvedimenti diversi contemplati nei due articoli, sono
le stesse: la perpetrazione da parte del costruttore di reati di
gravità e natura tale da compromettere i requisiti di carattere
morale per l'iscrizione. Nell'art. 20, n. 2, si prevede l'ipotesi che
l'accertamento dei reati sia in corso mediante procedimento penale,
nell'art. 21 n. 2 che l'accertamento si sia positivamente compiuto
mediante condanna definitiva del costruttore.
È allora evidente che la prima ipotesi corrisponde ad una
situazione provvisoria, nella quale non vi è ancora certezza che i
fatti di reato siano stati commessi, ma vi è certezza della pendenza
di un accertamento da parte dell'autorità giudiziaria penale. Ad una
situazione precaria, non può che corrispondere un provvedimento
provvisorio: la sospensione appunto dell'efficacia dell'iscrizione.
Alla situazione ormai definitiva, di compiuto ed irrevocabile
accertamento dei fatti di reato, corrisponde il provvedimento
definitivo di cancellazione dall'Albo.
Questa diversa natura dei due provvedimenti si riverbera poi nel
differente potere che il legislatore attribuisce alla pubblica
amministrazione. Un potere di atto dovuto, vincolato al definitivo
accertamento, nel caso dell'art.21, espresso dal verbo "sono
cancellati", un potere invece discrezionale nella ipotesi contemplata
nell'art. 20. E si capisce il perché. Nel primo caso è già stato
accertato il venir meno dei requisiti cui la legge subordina
l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, e perciò la
conseguenza è la cancellazione, in quanto l'Albo ha la specifica
funzione di selezionare in via generale l'ammissione agli appalti
pubblici dei costruttori, garantendo l'Amministrazione
dall'imprendere trattative con chi non possieda requisiti di
moralità e serietà.
Nel caso della sospensione, invece, varie potendo essere le
situazioni che legittimano la pendenza di un procedimento penale, il
legislatore ha rimesso ogni decisione al prudente apprezzamento
dell'Amministrazione ("può essere sospeso...").
È fuori dubbio, dunque, che trattasi di un provvedimento
provvisorio, di carattere cautelare, destinato a trasformarsi nel
definitivo provvedimento di cancellazione se dovesse seguire condanna
definitiva, o a caducarsi, se il costruttore dovesse essere assolto,
per il venire meno delle condizioni che l'avevano legittimato.
3. - Ma non meno provvisori - così come giustamente richiedono ad
un provvedimento cautelare giudice rimettente e difesa privata - sono
gli effetti che la sospensione determina. Ovviamente non si deve
equivocare tra gli effetti propri della sospensione e quelli che
possono derivare dalle ulteriori conseguenze di quegli effetti, che
è situazione diversa. L'effetto che deriva dalla "sospensione
dell'efficacia dell'iscrizione all'albo" è uno soltanto:
l'iscrizione che era stata a suo tempo ottenuta non dispiega
temporaneamente alcuna efficacia, e il costruttore, perciò, viene
provvisoriamente a trovarsi nella situazione di colui che non è
stato iscritto. Situazione che dura soltanto per il tempo della
sospensione, perché non appena questa si caduca, l'efficacia
riprende pieno vigore e il costruttore si ritrova con tutte le
facoltà e i diritti che possedeva prima della sospensione. Si
capisce che durante la sospensione egli non possa partecipare alle
gare dei pubblici appalti, ed è intuitivo che, se non partecipa, non
ha alcuna possibilità di vincere, sicché l'appalto sarà assegnato
ad altri ed il costruttore sospeso non potrà mai più sperare di
vedersi attribuire quel certo appalto. Queste ultime, però, sono
conseguenze, certamente irreversibili ma, del tutto indirette ed
eventuali; proprio come si verifica in qualsiasi altra situazione di
provvedimento cautelare sia essa quella dell'impiegato pubblico che
del professionista.
Per entrambi l'effetto diretto della sospensione cautelare è
provvisorio, e riguarda l'impossibilità di esercitare
temporaneamente l'ufficio e, per l'impiegato, anche di riscuotere lo
stipendio se la sospensione riguarda anche quest'ultimo: per il
professionista l'effetto provvisorio diretto è rappresentato dal
temporaneo divieto di esercitare la professione.
Se l'impiegato verrà assolto - a parte l'art. 92 del Testo Unico
10 gennaio 1957, n. 3 che, come ha rilevato l'Avvocatura, riguarda la
particolare ipotesi del mancato esercizio dell'azione disciplinare è
vero che gli dovranno essere corrisposti gli stipendi arretrati
rimasti sospesi, ma ciò dipende dal fatto che fra Amministrazione e
impiegato esisteva un rapporto d'impiego, e l'impiegato era tuttavia
rimasto a disposizione dell'Amministrazione durante la sospensione,
risultata poi non rispondente alla realtà del suo comportamento:
sempre, comunque, con salvezza delle misure disciplinari qualora la
formula assolutoria non le escluda. Ma, com'è ben noto, tutto questo
non riguarda il professionista che, in pendenza di procedimento
penale, può venire assoggettato sia al provvedimento interdittivo
cautelare del giudice penale che al provvedimento cautelare
disciplinare del Consiglio dell'Ordine. Anche qui l'effetto diretto
della sospensione è rappresentato per il professionista dal divieto
temporaneo di esercitare la professione; ed egli verrà ripristinato
nel pieno e libero esercizio quando la sospensione verrà a cessare.
Ma anche per lui si verificherà una temporanea perdita di clientela,
e quindi di cause e consulenze da trattare, senza che per questo si
sia mai ritenuto che il provvedimento di sospensione abbia carattere
di anticipazione di una sanzione, in assenza di accertamento
definitivo.
Il principio della presunzione di non colpevolezza dell'imputato,
pertanto, non viene in causa nei provvedimenti cautelari, se non per
la prudenza con cui questi devono essere adottati e per la rigorosa
osservanza delle condizioni tassativamente previste dalla legge:
l'ordinamento giuridico-processuale ne offre riprova ogni qualvolta
venga cautelarmente limitata o ristretta perfino la libertà
personale del cittadino.
Il vero è che alla base della cautela posta in essere dall'Ente
pubblico vi è un preminente interesse della generalità, a fronte di
comportamenti del singolo suscettibili di essere temporaneamente
assunti come pericolosi per quell'interesse.
4. - Nemmeno può trovare ingresso il tentativo della difesa di
utilizzare il primo comma dell'art. 27 della Costituzione (principio
di personalità della responsabilità penale). Innanzitutto perché
il parametro e il relativo profilo non sono stati dedotti dal
Consiglio di Stato nella sollevata questione: ma anche perché,
comunque, se pur fosse stata proposta, la questione non avrebbe avuto
fondamento.
Nessuno, infatti, ha addebitato alla società una responsabilità
penale, anche perché, oltre tutto, non è stato ancora superato il
principio societas delinquere non potest: e, d'altra parte, è solo
di questa responsabilità che parla l'art. 27, primo comma, della
Costituzione.
La responsabilità della società - che non è penale - sorge ex
art. 20, secondo comma della legge in esame, quando i fatti, di cui
al primo comma, sono stati commessi, in una società in accomandita
semplice, da uno o più dei soci o dal direttore tecnico. Nella
specie, il rinvio a giudizio per i reati sopraindicati riguardava il
socio amministratore, legale rappresentante. È evidente che si
tratta di responsabilità della società per fatti commessi
nell'esercizio di funzioni societarie da chi la rappresenta e
l'amministra. Vero è che alle società a base personale non è
conferita personalità giuridica: esse, tuttavia, come appare da
numerose disposizioni sulle società semplici, in nome collettivo e
in accomandita semplice (artt. 2266, 2271, 2282, 2304, 2305 e 2315
codice civile), sono dotate di autonomia patrimoniale e costituiscono
pur sempre un centro di imputazione di situazioni soggettive, con il
duplice corollario della irrilevanza, nei confronti dei terzi, dei
mutamenti delle persone dei soci, nonché del riconoscimento alla
società, come tale, persino di un'autonoma capacità processuale.
Deriva da siffatti principi, pacifici nella giurisprudenza civile
di legittimità, che la società, come tale, è responsabile dei
comportamenti esterni compiuti dal socio che la rappresenta
nell'esercizio delle sue funzioni, e ne sopporta le conseguenze
civili. Per cui, se alla condotta penalmente rilevante del socio
amministratore nell'esercizio delle funzioni consegue una misura
cautelare concernente la partecipazione alle gare dei pubblici
appalti, essa necessariamente riguarda anche la società come tale.
Ma dagli stessi principi deriva altresì - come si è accennato -
l'irrilevanza delle successive vicende inerenti al mutamento dei soci
nella rappresentanza della società, quando il procedimento penale
riguardi il socio che aveva veste di amministratore e rappresentante
nel momento in cui l'azione penale è stata promossa. Altrimenti,
nonostante le malefatte di soci e amministratori, la società
uscirebbe sempre immune da ogni vicenda nei suoi rapporti con la
pubblica amministrazione.
Che poi il codice penale preveda fra le pene accessorie anche
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art.
32- ter) non è argomento che tolga il carattere di misura cautelare
amministrativa a quella in esame. E ciò sia perché quella pena
accessoria non consegue alla condanna per i delitti imputati nel caso
di specie (art. 32-quater), sia perché, già sotto l'impero del
codice processuale precedente, anche la pena accessoria, comunque,
poteva essere applicata in via provvisoria dal giudice
nell'istruzione (art. 140 codice penale), ed in tal caso non poteva
certo essere considerata pena.
Tant'è vero che, molto più correttamente, il codice processuale
in vigore ha collocato la misura fra quelle cosidette "interdittive"
(art. 290) applicabili dal giudice delle indagini preliminari su
richiesta del pubblico ministero (art. 291).
5. - Non ritiene, infine, la Corte di aderire alla richiesta della
difesa di sollevare innanzi a se stessa la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo impugnato con riferimento all'art. 3
della Costituzione. Secondo la difesa, infatti, si verificherebbe
un'irrazionale e ineguale trattamento fra la situazione contemplata
dalla norma impugnata, che prevede l'incapacità della persona o
della società, di cui sia stata sospesa l'efficacia della iscrizione
all'Albo, a partecipare a qualsiasi gara, e la situazione di cui
all'art.13, lettera c), della legge n. 584 del 1977, che consente
all'Amministrazione di escludere un partecipante, soltanto da una
singola gara e a condizione che vi sia stata condanna passata in
giudicato per quegli stessi reati incidenti sulla moralità
professionale.
Ma non c'è alcuna incompatibilità fra le due disposizioni, dato
che si riferiscono a situazioni diverse. Quella degli art.li 20 e 21
della legge impugnata riguarda le condizioni richieste per
l'iscrizione all'Albo, in relazione alle quali il Comitato Centrale
deve vigilare, e cancellare l'iscrizione se le condizioni richieste
sono venute meno, o sospenderne l'efficacia se gravi e seri motivi
fanno dubitare della loro permanenza.
Ma l'iscrizione all'Albo nazionale non ha altra finalità che
quella di garentire di massima l'Amministrazione dell'esistenza e
della permanenza nell'imprenditore dei detti requisiti soggettivi di
moralità. Può, tuttavia, accadere che, nonostante l'iscrizione, il
costruttore, partecipante ad un concorso per un pubblico appalto, sia
venuto a trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 13 della
legge n. 584 del 1977 prima che la notizia sia pervenuta al Comitato
Centrale dell'Albo, e perciò prima che questo abbia potuto adottare
i provvedimenti di cui agli artt. 20 o 21 della legge impugnata. In
vista di una siffatta eventualità, il legislatore ha provveduto,
mediante una norma di chiusura del sistema di garenzie, a concedere
all'Amministrazione uno specifico potere, che consente l'esclusione
del concorrente condannato per uno dei reati di cui alla lettera c)
dell'art. 13 citato.
Ed è intuitivo che, trattandosi di provvedimento di esclusione da
una singola gara, che non mette in causa l'iscrizione all'Albo, ed
anzi la presuppone, ma che, in rapporto a quello specifico concorso,
assume necessariamente valore di definitività, la legge limiti il
potere dell'Amministrazione all'ipotesi in cui sia stata raggiunta la
certezza dell'illecito penale mediante sentenza di condanna passata
in giudicato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20, comma 1, n. 2, della legge 10 febbraio 1962 n. 57
(Istituzione dell'Albo dei costruttori) - numero così modificato
dall'art. 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646 - con riferimento
all'art. 27, comma secondo, della Costituzione, sollevata dal
Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza 7 luglio 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:563 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte