Sentenza n. 564/1988
Altra decisione · depositata il 19/05/1988 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
citata
- art. 3legge 382/1975
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi delle Province Autonome di Bolzano e
Trento (n. 2 ricorsi) notificati il 16 giugno 1980, depositati in
cancelleria il 25 giugno 1980 ed iscritti ai nn. 16 e 17 del registro
ricorsi 1980, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 1980,
di concerto con i Ministri degli Esteri, del Commercio con l'Estero,
dell'Agricoltura, dell'Industria e del Turismo, recante:
"Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività
promozionali all'estero delle Regioni nelle materie di competenza";
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice
relatore Cheli;
Uditi l'avv. Sergio Panunzio per le Province Autonome di Bolzano e
Trento e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ricorsi di contenuto identico, notificati in data 16
giugno 1980, le Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno
sollevato conflitto di attribuzioni contro lo Stato in relazione al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 marzo
1980, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 aprile 1980, recante
"Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività
promozionali all'estero delle Regioni nelle materie di competenza".
Tale decreto - adottato ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del
d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 - formula indirizzi di carattere
generale ed indirizzi integrativi per le attività promozionali
all'estero relative a taluni settori di competenza regionale,
precisando, tra l'altro, che le disposizioni espresse nel decreto
stesso "si applicano anche nei confronti delle Regioni a Statuto
speciale e delle Province autonome, ai sensi degli Statuti e delle
rispettive norme di attuazione" (punto 1 h).
Ad avviso delle Province ricorrenti tale previsione - ove non
dovesse essere ritenuta come semplicemente ricognitiva dei limiti gia
esistenti nello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e nelle
relative norme di attuazione - si presenterebbe lesiva degli artt. 8,
9 e 16 dello stesso Statuto, dal momento che "per quanto riguarda le
attività promozionali all'estero di competenza provinciale né lo
statuto del Trentino-Alto Adige né le norme di attuazione prevedono
in via generale limitazioni differenziate rispetto ai consueti limiti
che l'attività legislativa ed amministrativa della Provincia
incontra nel suo esplicarsi". In altri termini, mancando nello
Statuto speciale "norme assimilabili all'art. 4 d.P.R. 616/1977
ovvero all'art. 3 della legge 382/1975, nelle quali trova fonte
legittimante il decreto che ha dato luogo al presente conflitto", il
coordinamento, certamente opportuno, nei confronti delle iniziative
promozionali all'estero attivate dalle Regioni a statuto speciale e
dalla Province autonome non potrebbe essere operato con un decreto
del Presidente del Consiglio, bensì soltanto attraverso le norme di
attuazione degli Statuti speciali. Conferma di ciò potrebbe essere
trovata nell'art. 5 del d.P.R. n. 278 del 1974 dove, nel mentre si
riserva allo Stato l'attività di promozione all'estero a favore del
turismo nazionale, si esclude da tale riserva "l'attività
promozionale turistica all'estero per iniziative da realizzarsi nel
territorio delle due Province, le quali a tal fine possono avvalersi
dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo".
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, per chiedere il rigetto dei due ricorsi.
La difesa statale rileva, in proposito, l'estraneità rispetto
alla competenza delle Regioni e delle Province autonome non solo di
quelle iniziative "che presuppongono nei soggetti una personalità di
diritto internazionale", ma anche di quell'attività promozionale
all'estero nelle materie di competenza che "ponendo problemi di
relazioni internazionali, valutarie, di commercio internazionale e di
bilancia dei pagamenti, coinvolge ed esige la cura di interessi di
carattere unitario che esorbitano dalla limitata sfera degli
interessi locali e vanno pertanto ricondotti nell'ambito delle
competenze istituzionalmente deferite agli organi centrali".
L'Avvocatura dello Stato richiama, infine, il limite degli interessi
nazionali "a salvaguardia dei quali compete sempre allo Stato
l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento al fine di
assicurare che lo svolgimento delle funzioni regionali avvenga in
maniera armonicamente conforme agli interessi unitari della
collettività nazionale".
3. - In prossimità dell'udienza di discussione ciascuna delle
Province ricorrenti ha prodotto una memoria, dove, anche alla luce
dei più recenti indirizzi della giurisprudenza costituzionale in
tema di indirizzo e coordinamento e di attività regionali "di mero
rilievo internazionale", si insiste per l'accoglimento dei ricorsi. Considerato in diritto
1. - I ricorsi proposti dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano, oltre ad essere formulati in modo testualmente identico,
pongono la stessa questione: essi possono, pertanto, essere riuniti e
decisi con un'unica pronuncia.
2. - Le Province di Trento e di Bolzano impugnano, con i conflitti
di cui è causa, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 marzo 1980 recante "Disposizioni di indirizzo e di coordinamento
per le attività promozionali all'estero delle Regioni nelle materie
di competenza", muovendo dal presupposto della non applicabilità
alle Regioni ed alle Province dotate di speciale autonomia dell'art.
4, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dove si prevede
che "le Regioni non possono svolgere all'estero attività
promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa
intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di
coordinamento" previsti dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975 n.
382.
Sulla scorta di tale premessa il punto 1 h) del decreto impugnato,
nel prevedere l'applicabilità delle disposizioni di indirizzo e
coordinamento contenute nello stesso decreto anche nei confronti
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, verrebbe
a incorrere - ove fosse in grado di determinare limiti ulteriori
rispetto a quelli già previsti negli statuti speciali e nelle
relative norme di attuazione - in una violazione della sfera di
competenza delle Province di Trento e Bolzano, con riferimento
particolare agli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto del Trentino-Alto
Adige.
3. - I ricorsi sono infondati.
Dopo la proposizione dei conflitti di cui è causa la
giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare (cfr. la
sent. n. 340 del 1983, punti 5 e 6. 1 motiv.) come la funzione di
indirizzo e coordinamento costituisca "attuazione e sviluppo di un
nucleo di fondamentali principi dell'ordinamento costituzionale, che
valgono indistintamente per tutta la cerchia degli enti autonomi",
rilevando altresì che - se si deve escludere che "la funzione in
discorso serva ad introdurre nuovi limiti rispetto a quelli già
stabiliti, nel vigente sistema costituzionale, in ordine alla sfera
dell'autonomia regionale" - resta comunque fermo che "l'indirizzo e
coordinamento posti in essere dallo Stato abbracciano tutto l'ambito
dei poteri costituzionalmente garantiti alle Regioni e alle Province
di Trento e Bolzano". Tale funzione, in quanto giustificata dalla
necessità di soddisfare le istanze unitarie dell'ordinamento, deve
quindi poter operare, "senza che rilevi la distinzione fra Statuto
speciale e Statuto ordinario, o tra tipi e gradi di competenza degli
enti autonomi".
Con riferimento particolare alla materia oggetto del decreto in
contestazione si deve altresì ricordare che questa Corte, con una
recente pronuncia, (n. 179 del 1987, punti 5 e 6 motiv.) mentre, da
un lato, ha confermato la regola fondamentale che riferisce
all'"esclusiva competenza degli organi centrali dello Stato il potere
di determinare ed attuare gli indirizzi di politica estera, in senso
lato", stante il carattere unitario e indivisibile della Repubblica,
dall'altro, ha riconosciuto la possibilità che il legislatore
ordinario possa introdurre deroghe a questa regola fondamentale,
così come è stato fatto con l'art. 4, secondo comma, del d.P.R. n.
616 del 1977, "secondo cui le Regioni possono svolgere all'estero
attività promozionali relative alle materie di loro competenza,
previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli
atti di coordinamento emanati da quest'ultimo". Tale soluzione -
riferita alle "attività di mero rilievo internazionale delle
Regioni", non suscettibili di essere ricondotte nell'ambito dei
rapporti internazionali in senso proprio e d'impegnare la
responsabilità internazionale dello Stato - è stata estesa, con la
stessa sentenza, anche alle Regioni differenziate, ove nulla risulti
disposto in proposito nei relativi statuti (punto 9 motiv.).
Alla luce degli orientamenti interpretativi ora ricordati non può
dunque, trovare accoglimento la pretesa delle Province autonome di
Trento e Bolzano in ordine alla non applicabilità nei propri
confronti del decreto del Presidente del Consiglio di cui è causa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato adottare, nei limiti, nelle forme e
con le modalità di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1975 n. 382,
disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività
promozionali all'estero delle Province autonome di Trento e di
Bolzano nelle materie di competenza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:564 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte